Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36853 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36853 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMBIOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1. COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del di Appello di Catanzaro indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia in ordine al reato di cui all’art 1, d.P.R. 309/1990 ( detenzione illecita di cocaina, eroina e marijuana).
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli probatori circa la destinazione alla cessione della sostanza stupefacente sequ conseguente mancata derubricazione della ipotesi di reato nella fattispecie non p rilevante di cui all’art. 75, d.P.R. 309/90; inoltre, lamenta vizio di motivazione i dosimetria della pena.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, opera u lettura RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie facendo buon governo della pluriennale giuri questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad esclusivamente personale.
Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effet giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fat Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 2 questa Corte di legittimità ha costantemente affermato – e va qui ribadito- ch sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – e superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma primo, lett. a), d del 1990 – non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulterior normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziari del numero RAGIONE_SOCIALE dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circosta siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991), fermo restando che il posses quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall’art. 73, comma prim d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva desti sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente elementi, tale conclusione.
Tanto premesso, i giudici del gravame hanno dato conto degli elementi di prova i alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della destinazione allo spaccio, come deponessero in tal senso, oltre il dato ponderale dello stupefacente sequestra ricavare, rispettivamente, 32 dosi medie di marijuana, 307 dosi di eroina e 119 do cocaina, la presenza ben due bilancini di precisione, la cui destinazione è collegat di suddivisione in precise dosi destinate alla vendita (aventi un prezzo al grammo), p
ad una suddivisione per uso personale; la esiguità dei guadagni del COGNOME, ch attività di muratore, rispetto al rilevante quantitativo di droga posseduta.
Stesse considerazioni di impongono quanto al motivo, genericamente dedotto, r alla dosimetria della pena. E’ invero consolidato il principio per cui la graduazi rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al re motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 13 espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pur richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, n specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena lunga superiore alla misura media di quella e (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. pro ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento dell procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE ; Così deciso in Roma, il 1 -22janD 2024
Il Consigliere estensore
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