Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9594 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9594 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME nato a GROSSETO il 29/01/1959 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio; lette le conclusioni del difensore della parte civile che ha chiesto respingersi il ricorso e confermarsi la sentenza impugnata anche in punto statuizioni civili;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato avv.to COGNOME la quale ha dedotto di non avere ricevuto le conclusioni del P.G., ha insistito nei motivi ed ha chiesto dichiararsi in via subordinata la prescrizione dei reati.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 22 ottobre 2024, decidendo sul rinvio della Corte di cassazione che aveva annullato la pronuncia del Tribunale di Grosseto del 30-112021, dichiarava NOME NOME colpevole delle ipotesi di reato di cui all’art. 388 cod.pen. allo stesso contestate ai capi A) e B) della rubrica e lo condannava alla pena di mesi 3 di reclusione oltre al risarcimento del danno ed alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to COGNOME deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
inosservanza od erronea applicazione della legge penale non potendo ravvisarsi nella condotta dell’imputato atti aventi natura simulata o fraudolenta tali da potere fare qualificare la concotta concretamente posta in essere ai sensi della fattispecie di reato di cui all’art. 388 cod.pen piuttosto che in un semplice illecito civile; assenza dell’elemento soggettivo del reato mancando una precedente messa in mora dell’imputato e, comunque, essendo lo stesso proprietario di altri e diversi beni che avrebbero permesso il soddisfacimento delle ragioni creditizie;
difetto di motivazione della pronuncia di appello quanto ai suddetti elementi.
2.1 Con successive memorie depositate in cancelleria la difesa della parte civile chiedeva respingersi il ricorso e la conferma delle statuizioni civili mentre, nell’interesse dell’imputato, si
lamentava che la comunicazione delle conclusioni del P.G. era stata subordinata al pagamento dei diritti di cancelleria, si insisteva per l’accoglimento del ricorso ed, in linea subordinata, si deduceva l’intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve innanzi tutto essere premesso che nello svolgimento del presente procedimento con trattazione cartolare ex art. 611 comma 1 cod.proc.pen. non si ravvisa alcuna limitazione del diritto di difesa, come pure dedotto dal difensore del ricorrente con la memoria depositata; ed invero dalla consultazione degli atti risulta che la cancelleria in data 21 gennaio dava avviso all’avv.to COGNOME del deposito delle conclusioni del P.M. chiedendo il pagamento dei diritti di copia per disporne la trasmissione. Tale richiesta, rispetto alla quale la difesa prospetta una violazione dei propri diritti o dubbio di costituzionalità, appare essere stata effettuata in osservanza del disposto dell’art. 116 comma 1 cod.proc.pen. ed alcun vizio può pertanto ritenersi integrato.
Ciò posto, il ricorso Ł proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, va ricordato come per interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all’art. 388, comma primo, cod. pen. non Ł sufficiente che gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato sui propri o altrui beni siano oggettivamente finalizzati a consentirgli di sottrarsi agli adempimenti indicati nel provvedimento, rendendo così inefficaci gli obblighi da esso derivanti, ma Ł necessario che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta, siano cioŁ connotati da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese del creditore (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, Rv. 272171 – 01). In motivazione la suddetta pronuncia precisa che:’ tanto premesso, va rammentato come la condotta sanzionata dall’art. 388, primo comma, cod. pen. sia quella di chi, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria o di cui sia in corso l’accertamento «compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti». Non Ł sufficiente, atteso il tenore letterale della disposizione, al fine di colorare di illiceità penale la condotta de qua , che gli atti siano oggettivamente finalizzati a consentire al loro autore di sottrarsi agli adempimenti indicati, ma Ł necessario che gli stessi si caratterizzino altresì per la loro natura simulatoria o fraudolenta… E’ in altri termini indispensabile, in tale chiave interpretativa, che l’atto si qualifichi per un quid pluris rispetto alla idoneità a rendere inefficaci gli obblighi nascenti dal provvedimento giudiziario, tanto piø in quanto solo così potrebbe giungersi, in un’ottica improntata al principio di offensività, a differenziare una condotta solo civilmente illecita (e passibile, nel concorso degli ulteriori requisiti, di azione revocatoria) da una condotta connotata da disvalore penalmente rilevante.
Ne deriva, pertanto, affermare che anche la consumazione di atti simulati integra la fattispecie così come l’attuazione di atti fraudolenti.
2.1 Orbene, proprio l’applicazione dei sopra esposti principi appare avere determinato il giudice di secondo grado a pronunciare la condanna dell’imputato con motivazione esente dai lamentati vizi, posto che nel caso in esame la corte di appello a seguito della svolta istruzione dibattimentale ha individuato con precisa valutazione in fatto che appare esente dalle lamentate censure la natura fraudolenta degli atti integrati: dalla costituzione di una società la RAGIONE_SOCIALE intestata alla figlia di 20 anni dell’imputato, dalla cessione a detta società di beni del ricorrente che poi venivano a loro volta rivenduti, dalla locazione di un capannone industriale a prezzo irrisorio, dalla costituzione di un rapporto di lavoro dipendente con la stessa impresa.
Trattasi, con evidenza, di una congerie di attività che, ben lungi dal costituire mero inadempimento alle obbligazioni civili, integrarono una fraudolenta sottrazione di beni all’azione
esecutiva attraverso la costituzione di una società di comodo e la cessione alla stessa di poste attive finalizzata a farle apparire cedute a terzi e perciò non piø soggette ad esecuzione.
Tale essendo la ricostruzione dei fatti, palesemente infondati appaiono i motivi di ricorso posto che la corte di appello ha in punto elemento soggettivo anche sottolineato come la finalità elusiva si fosse manifestata chiaramente anche alla luce della falsità della dichiarazione fornita dal Romani all’Ufficiale Giudiziario.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 – 01) e così, anche, la prescrizione sopravvenuta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 05/02/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME