Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39572 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39572 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/07/2025 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e la memoria di replica dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 luglio 2025, il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, ha confermato l’ordinanza emessa in data 30 giugno 2025 dal GIP del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata a NOME la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte alla settimana, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990.
Il Tribunale del riesame, nel rigettare l’istanza difensiva, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, desumendoli dal consistente quantitativo di sostanza stupefacente (per un totale di circa 2220 dosi medie singole di hashish) e dalle modalità di conservazione (suddivisa in due barattoli e 15 sacchetti sottovuoto). Il Collegio ha giudicato non credibile la
versione dell’indagato e irrilevanti, a fronte del quadro indiziario, gli elementi forniti dalla difesa, quali la disponibilità economica e la presenza di certificati medici per l’uso terapeutico. Parimenti, ha ritenuto concreto e attuale il pericolo di recidiva, desunto dalla condotta non occasionale e dalla “dimestichezza” con diverse qualità di stupefacente, e rigettato la richiesta di derubricazione del fatto nell’ipotesi di lieve entità.
Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi:
3.1. Con il primo motivo, denuncia la violazione dell’art. 73 d.P.R. 309/90 e la motivazione manifestamente illogica in relazione alla sussistenza della finalità di spaccio. Sostiene che gli elementi valorizzati dal Tribunale (quantità, modalità di acquisto e conservazione) sarebbero ambivalenti e compatibili con una detenzione per uso personale “a nno di scorta”, specie in considerazione delle condizioni economiche e di salute dell’indagato. Lamenta che il Tribunale non avrebbe confutato le logiche alternative proposte dalla difesa, discostandosi dai principi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità che pongono in capo all’accusa l’onere di provare la destinazione allo spaccio.
3.2. Con il secondo motivo, denuncia la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione degli elementi forniti dalla difesa così come imposto dall’art. 292, co. 2-bis, c.p.p.). Il ricorrente sostiene che con la richiesta di riesame era stato eccepito che il GIP non aveva “esposto con motivazione autonoma i motivi per cui non ha ritenuto rilevanti le investigazioni difensive” e che la risposta data dal Tribunale del riesame era stata “meramente apparente”, essendosi limitato a una menzione generica della documentazione prodotta (certificati medici, bilanci societari, sommarie informazioni testimoniali), senza analizzarne la portata dimostrativa in ordine all’insussistenza dei motivi di lucro e alla plausibilità dell’uso personale, rendendo così la motivazione carente e superficiale.
3.3. Con il terzo motivo, denuncia l’omessa o apparente motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva. Evidenzia come il Tribunale non abbia in alcun modo considerato il notevole lasso temporale (sei mesi) intercorso tra il sequestro dello stupefacente e l’applicazione della misura cautelare, limitandosi a formule di stile senza un’analisi specifica del requisito dell’attualità delle esigenze, imposto dalla legge.
3:4. Con il quarto motivo, eccepisce l’omessa pronuncia sulla richiesta di revoca della misura. Sostiene che la difesa aveva richiesto la revoca della misura quale conseguenza dell’affievolimento del quadro indiziario e cautelare derivante dalla derubricazione del fatto nell’ipotesi lieve (art. 73, co. 5), e non l’annullamento per originaria inapplicabilità. Il Tribunale, invece, avrebbe risposto solo a quest’ultimo profilo, omettendo di pronunciarsi sulla specifica richiesta di revoca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è articolato in motivi non consentiti in sede di legittimità o manifestamente infondati.
Il primo motivo enuncia correttamente il principio di diritto cui essere improntato il presente giudizio ma poi propone un’interpretazione alternativa del compendio probatorio esaminato dai giudici della cautela chiedendone a questa Corte una valutazione nel merito del quadro indiziario.
Costituisce, invero, orientamento consolidato quello secondo cui, in materia cautelare personale, il ricorso per cassazione con cui si deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 31864 del 4/7/2025, COGNOME; Sez. 2, n. 31533 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178). Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 5, n. 31541 del 12/6/2025, Cristiano che richiama “Sez. 2, 2.2.2017, n. 9212, rv. 269438; Sez. IV, 3.2.2011, n. 14726; Sez. III, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698; Sez. 4 IV, 17.8.1996, h. 2050, rv. 206104; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, rv. 215331; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, rv. 265244”).
1.2 Tanto premesso va osservato che il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione logica e non contraddittoria, fondando il giudizio di gravità indiziaria su plurimi elementi: l’ingente quantitativo (oltre 2200 dosi), la suddivisione in numerosi involucri, la non credibilità della versione dell’acquisto “a scorta” risalente a due anni prima, e la difformità del principio attivo tra le confezioni, elemento che smentirebbe la tesi di un unico acquisto per uso personale.
Giova ricordare che la presenza di un quantitativo consistente e la conservazione dello stesso in varie confezioni sottovuoto, nascoste, costituiscono gli indici più frequentemente valorizzati al fine di desumere la finalità di cessione a terzi.
La valenza indiziaria di tali elementi è corroborata, nel percorso argomentativo che sorregge la decisione, dalla palese inverosimiglianza della versione difensiva, prospettante l’acquisto, nel 2023, da parte del ricorrente, dapprima di gr. 150,00 di sostanza e, poco dopo, altri 100,00 gr. Dal verbale di sequestro allegato al
ricorso si evince che il quantitativo complessivo di hashish sequestrato all’imputato è pari a circa gr. 245,00, per cui, a prestar credito all’indagato, il quantitativo di droga consumato in due anni è pari a circa gr. 5. Si tratta, all’evidenza, di un consumo talmente esiguo da rendere del tutto ingiustificato l’esborso e i rischi derivanti dall’acquisto di gr. 250,00 di hashish, sostanza che subisce, come più volte ricordato da questa Corte, un processo di decadenza del principio attivo ( Sez. 3, n. 43150 del 1/10/2018; Sez. 3, n. 28362 del 1/7/2019).
A fronte di tale apparato argomentativo, che resiste al vaglio di logicità, le censure difensive si risolvono in un’inammissibile richiesta di diversa ponderazione del compendio indiziario.
2. Anche il secondo motivo è inammissibile.
Come già anticipato e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il GIP, prima, e il Tribunale del riesame, poi, non hanno omesso di valutare gli elementi a discarico, ma li ha esaminati e ritenuti recessivi rispetto alla gravità del quadro accusatorio. L’ordinanza impugnata dà atto espressamente della produzione difensiva, menzionando “la disponibilità economica dell’indagato” e “la presenza di certificati medici”. Tuttavia, ha concluso, richiamando la conforme valutazione espressa dal GIP, che tali elementi “non sono idonei a confutare i gravi indizi di colpevolezza ivi rintracciati”.
L’obbligo di motivazione di cui all’art. 292, comma 2-ter, c.p.p. non impone al giudice di confutare analiticamente ogni singola allegazione difensiva, essendo sufficiente che egli dia conto di aver considerato i dati di natura oggettiva forniti dalla difesa e spieghi le ragioni per cui non li ha ritenuti decisivi.
Sul punto, il Collegio ritiene di dover muovere dai principi costantemente espressi in giurisprudenza in ordine alla nozione di elementi favorevoli alla difesa a norma dell’art. 292 cod. proc. pen., siccome sintetizzati in una recente pronuncia di questa Sezione (Sez. 3, n. 47593 del 15/10/2024, COGNOME) : “…si è più volte precisato che, in tema di misure cautelari, nella nozione di “elementi a favore” che devono essere valutati dal giudice a pena di nullità dell’ordinanza, rientrano soltanto elementi di natura oggettiva e concludente, rimanendo escluse le mere posizioni difensive negatorie, le semplici prospettazioni di tesi alternative e gli assunti chiaramente defatigatori, così come non vi rientrano le interpretazioni alternative degli elementi indiziari, che restano assorbite nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della libertà (Sez. 5, n. 44341 del 13/05/2019, COGNOME, Rv. 277127 – 01, e Sez. 6, n. 12442 del 09/03/2011, COGNOME, Rv. 249641 – 01). E che la disposizione di cui all’art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen., in base alla quale l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a favore dell’imputato, non impone al giudice l’indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole
dal difensore, né tantomeno gli prescrive – in sede di riesame – la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l’irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l’obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori: invero, nella nozione di “elementi di favore” rientrano solo i dati di natura oggettiva aventi rilievo concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie o le prospettazioni di tesi interpretative alternative, le quali sono assorbite nell’apprezzamento complessivo cui procede il giudice de libertate (cfr., per tutte, .Sez. 2, n. 13500 del 13/03/2008, COGNOME, Rv. 239760 – 01, e Sez. 4, n. 34911 del 10/06/2003, COGNOME, Rv. 226289 – 01). Più in generale, ma sempre nella medesima prospettiva, si è affermato che l’art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. non impone al giudice del riesame l’indicazione di qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore, né la confutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l’irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l’obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, essendo gli ulteriori elementi assorbiti nella valutazione complessiva del giudice che, rilevati i gravi indizi, applica la misura cautelare (così, tra le tante, Sez. 1, n 8236 del 16/11/2018, dep. 2019, Brandimarte, Rv. 275053 – 01, e Sez. 6, n. 3742 del 09/01/2013, Ioio, Rv. 254216 – 01, la quale ha escluso l’obbligo di motivazione con riguardo alle deduzioni dirette a . proporre ricostruzioni alternative della vicenda). Ovvero, che l’obbligo di trasmissione al giudice, unitamente alla richiesta di misura cautelare, oltre che degli elementi posti a base della richiesta, di tutti gli elementi favorevoli all’imputato, ha riguardo soltanto a quegli elementi che hanno un’oggettiva natura favorevole e non anche a quelli che possano apparire favorevoli in forza di argomentazioni o ricostruzioni logiche (vds., in particolare, Sez. 1, n. 57839 del 04/10/2017, COGNOME, Rv. 271919 – 01, e Sez. 4, n. 27379 del 22/04/2010, COGNOME, Rv. 247854 – 01). In linea con queste indicazioni, appare ragionevole concludere che gli «elementi forniti dalla difesa», in ordine ai quali l’ordinanza applicativa di misura cautelare deve motivare a pena di nullità a norma dell’art. 292, comma 2, lett. c bis), cod. proc. pen., sono i soli dati di natura oggettiva aventi rilievo diretto e concludente ai fini della decisione. E, di conseguenza, che, aditi in sede di impugnazione per verificare la sussistenza della nullità di cui all’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., il Tribunale de riesame e la Corte di cassazione possano valutare se l’omessa valutazione censurata attenga a dati che abbiano tale natura e consistenza”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1 Nel caso di specie, il GIP e il Tribunale hanno adempiuto a tale obbligo, esponendo un percorso logico che, pur sintetico, non può definirsi meramente apparente, avendo dato conto tanto delle disponibilità economiche dell’indagato
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quanto della certificazione medica prodotta e spiegato le ragioni per le quali ritenevano tali elementi inidonei a incidere sul fumus del delitto ipotizzato.
A riprova va osservato che le doglianze difensive non individuano elementi di fatto non considerati ma censurano il valore significativo attribuiti nel ragionamento probatorio a quegli elementi.
La doglianza si traduce, pertanto, ancora una volta, in una critica all’apprezzamento di merito operato dal giudice della cautela.
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia motivato in ordine all’attualità delle esigenze cautelari, con specifico riferimento al tempo trascorso tra il sequestro e l’applicazione della misura.
Tuttavia, l’ordinanza impugnata ha ancorato il giudizio di concretezza e attualità del pericolo di recidiva alle “modalità della condotta e dal quantitativo di stupefacente sequestrato, da cui è desumibile una condotta non meramente occasionale e una dimestichezza con diverse qualità di hashish”.
Tale motivazione, seppur concisa, non è apparente né illogica. Il giudice ha ritenuto che la natura strutturata e non episodica dell’attività delinquenziale disvelata dal quantitativo di droga detenuto fosse di per sé idonea a fondare un giudizio di persistenza del pericolo anche a distanza di alcuni mesi. Trattasi di argomento che sul piano logico risulta pienamente idoneo a superare lo iato temporale, peraltro contenuto, tra la detenzione accertata i fatti e l’adozione della misura cautelare.
Va, quindi, ricordato che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere intesa come reiterazione dello stesso fatto in contestazione, quanto, invece, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte analoghe, ovverosia di reati della stessa specie , alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che, prescindendo dalla previsione di specifiche occasioni di recidivanza, tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, da compiersi con indagine tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 (dep.2019), Avolio, Rv. 277242).
Infine, il quarto motivo è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Tribunale ha esaminato il motivo di riesame relativo alla qualificazione giuridica del fatto, rigettandolo esplicitamente: “Sussistono pertanto gravi indizi di colpevolezza in ordine all’ipotesi di cui all’art.73, co,4, d.P.R. 309/1990, non
potendo essere qualificato il fatto nell’ipotesi lieve, in ragione della quantità di stupefacente detenuto e della modalità di conservazione”.
Nel respingere la richiesta di derubricazione, il Tribunale ha logicamente e implicitamente rigettato anche la conseguente istanza di revoca, la quale si fondava proprio sul presupposto, ritenuto insussistente, di un affievolimento del quadro indiziario e cautelare derivante dalla riqualificazione del fatto. La reiezione della premessa logica (la derubricazione) comporta necessariamente la reiezione della sua conseguenza (la revoca), rendendo superflua un’autonoma e specifica statuizione sul punto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità” si dispone, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., che il ricorrente versi la somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/10/2025