Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3418 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3418 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della Corte d’appello di Lecce, sez. dist. di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria difensiva.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Lecce lsez. dist. di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto con la quale gli imputati erano stati condannati alla pena di anni uno di reclusione e C 8.000,00 di multa ciascuno, perché ritenuti responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 40 comma 1, lett. b) del d.lvo 26 ottobre 1995, n. 504, per avere, in concorso tra loro, il COGNOME quale conducente dell’autocisterna targata TARGA_VEICOLO, il COGNOME quale destinatario del prodotto petrolifero avente la disponibilità della cisterna targata TARGA_VEICOLO, tra-. sottrajÌ circa 18.000 litri di gasolio agricolo all’accertamento e al pagamento dell’accise, in particolare collegando l’autocisterna targata TARGA_VEICOLO, attraverso un
tubo, alla cisterna ubicata sul rimorchio telonato privo di motrice targate TARGA_VEICOLO, attraverso cui passava il gasolio che era arrivato a riempire il predetto rimorchio per litri 8416. In Massafra il 04/05/2016.
Con la medesima sentenza, la Corte d’appello ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a COGNOME NOME con la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 05/11/2015, irr. 1’01/12/2015, ai sensi dell’art. 16 ( comma 1, cod.pen. e il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale nei confronti di COGNOME NOME ai sensi dell’art. 175 / comma 3 ( cod.pen.
Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.
2.1. Il ricorso nell’interesse di COGNOME deduce tre motivi di ricorso.
2.1.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1 / lett. c) / ed e) r cod.proc.pen. in relazione all’art. 649 cod.proc.pen., omessa risposta alla richiesta di riunione dei procedimenti e omessa pronuncia dell’improcedibilità dell’azione penale in relazione allo stesso fatto.
La torte territoriale avrebbe omesso di valutare la fondatezza della richiesta di riunione del presente procedimento a quello iscritto al numero 9283 del 2015 RGNR i .ed avrebbe erroneamente respinto la richiesta di pronuncia dell’improcedibilità ai sensi dell’art. 649 cod.proc.pen. Non avvedendosi che /sia nell’avviso di conclusione RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari del 16 dicembre 2019 e sia nel decreto del gup di Taranto che dispone il giudizio del 15 dicembre 2022, risultava ad un’attenta lettura che il fatto contestato nell’odierno procedimento era ricompreso tra i fatti del procedimento sopra indicato ed in particolare nel capo I ove era ricompreso proprio l’episodio di Massafra del 4 maggio 2016 nel quale il COGNOME era coinvolto quale trasportatore e che è oggetto del presente giudizio.
Inoltre, il procedimento di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 dicembre 2022 è stato emesso nel procedimento penale avente n. 9283/2015, precedente al procedimento penale n. 4654/2016 nel quale è stata emessa la sentenza ora impugnata. Una corretta applicazione del dictum RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 34655 del 2005 avrebbe dovuto condurre a pronunciare sentenza di improcedibilità in quanto non era promuovibile l’azione penale esercitata nel presente procedimento penale per lo stesso fatto del procedimento penale n. 9283/2015.
2.1.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancanza assoluta della motivazione in relazione a specifici motivi di gravame in ca puntovaccertamento del quantitativo di prodotto. Segnatamente non avrebbero valutato, i giudici territoriali, sia la deposizione del teste COGNOME COGNOME COGNOME dichiar
l’impossibilità di verificare quanto prodotto era contenuto nella cisterna per là presenza di prodotto residuo, sia l’assenza di acquisizione della bindella perché non possibile nella pesa pubblica ove era stata effettuata la pesatura, sia l’efficacia probatoria del documento di accompagnamento semplificato e ciò sarebbe rilevante perché il COGNOME è un mero autista sicchè non vi sarebbe prova che fosse a conoscenza della falsità del documento di accompagnamento semplificato che esibì agli agenti della Guardia di Finanza. Ed ancora non avrebbero valutato, i giudici territoriali, la deposizione quale testimone di COGNOME NOME e la sua inutilizzabilità essendo soggetto imputato nel procedimento penale n. 9283/2015.
2.2. Il ricorso di COGNOME NOME deduce quattro motivi di ricorso.
2.2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione; alla mancanza di valutazione della prova dichiarativa e segnatamente del teste COGNOME NOME il cui verbale di sit era stato acquisito; mancanza di risposta ai motivi del secondo motivo di appello che poneva, appunto, la questione della valutazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di COGNOME il quale COGNOME dato le chiavi del piazzale di parcheggio a tale COGNOME che agiva per conto della ditta RAGIONE_SOCIALE al fine di consentire a tale NOME di stazionare all’interno, non potendosi ritenere con assoluta certezza che l’NOME, autorizzato a stazionare con il suo rimorchio nel piazzale, fosse proprio il COGNOME.
2.2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancanza di valutazione della prova dichiarativa e segnatamente del teste COGNOME
NOME e mancata risposta al terzo motivo di appello in punto sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 40′ comma 4 1 del d.lgs n. 507 del 1973 con riferimento alla determinazione del quantitativo di prodotto petrolifero e alla mancanza del documento attestante l’esito della pesatura, mancata stampa della bindella.
2.2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancanza di valutazione della prova dichiarativa e segnatamente del teste COGNOME NOME e mancata risposta al quinto motivo di appello in punto richiesta di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e in relazione al giudizio prognostico ex art. 164 cod.pen. di astensione dalla commissione di altri reati al fine del diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2.2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 597, comma 3 / cod.proc.pen. in relazione alla revoca del beneficio della non menzione della condanna nel certificato giudiziale in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero.
Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono entrambi inammissibili.
5. Il primo motivo di ricorso di COGNOME è inammissibile perché manifestamente infondato e segnatamente perché non fa corretta applicazione del dictum RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 34655 del 28/09/2005 secondo cui non può essere nuovamente promossa l’azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente, anche se in fase o grado diversi, nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev’essere disposta l’archiviazione oppure, se l’azione sia stata esercitata, dev’essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sed giudiziarie, uno dei quali è incompetente (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231800 – 01).
Ora, pur assumendo l’identità del fatto storico per cui è processo nel presente procedimento penale n. 4654/2016 RGNR (episodio commesso in Massafra il 04/05/2016) rispetto ad altro identico fatto ricompreso nell’avviso di chiusura di indagini e nel decreto di rinvio a giudizio del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Taranto nel proc.pen. 9283/2015 RGNR, l’azione
penale nel proc. pen. 4654/2016 RGNR, nell’ambito del quale è stata pronunciata la sentenza impugnata, è stata promossa precedentemente rispetto a quello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO, per il quale è stato disposto unicamente il rinvio a giudizio, sicchè l’azione penale esercitata in questo procedimento ha consumato il potere del P.M. che non potrà più essere esercitato nell’altro e successivo procedimento penale, essendo irrilevante la mera anteriorità dell’iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 cod.proc.pen. poiché ciò che determina la litispendenza è l’esercizio dell’azione penale da parte del primo giudice, cioè l’esercizio dell’azione penale nel presente procedimento penale.
La decisione impugnata che ha applicato il principio sopra enunciato è corretta. La censura è dunque manifestamente infondata.
Manifestamente infondate sono le censure, come variamente devolute, nel primo, secondo e terzo motivo di ricorso di COGNOME e nel secondo motivo di COGNOME, di vizio di motivazione.
In primo luogo, il giudice d’appello, contrariamente all’assunto difensivo, ha assolto all’obbligo di motivazione ed ha congruamente esposto, pur in modo succinto ma chiaro e congruo, le ragioni postt a base della conferma della sentenza di primo grado.
Al riguardo, deve rammentarsi che allorché si tratti della sentenza emessa a seguito di un giudizio di impugnazione, l’obbligo di motivazione non può ritenersi soddisfatto dal mero richiamo alla sentenza in verifica, essendo il giudice del gravame tenuto a disaminare le censure mosse dal ricorrente e ad esplicitare le ragioni per le quali abbia ritenuto di rigettarle ovvero di farle proprie. Altretta pacifica è l’affermazione secondo cui il giudice dell’impugnazione non è tenuto a rispondere a tutte le deduzioni difensive, essendo sufficiente che egli mostri di averle esaminate e disattese pur implicitamente.
A tale riguardo deve osservarsi che il giudice del merito, per assolvere all’obbligo di motivazione, deve dare conto ed esaminare, nel percorso motivazionale che lo ha condotto alla decisione, le questioni sollevate dalla difesa, ma non è tenuto a disattenderle specificatamente e singolarmente, purchè dal complesso motivazionale si evinca che le stesse sono state esaminate e disattese, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, COGNOME e altri, Rv. 254107). Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Dal canto suo, il difensore che deduca l’omessa risposta deve, anche, rilevare la decisività della carenza motivazionale sulle questioni sollevate. E ciò in quanto la carenza di
motivazione, per rilevare quale vizio di cui all’art. 606 comma 1 ( lett. e), cod.proc.pen. devono assumere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, disarticolando l’iter logico seguito dai giudici per l’affermazione della responsabilità.
È proprio la incapacità di disarticolare il complessivo iter argomentativo che ‘.44. viene qui in rilievo rendendo le censure manifestamente infondate, oltredirette al al merito del processo e a richiedere una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE prove.
A fronte di una motivazione che ha ripercorso i singoli motivi di appello proposti dai ricorrenti, che poi ha valutato e disatteso, la doglianza (secondo motivo COGNOME e secondo motivo COGNOME) che si appunta sul mancato accertamento del quantitativo di prodotto, dell’assenza di acquisizione della bindella e della valutazione di una testimonianza, si sostanzia B in una richiesta di merito, di rivalutazione RAGIONE_SOCIALE prove, anche testimoniali, e si scontra con la motivazione resa dalla torte territoriale che non appare né carente, quanto alla risposta ai motivi, né manifestamente illogica e/o contradditoria. È sufficiente leggere la risposta alla censura difensiva sulle modalità di calcolo e di accertamento del quantitativo di gasolio oggetto di sottrazione (cfr. pag. 3), nonché della valenze dimostrativa in punto dell’elemento soggettivo attribuita ai documenti di trasporto (cfr. pag. 3 e 4) per apprezzare la congruità ed esaustività della motivazione.
Anche la censura di omessa motivazione (primo motivo) svolta dal difensore di COGNOME che lamenta la mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni testimoniali di COGNOME NOME, il cui verbale di sit era stato acquisito e c avrebbe consegnato le chiavi del piazzale a tale NOME NOME consentire a tale NOMENOME NOME nell’odierno imputato, non si sottrae alla stessa sorte, così come è genericaTeduzione della mancata valutazione del teste COGNOME NOME.
A congrua e non manifestamente illogica conclusione sono giunti i giudici territoriali là dove hanno confermato la responsabilità penale del ricorrente sul rilievo che il COGNOME era l’unico dipendente della società RAGIONE_SOCIALE, proprietaria del rimorchio targato TARGA_VEICOLO, parcheggiato in Massafra in un piazzale adibito a parcheggio di camion e che all’atto dell’intervento dei finanzieri, era in corso i travaso dalA’autocisterna condotta dal COGNOME al rimorchio sopra indicato alla presenza del COGNOME (cfr. pag. 6).
A tale riguardo va rammentato che il vizio di motivazione attiene alla logicità del percorso argomentativo e non alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove che rimane consegnato al solo giudice del merito.
Venendo ai restanti motivi di COGNOME NOME, osserva il Collegio che, alla quantificazione della pena in relazione al reato di cui all’art. 40 /comma Vett. b e comma 4 f del d.lgs n. 504 del 1973, in presenza della circostanza aggravante del quantitativo sottratto (cfr. supra) la pena irrogata è stata determinata muovendo
dalla pena edittale minima per il delitto di cui all’art. 40, comma 1, lett. b),del di 26 ottobre 1995, n. 504, di anni uno di reclusione, mentre la pena pecuniaria di C 8.000,00 era addirittura inferiore alla soglia minima.
Il diniego di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dei precedenti penali. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considera preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell’esclusione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell’imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01) non rilevando quale necessaria, ai fini della sussistenza, la contestazione della recidiva.
Quanto al diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, osserva il Collegio che la corte territoriale ha reso una motivazione congrua in punto assenza di giudizio prognostico di astensione dalla commissione di altri reati desunto dal precedente penale specifico (Sez. 6, n. 35176 del 05/07/2001, Ciampa, Rv. 220106 – 01).
Quanto alla dedotta violazione di cui all’art. 168, comma 1 /cod.pen. per avere la Corte d’appello revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza dei presupposti, osserva il Collegio che la Corte d’appello ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a COGNOME NOME con la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 05/11/2015, irr. 1’01/12/2015, ponendo a base del presupposto della revoca la condanna per il reato commesso il 4 maggio 2016, e dunque nel quinquennio, per la quale vi è stata condanna in data 9 febbraio 2022, confermata in sede di giudizio di appello con la sentenza impugnata.
In tema di sospensione condizionale della pena, il concetto di commissione del reato, dal quale la legge fa dipendere l’ostacolo all’effetto estintivo del reat è ancorato alla data di consumazione dello stesso con riferimento al quinquennio, ma l’effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all’accertamento definitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, comma 1, Cost. (Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, Greco, Rv. 279015 – 01), sicchè la revoca di diritto ai sensi dell’art. 168 / comma 1 / n. 1 /cod.pen. è stata correttamente pronunciata seppur gli effetti decorreranno dall’accertamento definitivo del reato commesso nel quinquennio.
Quanto ai restanti motivi di pruzzesi in relazione alla mancata risposta al quinto motivo di appello in puntotichiesta di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche /la censura appare manifestamente infondata tenuto conto che la sentenza impugnata ha escluso il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali. La motivazione non solo è
presente ma anche congrua e corretta in diritto. Allo stesso modo appare congrua la motivazione in relazione al negativo giudizio prognostico, ex art. 164 cod.pen., di astensione dalla commissione di altri reati fondato sulla modalità del fatto e dunque dalle circostanze dell’azione.
Il quarto motivo è manifestamente infondato.
La revoca del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario, prevista dall’art. 175 cod. pen. nel caso in cui successivamente alla commissione del fatto per cui sia stato concesso il beneficio venga accertata la commissione di un delitto, opera di diritto e ha contenuto meramente dichiarativo; pertanto, non comportando alcuna violazione del divieto di “reformatio in peius”, deve essere disposta d’ufficio dal giudice di appello, anche in assenza di impugnazione della parte pubblica (Sez. 5, n. 10294 del 12/11/2018, COGNOME, Rv. 280887 – 01).
8. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emende.
Così deciso, il 03/11/2023