Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41751 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41751 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 1461 sez.
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
-Relatore-
UP – 06/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nato a Mirandola il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale dott.
NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato il giudizio di primo grado, in punto di responsabilità, di qualificazione circostanziale del fatto e di dosimetria sanzionatoria.
Avverso tale sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, art. 192 cod. proc. pen.), per aver la Corte riconosciuto la responsabilità del ricorrente per i delitti di natura tributaria di cui ai capi 1, 1 bis, 2, 3 e 5, avendo i giudici del merito malinteso la dinamica dei fatti e travisato le prove della riconosciuta responsabilità. La Corte d’appello di Bologna ha, infatti, ritenuto il conferimento di buoni lavoro non idoneo a generare una variazione in aumento del capitale proprio della RAGIONE_SOCIALE e, di conseguenza, l’impresa non poteva accedere alla fruizione del credito d’imposta ACE (aiuto alla crescita economica); la Corte territoriale ha, ancora, erroneamente ritenuto sussistente la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sulla base di uno sham trust ; la Corte ha infine dichiarato il ricorrente responsabile dell’amministrazione di fatto della RAGIONE_SOCIALE, nonché delle operazioni di autoriciclaggio e, infine, non ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE fosse soggetto estinto.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi esiziali della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte di merito rigettato, con motivazione apparente, il motivo di appello con cui si chiedeva di riconoscere le circostanze attenuanti generiche e rideterminare la pena troppo severa irrogata in primo grado, sia per l’entità della pena base, sia per il quantum di aumento computato per la continuazione con i reati satellite.
2.3. Con l’ultimo motivo deduceva altresì la mancata esclusione della confisca disposta in primo grado.
Disposta la trattazione orale del ricorso, il Presidente provvedeva (in date 13 e 14 ottobre 2025) anche, separatamente, sull’istanza del ricorrente (detenuto in carcere) di presenziare all’udienza pubblica e sulla trasmissione, da parte del ricorrente, di memorie integrative del ricorso con allegati documentali.
3.1. All’udienza del 6 novembre 2011, sulle conclusioni rassegnate dalle parti presenti, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio e, all’esito,
dava pubblica lettura del dispositivo con cui dichiarava l’inammissibilità del ricorso. Decisione sostenuta dai motivi in diritto di cui in appresso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, giova ribadire che:
1.1. Il comma 1, secondo periodo, dell’art. 613 cod. proc. pen. vigente stabilisce che ‘… Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori.’. Il che sta a significare che le parti private hanno facoltà di assistere in presenza al pubblico dibattimento ove lo consenta il loro sato giuridico, essendo rappresentate in tutto dai loro difensori. Tale previsione normativa è stata già ritenuta costituzionalmente compatibile da questa Corte (Sez. 1, n. 13854 del 27/02/2019, Forte, Rv. 275891; Sez. 1, n. 15479 del 22/03/1988, dep. 1989, Fochetti, Rv. 182483 -01), che ha affermato come sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 610, 613 e 614 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione e 6 CEDU, nella parte in cui non consentono all’imputato di presenziare all’udienza innanzi alla Corte di cassazione, qualora esprima la volontà di essere presente, atteso che, in considerazione dell’assenza di attività istruttoria e dell’oggetto della decisione in sede di legittimità, il diritto di partecipazione è assicurato attraverso la difesa tecnica.
1.2. Nel giudizio per cassazione le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla parte personalmente atteso che, a seguito della riforma dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolato dall’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. Inammissibili sono anche le prospettazioni direttamente avanzate dalla parte personalmente con memorie trasmesse a questa Corte; ed invero va ricordato come a seguito della modifica introdotta all’art. 613 cod. proc. pen. con la novella dell’agosto 2017 legittimati a proporre ricorso per cassazione ed a depositare i successivi atti nel procedimento sono soltanto i difensori abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori (Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, COGNOME, Rv. 276782 – 01; Sez. 2, n. 44789 del 20/11/2024, COGNOME, non massimata).
1.3. Della documentazione e delle memorie trasmesse a mezzo p.e.c. dal ricorrente personalmente non potrà pertanto tenersi conto ai fini della decisione.
Ciò posto in rito, i motivi di ricorso sono tutti manifestamente infondati, né si confrontano con le puntuali argomentazioni spese dalla Corte appellata su ciascuno dei motivi di gravame proposti, così scivolando verso la inammissibilità
anche per difetto di specificità, tenuto anche conto della conformità verticale delle decisioni di merito.
2.1. Il primo motivo reitera pedissequamente quanto già dedotto nel giudizio di secondo grado, in cui, peraltro, la Corte di Appello di Bologna ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in maniera congrua ed esaustiva, affrontando diffusamente tutti i temi proposti con i motivi di gravame spesi nel merito della accertata responsabilità.
L’art. 1 del d.lgs. n. 74/2011 riconosce alle imprese che si finanziano con capitale proprio, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti, una deduzione di importo corrispondente al rendimento nazionale del nuovo capitale proprio. Con quest’ultimo si fa riferimento alla variazione del patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio di bilancio, senza tener conto dell’utile. Specifica, poi, il comma 5 del citato articolo, che rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.
Orbene, nelle due categorie descritte non rientrano i ‘buoni lavoro’, consistenti, dunque, in un titolo di debito che la RAGIONE_SOCIALE (società amministrata dal ricorrente) ha trasformato in una quota di partecipazione al RAGIONE_SOCIALE, da iscrivere nel bilancio, falsando, in tal modo, l’ammontare del patrimonio netto.
Il conferimento di ‘buoni lavoro’, essendo la RAGIONE_SOCIALE un ente senza scopo di lucro e perseguendo, come è per le fondazioni, finalità sociali statutarie, è un atto di liberalità, un negozio a titolo gratuito in favore del RAGIONE_SOCIALE, che non comporta alcun diritto sul relativo patrimonio. Lo ha confermato anche lo stesso ricorrente in dibattimento, definendo i buoni lavoro un incentivo economico per l’azienda, il cui collocamento è riservato ad operatori economici. Sia le due fatture prodotte, risalenti al 2012 ed emesse dalla RAGIONE_SOCIALE per la prestazione di manodopera in favore di un’RAGIONE_SOCIALE umbra, sia lo scritto Addendum tecnico probatorio dimostrano che i ‘buoni lavoro’ furono utilizzati all’interno del gruppo RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di Appello ha, poi, fornito ulteriori prove circa l’assenza di valore di mercato dei buoni lavoro (cfr. pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha anche smentito la dedotta estinzione del reato in questione ai sensi degli artt. 35 D.lgs. n. 231/2011 e 150 cod. pen., in quanto rileva la responsabilità penale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in qualità di amministratore di fatto delle diverse società, beneficiarie del credito d’imposta ACE. Consegue che l’estinzione della società rileva solo ai fini dell’illecito amministrativo. Estinzione che,
peraltro, riguarda soltanto la RAGIONE_SOCIALE, risalente, in base all’Anagrafe Tributaria, al 13 settembre 2011.
Questa Corte ha già in proposito avuto modo di affermare che: integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte anche la stipulazione di un negozio giuridico simulato, poiché la necessità della declaratoria giudiziale per superare l’effetto segregativo dell’atto dispositivo rende più difficoltoso il recupero del credito erariale (Sez. 3, n. 20862 del 07/11/2017, Palazzo, Rv. 273661). E, ancora, che ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, avente natura di reato di pericolo concreto, è necessario che gli atti simulati o fraudolenti posti in essere per occultare i beni propri o altrui onde sottrarsi al pagamento del debito tributario risultino idonei a rendere inefficace, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva, alla stregua di un giudizio “ex ante” che valuti la sufficienza della consistenza del patrimonio del contribuente in rapporto alla pretesa dell’Erario (Sez. 3, n. 26095 del 21/05/2025, Lalli, Rv. 288489). Logica conseguenza è che non è necessario che sussista una procedura di riscossione in atto (Sez. 3, n. 36290 del 18/05/2011, Cualbu, Rv. 251076), potendosi configurare la fattispecie in esame anche qualora il pagamento dell’imposta sia effettuato dopo aver posto in essere la condotta fraudolenta. La Corte di appello ha ritenuto provata sia l’esistenza degli debiti erariali sia la relativa conoscenza da parte del ricorrente al momento della costituzione del trust . Emerge infatti, argomenta la Corte territoriale, la volontà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di sottrarre il patrimonio all’azione esecutiva dell’erario nell’interesse di preservarlo in favore della nipote, in modo da poter questa beneficiare dell’eredità.
Nel reato di cui all’art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il dolo specifico costituito dal fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, ricorre anche laddove l’atto simulato o fraudolento sia compiuto per altre distinte ed autonome finalità, non richiedendo la norma che la finalità di sottrarsi al pagamento dei debiti tributari sia esclusiva (Sez. 3, n. 10763 del 12/02/2021, Filip, Rv. 281329). La richiesta di rateizzazione non esclude, quindi, il dolo specifico e neanche la possibilità, in caso di accoglimento e successivo inadempimento, di una futura esecuzione. Inoltre, non può risultare seria la volontà di adempiere se la garanzia è costituita da ‘buoni lavoro’.
Ritenuta provata la finalità fraudolenta, consegue che, in base all’art. 1418 cod. civ., il negozio compiuto al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte è nullo, in quanto contrario alla disposizione di cui all’art. 11 D.lgs. n. 74/2000. Il trust risulta in questo caso fittizio (c.d. shame trust ) in quanto in capo all’imputato si configura sia la qualità di settlor che di trustee , dal momento che
ha la proprietà e la disponibilità uti dominus (Sez. 5, n. 46137 del 24/06/2014, Greci, Rv. 261676; Sez. 2, n. 44660 del 15/10/2010, Chiesi, Rv. 248942). Irrilevante è dunque la denuncia al giudice tutelare ai sensi dell’art. 345 cod. civ., perché non si è in presenza di minori sottoposti a tutela, essendo i genitori entrambi in vita.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte di merito ha correttamente ritenuto il ricorrente responsabile anche per il reato di autoriciclaggio. È configurabile, infatti, la condotta dissimulatoria nel caso in cui, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso il mutamento dell’intestazione soggettiva del bene, in quanto la modifica della formale titolarità del profitto illecito è idonea a ostacolare la sua ricerca, l’individuazione dell’origine illecita e il successivo trasferimento (Sez. 2 , n. 13352 del 14/03/2023, Carabetta, Rv. 284477). Il criterio da seguire, ai fini dell’individuazione della condotta dissimulatoria, è quello della idoneità “ex ante”, sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che possa avere alcun rilievo il successivo disvelamento dell’illecito per effetto degli accertamenti compiuti (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, Fabbri, Rv. 279407).
Con questi argomenti il ricorrente rifiuta ogni confronto, limitandosi a riproporre -inammissibilmente- censure in fatto ed in tema di valutazione della prova.
1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte d’appello ha motivato il trattamento sanzionatorio irrogato sulla base della gravità dei fatti e dei precedenti penali del ricorrente (cfr. pag. 27 della sentenza impugnata). Inoltre, ha correttamente ritenuto non emergenti elementi positivamente apprezzabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Lo COGNOME, argomenta ancora la Corte, non solo non ha dimostrato alcun ravvedimento, ma ha anche più volte violato le prescrizioni imposte con l’ordinanza impositiva gli arresti domiciliari, il che palesa inaffidabilità, trasgressività e intolleranza delle decisioni della giurisdizione.
Anche tale motivo, pertanto, non si confronta con gli argomenti logici e congruenti spesi dalla Corte territoriale per replicare al motivo di gravame proposto dall’imputato.
1.3. Anche l’ultimo motivo partecipa della medesima sorte processuale, avendo il ricorrente solo lamentato la mancata esclusione della disposta confisca, senza poi sviluppare gli argomenti che devono necessariamente esser posti a sostegno del ricorso, pena la sua inammissibilità per deficit di specificità.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 novembre 2025.
Il consigliere estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME