Spaccio di Droga Lieve: I Criteri della Cassazione per Escluderlo
L’applicazione dell’ipotesi di spaccio di droga lieve rappresenta un punto cruciale in molti procedimenti penali, data la notevole differenza di pena rispetto all’ipotesi ordinaria. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza i parametri per la sua valutazione, confermando che non basta considerare il solo peso della sostanza sequestrata. Analizziamo la decisione per capire quali elementi sono determinanti per escludere la lieve entità del fatto.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Durante le indagini, le autorità avevano sequestrato una quantità di sostanza stupefacente dalla quale era possibile ricavare 186 dosi, oltre a una somma di denaro contante pari a 3.800 euro.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando principalmente la mancata motivazione da parte della Corte d’Appello sul diniego del riconoscimento dell’ipotesi di spaccio di droga lieve, prevista dal comma 5 dell’art. 73 del D.P.R. 309/90.
La Decisione della Corte di Cassazione sullo spaccio di droga lieve
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il ricorrente si era limitato a riproporre le medesime questioni già esaminate e respinte con motivazione adeguata e coerente dalla Corte d’Appello.
La Corte ha colto l’occasione per ribadire l’orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui l’accertamento della lieve entità del fatto richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici sintomatici previsti dalla norma. Questi includono non solo gli aspetti legati all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità della sostanza), ma anche quelli relativi all’azione (mezzi, modalità e circostanze).
Le Motivazioni: Oltre il Peso Ponderale
La motivazione della Cassazione si articola su alcuni punti chiave che chiariscono perché, nel caso specifico, non poteva trovare applicazione l’ipotesi lieve.
1. Numero di Dosi come Indicatore di Offensività
I giudici hanno specificato che, al di là del peso totale, il grado di offensività della condotta è rivelato dal quantitativo di principio attivo e, soprattutto, dal numero di dosi potenzialmente ricavabili e diffusibili sul mercato. La Corte distingue nettamente le ipotesi di “piccolo spaccio”, caratterizzate da un numero modesto di dosi conteggiabili “a decine”, da situazioni come quella in esame, dove le 186 dosi indicano una capacità offensiva e un inserimento nel mercato dello spaccio ben più significativo.
2. Il Ruolo del Denaro Sequestrato
Un altro elemento decisivo è stata l’entità della somma di denaro sequestrata. La cifra di 3.800 euro è stata ritenuta un chiaro indicatore della natura non occasionale dell’attività di spaccio. Secondo la Corte, tale somma permette di dedurre che la capacità dell’imputato di contribuire alla diffusione della droga non fosse affatto episodica o non professionale, ma al contrario, ben avviata e redditizia.
3. Valutazione Complessiva e Coerenza Giurisprudenziale
La decisione si pone in perfetta linea con la giurisprudenza consolidata, incluse le pronunce delle Sezioni Unite. La valutazione per il riconoscimento dello spaccio di droga lieve non può essere frammentaria, ma deve considerare l’insieme degli elementi concreti. La combinazione tra un numero elevato di dosi e il possesso di una somma di denaro cospicua ha costituito un quadro probatorio solido, sufficiente a escludere la lieve entità del fatto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame conferma un principio fondamentale: per ottenere il riconoscimento dello spaccio di droga lieve, non è sufficiente appellarsi a un singolo dato, come il peso della sostanza. La difesa deve confrontarsi con tutti gli elementi che possono indicare la portata dell’attività illecita. Il numero di dosi ricavabili e gli indicatori di una certa capacità economica, come il denaro contante, sono fattori che i giudici di merito devono e possono valorizzare per delineare il profilo dell’attività di spaccio. Questa pronuncia ribadisce che la lieve entità è riservata a situazioni di minima offensività, caratterizzate da una marginalità effettiva dell’agente nel mercato degli stupefacenti.
Quando un reato di spaccio può essere considerato di ‘lieve entità’?
Un reato di spaccio viene considerato di ‘lieve entità’ solo a seguito di una valutazione complessiva di tutti gli elementi del caso. I giudici devono analizzare i mezzi usati, le modalità dell’azione, le circostanze, la quantità e la qualità della sostanza stupefacente. Non è sufficiente basarsi su un singolo dato, come il peso totale.
Il numero di dosi ricavabili dalla droga è importante per escludere lo spaccio di droga lieve?
Sì, è un fattore cruciale. La Corte di Cassazione chiarisce che il cosiddetto ‘piccolo spaccio’ si caratterizza per un numero modesto di dosi, conteggiabili ‘a decine’. Un quantitativo che permette di ricavare centinaia di dosi (in questo caso 186) è considerato incompatibile con l’ipotesi lieve perché indica una maggiore offensività e capacità di diffusione.
Quali altri elementi, oltre alla quantità di droga, sono stati decisivi in questo caso?
Oltre al numero di dosi, è stato decisivo il sequestro di una considerevole somma di denaro (3.800 euro). Questo elemento è stato interpretato dalla Corte come prova del fatto che l’attività di spaccio non era occasionale, episodica o non professionale, ma indicava una capacità economica e organizzativa che escludeva la lieve entità del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15416 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15416 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 21/08/1945
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Co Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna in o detenzione ai fini di spaccio di cocaina, integrante il reato di cui all’ 73, comma 1,
L’esponente lamenta mancanza della motivazione in merito al diniego del riconosci dell’ipotesi lieve di cui al comma V dell’ad 73 del DPR 309/1990.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, relativamente al posses cocaina, il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute i quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e
La sentenza impugnata svolge argomentazioni in linea con l’indirizzo della con giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutteSez. U – , n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076 – 01), secondo cui l’accertamento della lieve entità del fatto implica una complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a t sintomatici previsti dalla disposizione, sia quelli concernenti l’azione (mez e circostanze GLYPH della stessa), GLYPH sia quelli GLYPH che attengono GLYPH all’oggetto GLYPH materiale del reato (quantità GLYPH e qualità GLYPH delle sostanze stupefacenti). Va in proposito altr ricordato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio è invece rivela dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 – 01) e che le ipotesi di cd” picc spaccio”si caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgabili, det provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili ” a decine” ( e non, come n specie, a centinaia: Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, COGNOME, Rv 263068-01). I merito hanno reso esaustiva motivazione in cui risulta valutato non solo il dato q (cocaina da cui era possibile ricavare 186 dosi da immettere sul mercato), ma anch non irrisoria della somma sequestrata ( euro 3.800) sì da poter facilmente dedu capacità dell’imputato di contribuire alla diffusione della droga non fosse affatt occasionale e non professionale. Le argomentazioni sopra riportate sono totalmente im vizi logici e, come detto, perfettamente in linea con i principi giurisprudenziali in m
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non r assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. s del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025
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Consigliere estensore
Il Pr sidente