Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26236 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26236 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BARI il 04/04/1988
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Trani del 26 settembre 2022, dichiarato non doversi procedere per l’intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi B) e C), ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, rideterminando la pena in mesi sei di reclusione ed euro 1.032 di multa.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 73 d.P.R., n. 309/1990, assumendo la mancanza di elementi certi in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibili in questa sede di legittimità. Lo stesso, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, altresì prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.
La sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusiva-mente personale.
I giudici di merito hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine all’affermazione di responsabilità del prevenuto, ed in particolare alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente.
In tal senso, sono stati valorizzati plurimi indici sintomatici, ritenuti incompatibili con la mera detenzione per uso esclusivamente personale. Ed invero, per la Corte territoriale l’asserita destinazione delle sostanze stupefacenti all’esclusivo consumo personale dell’imputato – peraltro dallo stesso mai invocata – è insuperabilmente contraddetta dalla eterogeneità dell’accumulo (marijuana ed hashish) mal conciliabile con l’ordinaria monodipendenza de! consumatore, dal dato quantitativo (utile alla estrazione di, 63 dosi medie droganti) certamente eccedente i limiti di una provvista ordinaria e, soprattutto, dalle modalità di custodia delle droghe, invero rinvenute nell’auto (parzialmente riposte sotto il sedile) dove è imprudente nascondere la provvista destinata a; proprio fabbisogno, soprattutto
quando, come nel caso in esame, la sottoposizione ad una misura di prevenzione espone il detentore della droga a più frequenti controlli di polizia.
Ulteriore elemento sintomatico della destinazione a terzi degli stupefacenti è, infine, per i giudici del gravame del merito certamente il rinvenimento nella stessa automobile della somma di 160 euro che, in quanto composta da banconote di piccolo taglio (anche 5 e 10 euro), appariva prima facie provento di pregressa attività di cessione non smentito dalla prospettazione di un’alternativa provenienza lecita.
La sentenza impugnata, dunque, opera un buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. Sez. 4, n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato – e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 – non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non per-sonale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, COGNOME, Rv. 260991).
Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall’art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, COGNOME ed altro, Rv. 255726, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l’illiceità penale della detenzione dell’equivalente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità economica dell’imputato ai fini della costituzione di “scorte” per uso personale; conf. Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, COGNOME, Rv. 254695).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al
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R.G.
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-
mende.
Così deciso il 08/07/2025