Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13044 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13044 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ALTAMURA il 05/09/2001 COGNOME nato a ALTAMURA il 05/10/2001
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con un primo motivo di ricorso COGNOME Francesco deduce viola;:ione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l’entità della pena determinata dal primo giudice, ritenendola acleguata al fatto e richiamando il rilevante quantitativo di droga sequestrata e rimari:ando anche, per giustificare la diversità di pena rispetto all’altro imputato, il nicides quantitativo di droga sequestrata a quest’ultimo; la motivazione è congrua e non manifestamente illogica; va ricordato che, ai fini del trattamento sanziona( rio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati GLYPH ‘l’art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato – come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento del EI pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è cemurabile in sede di legittimità.
Rilevato che con un primo motivo di ricorso COGNOME Pasquale deduce vi zio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità;
Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. Secondo la consolidata di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di iroga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, cc irir ima 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinz zione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fim dare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/1()/ 2.014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, COGNOME e altro, Rv. 255726; !; ,;ez.6, n.2652 GLYPH del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. GLYPH 258245; GLYPH Sez.6, GLYPH n.657 GLYPH del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 GLYPH del 25/01/2011, GLYPH Rv.249346; GLYPH !!.;ez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e logica, si dà rilievo non solo alla quantità della stanza stupefacente ma anche alla disponibilità di una serie di strumenti atti al confezionamento dello stupefacente, circostanze che, congiuntamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l’i lecita detenzione della sostanza stupefacente. Il ricorrente, peraltro, si dilunga in considerazioni in punto di fatto, improponibili in sede di legittimità.
Rilevato che con un secondo motivo di ricorso COGNOME NOME deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinaziel e del trattamento sanzionatorio.
Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La pena irrogataJE )rimo giudice e confermata dalla Corte di appello è al di sotto del media editi ale e
prossima al minimo editale e costituisce principio pacifico che quando a pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, come nella specie, l’obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a :riteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod.pen (Sez. 2,n.28852 del 08/05/2013 dep.08/07/2013, Rv. 256464, Sez. 21 settembre 2007, n. 38536).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib Ii,, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soir – na di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammr de.
Così deciso44/03/2025