Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36475 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36475 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato in Germania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 16-05-2023 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dottAVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME, sostituto processuale dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di fiducia della parte civile, che ha concluso per l’inammissibil o per il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di fiduci dell’imputato, i quali hanno insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 maggio 2023, la Corte di appello di Ancona confermava la decisione del 30 giugno 2021, con cui il Tribunale di Ascoli Piceno aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 11 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso in Ascoli Piceno il 14 settembre 2012, data della stipula della vendita di un immobile sito in Acquaviva Picena in favore della sorella NOME COGNOME; tale vendita era avvenuta simulatamente allo scopo di sottrarre il patrimonio dell’imputato al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, oltre relativi interessi e sanzioni, per un ammontare pari a 288.880,05 euro. Con la sentenza di primo grado, COGNOME era stato altresì condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, liquidati in euro 15.000. La Corte territoriale, inoltre, in accoglimento dell’impugnazione (ricorso per cassazione convertito in appello) proposta dal Procuratore generale, disponeva la confisca dell’immobile in sequestro, sino alla concorrenza dell’importo di 288.880,05 euro.
Avverso la sentenza della Corte di appello marchigiana, COGNOME, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
Con il primo, è stata dedotta l’inosservanza degli art. 157 e 161 cod. pen., rilevandosi che la Corte di appello non si è confrontata con la richiesta difensiva finalizzata alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, essendo il relativo termine, tenuto conto della contestata recidiva infraquinquennale, spirato alla data del 21 settembre 2021, non risultando né contestata in fatto né applicata l’aggravante ex art. 11, comma 1, del d. Igs. n. 74 del 2000.
Con il secondo motivo, si contesta il giudizio sulla sussistenza del reato, evidenziandosi che, al momento del compimento dell’atto ritenuto fraudolento, l’imputato non era proprietario di altro immobile, oltre a quello sito in Acquaviva Picena, che costituiva anche la sua abitazione di residenza, il che già valeva a escludere la configurabilità della fattispecie contestata, posto che, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 602 del 1973, quando creditore è l’agente per la riscossione, non può essere pignorato l’immobile non di lusso che sia l’unico di proprietà del contribuente e che sia l’abitazione ove questi risiede, dovendosi quindi escludere che l’immobile fosse sottoponibile alla procedura esecutiva.
Con il terzo motivo, oggetto di doglianza sono l’inosservanza degli art. 1361, 1363, 1367 e 1273 cod. civ., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, avendo la Corte di appello ritenuto simulato l’atto di compravendita del 14 settembre 2012 per effetto di un’erronea applicazione delle norme che disciplinano l’interpretazione del contratto e l’accollo dell’obbligazione negoziale.
In particolare, dalla lettura della clausola n. 3 del rogito si evince chiaramente che l’obbligazione di pagare tutte le rate è stata realmente assunta dalla acquirente/accollante, la quale si impegnava a pagare le rate future, rispettivamente dal 14 ottobre 2012 quanto al primo mutuo del 14 aprile 2006 e dal 6 ottobre 2012 rispetto al secondo mutuo accesso il 6 ottobre 2011, oltre che a pagare le rate già scadute e non pagate dal mutuatario venditore NOME COGNOME, obbligandosi solo eventualmente a rimborsare le rate che il venditore “abbia a pagare”, venendo in rilievo, in tal caso, un’ipotesi del tutto eventuale.
La Corte territoriale sarebbe dunque incorsa in un palese travisamento della fattispecie negoziale che, lungi dall’essere simulata, si concretizzava in un mero accollo cumulativo, senza cioè l’adesione da parte della banca creditrice, né tantomeno la dichiarazione di liberare il mutuatario accollato, ossia il ricorrente. La Banca, in definitiva, aveva ottenuto il risultato di avere non più una sola parte obbligata al pagamento delle rate del mutuo, bensì due obbligati in solido tra loro, ossia l’originario mutuatario accollato e l’acquirente del bene immobile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi in punto di responsabilità sono infondati, mentre è meritevole di accoglimento la doglianza relativa all’intervenuta prescrizione del reato, con le conseguenze che saranno di seguito esposte.
Iniziando per ragioni di priorità logica dal secondo e dal terzo motivo, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, occorre evidenziare che l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato rispetto al reato a lui ascritto non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. In particolare, le due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi in un apparato motivazionale unitario, hanno compiuto un’adeguata disamina dei fatti di causa, valorizzando gli esiti della verifica fiscale svolta nei confronti di NOME COGNOME, da cui è emerso che questi, dopo aver ricevuto da RAGIONE_SOCIALE avvisi di accertamento per debiti con il Fisco per l’importo di 288.880,05 euro, vendeva un fabbricato di sua proprietà, in data 14 settembre 2012, alla sorella NOME COGNOME, al prezzo di 918.498,35 euro, che veniva così regolato: quanto all’importo di 300.614,85 euro, tramite accollo del residuo del mutuo preesistente, acceso il 14 aprile 2006, e quanto al restante importo di 617.883 euro, mediante accollo del residuo di altro mutuo acceso il 6 aprile 2021. Nell’atto si precisava che “la parte acquirente dovrà pagare tutte le rate dei suddetti mutui…impegnandosi conseguentemente a rimborsare tempestivamente alla parte alienante, su semplice esibizione della relativa quietanza, l’importo delle rate che la stessa parte alienante abbia pagato personalmente”.
L’imputato (classe DATA_NASCITA), più giovane della sorella (classe DATA_NASCITA), si riserva inoltre il diritto di abitazione a vita sull’immobile, per cui, tenuto conto del fatto che il debitore originario, ossia NOME COGNOME, non era stato liberato dai mutui originari, potendo contare la banca su due obbligati in solido, i giudici di merito sono coerentemente pervenuti all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, rimarcando la circostanza che lo scopo reale del trasferimento immobiliare operato il 14 settembre 2012 era quello di consentire all’imputato di privarsi formalmente dell’unico immobile di cui era titolare, ciò al fine di evitare le imminenti azioni di recupero coattivo da parte dell’Erario, riferendosi le iscrizioni a ruolo ad annualità di imposta di molto precedenti, ovvero fino al 2004. Del resto il negozio giuridico compiuto non aveva alcun significato economico, non avendo senso sul piano commerciale l’acquisto di un fabbricato, gravato da onerosi mutui fondiari, da un soggetto che si è riservato il diritto di rimanervi a vita, essendo peraltro di 11 anni più giovane della parte acquirente, per cui è evidente che l’immobile è rimasto di fatto nella disponibilità del suo titolare, che non è stato infatti neanche liberato dai suoi debiti originari, a nulla rilevando che l’acquirente del fabbricato abbia operato alcuni versamenti in favore della banca.
1.1. L’impostazione del Tribunale e della Corte di appello risulta in tal senso coerente con la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 46975 del 24/05/2018, Rv. 274066 e Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Rv. 266771), secondo cui il delitto previsto dall’art. 11 del d. Igs. n. 74 del 10 marzo 2000 è un reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei, secondo un giudizio “ex ante” che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribu’ente rispetto alla pretesa dell’Erario, a pregiudicare l’attività recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria, ciò peraltro a prescindere dalla sussistenza di un’esecuzione esattoriale in atto.
Proprio la pacifica natura di reato di pericolo della fattispecie in esame (cfr. in tal senso anche Sez. 3, n. 35983 del 17/09/2020, Rv. 280372) consente peraltro di superare l’obiezione difensiva secondo cui il bene immobile oggetto di trasferimento era gravato da precedenti iscrizioni ipotecarie, posto che il disvalore del reato per cui si procede si incentra nel compimento degli atti simulati o fraudolenti oggettivamente idonei ad eludere l’esecuzione esattoriale, ciò a prescindere dalla sorte che potrà avere la procedura di recupero del credito erariale, assumendo invece rilievo il superamento della soglia di punibilità di 50.000 euro, soglia che, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 15133 del 17/11/2017, dep. 2018, Rv. 272505), deve essere riferita non al valore dei beni simulatamente o fraudolentemente trasferiti, ma all’ammontare delle imposte che il Fisco deve recuperare, non essendovi dubbi nel caso di specie sul superamento di tale soglia, stante l’entità del debito accumulato da COGNOME.
Non sufficientemente specifica, perché non supportata da adeguate allegazioni (anche in questa sede), è rimasta poi l’obiezione circa l’asserita impignorabilità dell’immobile oggetto del negozio simulato, dovendosi richiamare al riguardo l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 30342 del 16/06/2021, Rv. 282022 e Sez. 3, n. 8995 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278275), secondo cui, in tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall’art. 76 comma 1, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lett. g), del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), opera solo per debiti nei confronti dell’Erario e non di altre categorie di creditori, riguarda l’unico immobile di proprietà (circostanza questa non comprovata nella vicenda in esame)e non la “prima casa” del debitore, e non costituisce un limite all’adozione della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, e del sequestro preventivo ad essa finalizzato.
1.2. In definitiva, in quanto sorretto da argomentazioni non illogiche e anzi coerenti con le coordinate interpretative di riferimento, il giudizio sulla sussistenza e sull’ascrivibilità all’imputato del reato contestato resiste alle censure difensive, con le quali si sollecita sostanzialmente, peraltro in termini non specifici, una differente lettura delle acquisizioni probatorie, operazione questa non consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
Di qui l’infondatezza delle doglianze difensive in punto di responsabilità.
Venendo ora al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, effettivamente, al momento della sentenza impugnata, il reato contestato era prescritto. Innanzitutto, deve osservarsi che la prescrizione del reato per cui si procede non risente dell’aumento previsto dall’art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, essendo stato ribadito da questa Corte (Sez. 3, n. 2519 del 14/12/2021, dep. 2022, Rv. 282707) che, in tema di reati tributari, l’elevazione di un terzo dei termini di prescrizione prevista dal citato art. 17, comma 1 bis, non è applicabile ai reati di cui agli art. 10 bis, 10 ter e 11 del citato d. Igs., in quanto tale disciplina si riferisce ai soli delitti previsti dagli art. da 2 a 10 del menzionato decreto. Ciò posto, premesso che non è stata contestata dal P.M. e applicata dai giudici di
merito l’aggravante di cui all’ultimo periodo dell’art. 11, comma 1, del d. Igs. n.
74 del 2000 e tenuto conto che all’imputato è stata contestata e applicata la sola recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen., deve operarsi sul termine ordinario e su quello per gli atti interruttivi l’aumento della metà, che va riferito al massimo edittale della pena base del reato per cui si procede e non al termine minimo prescrizionale (6 anni) fissato dalle soglie indicate dall’art. 157 cod. pen. (in proposito, cfr. Sez. 6, n. 16581 del 28/03/2019, Rv. 275724). Dunque, la prescrizione massima del reato per cui si procede deve essere fissata in 9 anni (anni 4 aumentati della metà: anni 6, con aumento sulla pena così determinata della metà ai sensi degli art. 99 comma 2 e 161 comma 2 cod. pen.), a tale termine va aggiunto il periodo di 7 giorni per l’unica sospensione intervenuta, per cui, considerato che il fatto per cui si procede risale al 14 settembre 2012, la prescrizione massima è intervenuta il 21 settembre 2021, ossia dopo la sentenza di primo grado (30 giugno 2021), ma prima di quella di appello (16 maggio 2023).
Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato contestato estinto per prescrizione prima della pronuncia gravata.
3.1. Nondimeno, stante l’infondatezza delle censure sulla responsabilità e tenuto conto che in primo grado vi è stata comunque condanna, COGNOME deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (RAGIONE_SOCIALE), spese liquidate in 3.600 euro, oltre accessori di legge.
Alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione consegue la revoca della confisca disposta dalla Corte territoriale in accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore generale: sul punto deve innanzitutto premettersi che, con decreto del 26 ottobre 2016, il G.I.P. di Ascoli Piceno aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dell’immobile sito nel Comune di Acquaviva Picena, foglio n. 13, part. 474, categoria A/7, classe 2, vani 10,5 intestato a NOME COGNOME, misura cautelare reale che veniva confermata dal Tribunale del Riesame di Ascoli Piceno con ordinanza del 25 novembre 2016. Dunque, premesso che anche la Corte di appello ha qualificato la statuizione in esame come confisca per equivalente, occorre richiamare la sentenza n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Rv. 284209, ricorrente COGNOME, con cui le Sezioni Unite hanno affermato che la disposizione di cui all’art. 578 bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 6, comma 4, del d. Igs. n. 21 del 2018, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. Si è infatti chiarito che la confisca per equivalente, consistendo in una “forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti”, assume un carattere preminentemente sanzionatorio, aggredendo beni che, pur nella disponibilità,
anche per interposta persona, dell’autore del reato, sono individuati, senza alcun nesso di pertinenzialità col fatto criminoso, in base alla loro corrispondenza con i benefici che il responsabile ha ottenuto o, in determinati casi, fatto indebitamente ottenere ad altri dalla commissione dell’illecito. In altri termini, quando l’ordinamento, nell’impossibilità di apprendere coattivamente, in via diretta, il provento dell’illecito, consente di confiscare, peraltro obbligatoriamente, beni, sia pure del tutto leciti, di valore corrispondente al vantaggio illecito conseguito, ma del tutto scollegati dal reato, la confisca del provento del reato assume una funzione pienamente sanzionatoria, per cui, siccome gli istituti che rientrano nella nozione di sanzione penale devono essere governati necessariamente dagli statuti di garanzia predisposti dall’ordinamento interno (art. 25, comma , Cost.) e da quello convenzionale (art. 7 CEDU), è la funzione sanzionatoria della confisca per equivalente che assorbe quella ripristinatoria e/o le eventuali altre concorrenti funzioni non penali, cui la confisca di valore si atteggi, non viceversa.
Ora, rilevato che la previsione di cui all’art. 578 bis cod. proc. pen. si applica anche alla confisca prevista dall’art. 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, essendo stato già precisato in altri due interventi delle Sezioni Unite (sentenze n. 13539 del 30/01/2020, ricorrente COGNOME e n. 6141 del 25/10/2018, dep. 2019, ricorrente COGNOME) che alla norma introdotta dal legislatore del 2018 deve riconoscersi una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere, siccome formulato senza ulteriori specificazioni, anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale, la richiamata sentenza n. 4145 del 2022 ha osservato che la disposizione di cui all’art. 578 bis cod. proc. pen. ha natura mista (processuale e sostanziale), dovendosi ricomprende nel concetto di “punizione” e di “legge penale” tutte le norme che, come appunto quella sulla confisca di valore, incidono negativamente sull’an, sul quantum e sul quomodo della punibilità. Di qui l’affermazione delle Sezioni Unite secondo cui l’art. 578 bis cod. proc. pen., consentendo al giudice dell’impugnazione, allorquando è stata ordinata la confisca per equivalente, di decidere, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato, non sia una norma meramente ricognitiva di un principio esistente nell’ordinamento, sebbene non codificato, ma sia una norma che ha natura costitutiva in parte qua, perché attributiva del potere, in precedenza precluso al giudice, di mantenere in vita una pena (la confisca per equivalente) che, anteriormente all’introduzione dell’art. 578 bis, non poteva, secondo il diritto vivente, in alcun modo essere applicata nel caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Dunque, la natura pienamente costitutiva dell’art. 578 bis cod. proc. pen. esclude che la confisca di valore possa essere retroattivamente applicata a fatti commessi quando, nel caso di estinzione del
reato, tale misura non era in alcun modo adottabile nei confronti dell’autore d reato, quand’anche ne fosse stata accertata la responsabilità penale.
4.1. Alla luce di tali coordinate interpretative, si impone la revoca de confisca per equivalente disposta dalla Corte di appello, risalendo il fatto settembre 2013, dunque ben prima dell’introduzione nel codice di rito dell’art 578 bis, e ciò senza considerare che la confisca in esame è stata disposta non dal primo giudice, ma direttamente dalla Corte territoriale, al cospetto di un rea che, come si è evidenziato, all’epoca doveva essere ritenuto già prescritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto pe intervenuta prescrizione. Revoca la disposta confisca per equivalente di quanto in sequestro. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile c liquida in complessivi euro 3.600, oltre accessori di legge.
Così deciso il 11/04/2024