Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2439 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2439 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME COGNOME, nato in Cina il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nata in Cina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/07/2025 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e i motivi aggiunti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito, per i ricorrenti, l’AVV_NOTAIO, che chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 8 luglio 2025, e depositata il 10 luglio 2025, il Tribunale di Firenze, pronunciando in sede di riesame, ha rigettato l’istanza di riesame
proposta nell’interesse di COGNOME e COGNOME, avverso il decreto con cui il G.i.p. del Tribunale di Firenze ha disposto il sequestro preventivo a fini di confisca di un bene immobile, ritenuto nella disponibilità degli attuali ricorrenti.
Il decreto di sequestro, emesso in data 12 maggio 2025 dal G.i.p. del Tribunale di Firenze, individua il bene sottoposto a vincolo quale profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, di cui agli artt. 110 cod. pen. e 11 d.lgs. n. 74 del 2000, ipotizzato a carico di COGNOME e COGNOME.
Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe COGNOME e COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., in relazione all’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, avendo riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Si deduce, in primo luogo, che illegittimamente l’ordinanza impugnata ha individuato come atto fraudolento, ai fini dell’integrazione del delitto contestato agli odierni ricorrenti, l’acquisto dell’immobile oggetto del sequestro, poiché questo non è avvenuto con sostanze riferibili agli indagati.
Si evidenzia che: a) l’immobile è stato acquistato da NOME COGNOME, la quale ha disposto, tramite bonifico bancario impartito ad Hong Kong, e ricevuto dal notaio in Italia, il pagamento del prezzo in data 9 febbraio 2021; b) non vi sono elementi da cui inferire la riconducibilità della provvista a risorse dei due attuali ricorrenti, anche perché, nonostante gli accertamenti esperiti, non è emerso alcun passaggio di denaro da costoro a NOME COGNOME; c) non è indizio significativo il versamento della caparra per l’acquisto del bene, pari a 80.000,00 euro, da parte di COGNOME, in quanto la dazione era prevista nell’ambito di un contratto per persona da nominare, e la somma corrisposta è stata ritirata con la stipula del contratto definitivo, quando, come parte acquirente, è subentrata COGNOME; d) le somme sequestrate agli attuali ricorrenti nell’anno 2011, per il delitto di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, e dissequestrate nel 2019, costituiscono comunque risorse lecite, sia perché dissequestrate, sia perché è mancato qualunque accertamento in ordine alla loro provenienza; e) non vi è neanche prova del trasferimento della somma di 850.000,00 euro, costituenti parte dell’importo dissequestrato, dal conto cointestato a COGNOME, attuale ricorrente, e al di lui fratello, ad un conto intestato al solo COGNOME.
Si deduce, in secondo luogo, che illegittimamente l’ordinanza impugnata ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, perché manca
qualunque elemento per poter ritenere l’operazione contestata come diretta ad eludere pretese erariali.
Si osserva che non vi sono elementi per ritenere l’esistenza di un credito erariale. Si sottolinea che le indagini avviate nel 2011, sulla base di una ipotesi dapprima di riciclaggio e poi di illecito penale tributario di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, si sono concluse con la restituzione delle somme in sequestro. Si aggiunge, inoltre, che la somma restituita a COGNOME è pari a soli 194.495,46 euro, e che l’ordinanza impugnata non ha risposto alle deduzioni esposte nella memoria difensiva, secondo cui è assolutamente incongruo ipotizzare un comportamento simulato o fraudolento con riguardo ad un immobile del valore di circa 2.000.000,00 di euro al fine di sottrarre all’imposizione fiscale la somma di 194.495,46 euro.
Si deduce, infine, che l’ordinanza impugnata ha fornito una motivazione meramente apparente in relazione all’elemento soggettivo del reato.
Si premette che il dolo specifico del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 implica la consapevolezza del debito fiscale o comunque della sua venuta ad esistenza. Si rileva che il Tribunale impugnato ha desunto l’esistenza del dolo esclusivamente dalle modalità di compimento dell’atto di disposizione patrimoniale. Si osserva che, in questo modo, da un lato, si fa coincidere la prova dell’elemento soggettivo dalla condotta integrante il reato sotto il profilo oggettivo, e, dall’altro, non si tiene conto dell’avvenuto dissequestro. Si precisa che il dissequestro implica l’affidamento nell’assenza di legittime pretese dell’Erario, o, quanto meno, considerato l’importo restituito, pari a 194.495,46 euro, costituisce elemento idoneo ad escludere che l’acquisto dell’immobile, per un ammontare di 2.000.000,00 di euro sia stato voluto allo scopo di eludere un debito di importo decisamente minore.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 11 e 12bis del d.lgs. n. 74 del 2000, avendo riguardo all’individuazione e quantificazione del profitto confiscabile.
Si deduce che il Tribunale del riesame ha illegittimamente ritenuto corretta l’individuazione da parte del G.i.p. del profitto confiscabile siccome parametrato al valore dell’immobile sequestrato, e non al presunto vantaggio illecito, da individuarsi nell’ammontare complessivo del debito tributario (si cita, in particolare, Sez. 3, n. 28725 del 14/06/2024). Si osserva che, nella specie, il valore dell’immobile sottoposto a sequestro è pari a 2.000.000,00 di euro, ai quali vanno aggiunte le somme spese per la ristrutturazione, e che, quindi, lo stesso è nove volte superiore all’ammontare della effettiva pretesa erariale o comunque pari a quasi il doppio della somma dovuta secondo l’ordinanza impugnata, siccome quantificata in 1.493.145,59 euro.
In udienza, nell’interesse di entrambi i ricorrenti, ha presentato motivi aggiunti l’AVV_NOTAIO.
I motivi aggiunti denunciano violazione di legge, in riferimento all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della fattispecie incriminatrice.
Si deduce che non può ritenersi sussistente il debito erariale al pagamento del quale gli attuali ricorrenti si sarebbero sottratti mediante l’acquisto dell’immobile per interposta persona, perché non vi sono i presupposti per affermare che vi sia stata un’evasione dell’IRPEF pari ad euro 515.219,00, per la sottrazione ad imposizione di elementi attivi pari ad euro 1.195.858,63. Si precisa che in relazione a queste somme è stato contestato il reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, e che, però, per questo reato era stata disposta l’archiviazione con decreto del G.i.p. del Tribunale di Firenze del 15 settembre 2020. Si osserva, poi, che la richiesta di archiviazione accolta dal G.i.p. evidenzia il mancato superamento della soglia di punibilità. Si rappresenta, inoltre, che: a) le somme sequestrate era dubbio appartenessero a COGNOME, come riconosciuto dalla Corte di cassazione nel procedimento originario; b) le somme restituite, quindi, non potevano essere ritenute tutte nella disponibilità dell’imputato; c) secondo la stessa polizia giudiziaria operante nel 2011, le somme sequestrate erano imputabili anche ad annualità anteriori al 2011, sicché, almeno per parte di esse, l’obbligo dichiarativo si collocava in anni ben lontani e non era più contestabile per intervenuta decadenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.
Infondate, e in parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sono le censure esposte nel primo motivo, e nei motivi aggiunti, le quali contestano l’affermazione di sussistenza del fumus commissi delicti in ordine al delitto di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, deducendo che l’ordinanza impugnata non indica elementi idonei per ritenere che il bene sottoposto a sequestro sia stato acquistato con risorse degli indagati, o che l’acquisto, pur ammettendo l’interposizione di persona, sia stato diretto ad eludere pretese erariali, o ancora che sia configurabile il dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice.
2.1. Ai fini dell’esame delle censure appena sintetizzate è utile premettere una indicazione di carattere AVV_NOTAIO in ordine ai limiti del controllo ammissibile in sede di legittimità con riguardo alla motivazione del sequestro preventivo.
Secondo un insegnamento consolidato, espresso anche dalle Sezioni Unite, l ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (così Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 -01, nonché, tra le tantissime, di recente, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01).
2.2. L’ordinanza impugnata indica in modo puntuale perché deve ritenersi che l’immobile sottoposto a sequestro sia un bene nella piena disponibilità dei due attuali ricorrenti, COGNOME e COGNOME, marito e moglie, perché l’intestazione del medesimo a terzi abbia costituito un espediente per sottrarre il cespite all’esecuzione esattoriale, e perché ricorra il dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice.
L’ordinanza premette che il bene da ritenere sottratto alla pretesa erariale, e perciò sottoposto a sequestro, è un immobile di lusso formalmente acquistato da una terza persona, NOME COGNOME, in data 12 febbraio 2021, per il prezzo di € 1.960.000,00.
L’ordinanza, poi , rappresenta che il bene deve ritenersi acquistato e di proprietà dei due attuali ricorrenti, perché: a) il contratto preliminare relativo all’immobile è stato sottoscritto da NOME COGNOME, con versamento della somma di € 80.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, mediante assegni derivanti dal conto corrente di una società facente capo a soggetti soci di COGNOME in altre imprese; b) l’acquirente da indicare nel contratto definitivo è stato individuato in NOME COGNOME personalmente da NOME NOME; c) NOME COGNOME non è mai stata titolare di utenze in Italia, è stata presente sul territorio italiano solo sporadicamente, il suo conto corrente in Italia nel 2023 aveva un saldo pari a € 0, e non ha fornito alcuna documentazione giustificativa con riguardo a lla disponibilità delle somme impiegate per l’acquisto dell’immobile ; d) per quanto risulta dalle intercettazioni, e dalle dichiarazioni acquisite, sebbene la pratica SCIA per gli interventi di manutenzione straordinaria sull’immobile fosse intestata a NOME COGNOME, i contatti con l’impresa incaricata di effettuare i lavori sono stati tenuti sempre da NOME COGNOME, mentre dell’arredo e delle utenze si è interessata, con totale libertà nelle decisioni, NOME COGNOME; e) in un altro immobile di proprietà dei due coniugi
NOME COGNOME e NOME COGNOME sono state trovate planimetrie della villa in sequestro recanti indicazioni sulla destinazione dei vani ai figli della coppia; f) per quanto emerge dai pedinamenti effettuati, l’immobile nel 2023 era effettivamente abitato dai due attuali ricorrenti e dai loro figli; g) il canone mensile, fissato in € 4.000,00 , confluisce su un conto corrente intestato sì a NOME COGNOME, ma sul quale NOME COGNOME ha delega ad operare; h) NOME COGNOME, unitamente ai fratelli, nel 2019, ha ottenuto la restituzione, per dissequestro, di somme per € 1.195.858,63, e precisamente di € 194.495,49, in data 25 luglio 2019, su un conto a lui intestato, nonché per € 1.001.147,60, in data 27 settembre 2019, su un conto cointestato a lui ed al fratello, dal quale, poi, sono stati bonificati, su un conto intestato solo a lui, in data 30 ottobre 2019, senza causale, l’importo di € 858.000,00 e, il successivo 28 gennaio 2020, l’importo di € 3.130,45 (con chiusura del conto cointestato) ; i) COGNOME, ha effettuato movimentazioni non chiare sia, per circa € 200.000,00, su un conto ai lui intestato, nei quattro anni successivi al 2019, sia, per € 130.000,00 , tra l 2017 ed il 2019 su un altro conto sul quale aveva la delega ad operare; l) COGNOME, nel novembre 2019, ottenute le somme per effetto del dissequestro, ha versato, con tre distinti bonifici, un importo complessivamente quasi corrispondente a € 960.000,00 ad una società con sede in Hong Kong; m) COGNOME risulta aver percepito, da varie società, nel 2020 redditi complessivamente prossimi a € 70.000,00 e nel 2021 redditi complessivamente pari a € 182.381,49.
L’ordinanza, quindi, segnala che sussiste un credito erariale suscettibile di essere azionato coattivamente perché: a) l’importo restituito per effetto del dissequestro, pari ad € 1.195.858,63, avrebbe dovuto essere indicato nella dichiarazione relativa ai redditi per l’anno 2019 di COGNOME, in quanto detta somma, come sopra precisato, è entrata pressoché tutta , e in quell’anno, nella sua personale disponibilità, anche per effetto del bonifico ricevuto dal fratello; b) tale omessa indicazione ha comportato una evasione IRPEF per l’anno 2019 pari a € 515.219,00 , e, conseguentemente, l’ irrogazione di sanzioni amministrative per € 927.394,20, pari ad un importo fissato tra il 90 % ed il 180 % della somma dovuta, a norma di quanto disposto dall’art. 1 d.lgs. n. 471 del 1997, nonché l’applicazione di interessi al tasso legale per € 50.532,39 , così da determinare un debito verso l’Erario pari a € 1.493.145,59 . Precisa che gli avvisi di accertamento per i crediti erariali derivanti da dichiarazioni infedeli debbono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
L’ordinanza, ancora, evidenzia che sussiste il pericolo di dispersione patrimoniale tale rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, perché COGNOME: a)
risulta titolare esclusivamente di un immobile del valore di € 125.00,00, in comproprietà con il fratello, nonché di un altro immobile di valore modesto, verosimilmente pertinenza del primo; b) ha stipulato un contratto di mutuo per € 280.000,00 finalizzat o all’acquisto di un altro immobile, senza però poi farlo seguire da alcuna intestazione immobiliare in suo favore.
L’ordinanza, infine, con riguardo al profilo del dolo specifico, osserva che l’acquisto immobiliare «deve ritenersi significativo, p roprio per l’interposizione persona mediante cui è stato realizzato, della volontà degli imputati di dissimulare la titolarità di ingenti risorse che altro fine non può avere se non quello di evitare l’escussione coattiva da parte del Fisco».
2.3. Le conclusioni dell’ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti relativamente al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte a carico dei due attuali ricorrenti sono immuni da vizi.
L’ordinanza impugnata, infatti, non può dirsi supportata da motivazione meramente apparente, perché ha indicato una pluralità di congrui elementi a base delle affermazioni secondo cui: a) il denaro impiegato per l’acquisito dell’immobile in sequestro era nella disponibilità dei due attuali ricorrenti ed in particolare di COGNOME; b) il medesimo COGNOME, per effetto della dichiarazione infedele relativa ai redditi percepiti nell’anno 2019, a causa dell’omessa indicazione della somma di € 1.195.858,63, restituita per effetto di un dissequestro, e di fatto da lui percepita pressoché per intero, era debitore verso l’Erario dell’importo di € 1.493.145,59 , considerando anche gli importi per sanzioni amministrative ed interessi al tasso legale; c) il precisato COGNOME non era titolare di altri beni in grado di assicurare una sufficiente garanzia per l’Erario , sicché sussisteva il pericolo di dispersione patrimoniale tale rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.
In particolare, con riguardo agli argomenti esposti nei motivi aggiunti per contestare la sussistenza del debito erariale, appare utile precisare, innanzitutto, che l’obbligo dichiarativo per i proventi percepiti per l’anno 2019 è stato fondato dai Giudici del merito cautelare sulla ricezione della somma di € 1.195.858,63, siccome incassata da COGNOME interamente nell’anno 2019 , per effetto del dissequestro; in altri termini, l’obbligo tributario derivante dalla percezione della somma di € 1.195.858,63, individuata dalle autorità inquirenti nel 2011, sarebbe stato sospeso a causa del sequestro effettuato nel 2011, ma sarebbe ritornato efficace nel 2019, in conseguenza del dissequestro. Di conseguenza, non risulta rilevante, quale fonte di una possibile preclusione processuale, la decisione del G.i.p. del Tribunale di Firenze in data 15 settembre 2020 di archiviare il procedimento penale nei confronti di
entrambi gli attuali ricorrenti per il reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 : questo reato, come si legge nella richiesta di archiviazione, si riferisce ad un fatto «accertato il 11.12.2011». Va poi osservato che la richiesta della difesa di verificare, sulla base degli elementi prodotti in udienza, se la predetta somma sia oggetto di mera detenzione da parte del medesimo ricorrente, ovvero se sia riferibile, almeno in parte, ad annualità pregresse al 2011, per le quali non potrebbe ritenersi operante la sospensione dell’obbligo di dichiarazione determinato dal sequestro effettuato nel 2011 (e poi revocato nel 2019) , implica l’esame di questioni e di elementi di fatto non specificamente dedotti in sede di riesame, ed in relazione ai quali, perciò, non è deducibile in questa sede la violazione di alcun obbligo di motivazione.
Ciò posto, relativamente al profilo dell’elemento soggettivo e della finalità di sottrarsi al pagamento delle imposte, elementi precisi e congrui sono costituiti innanzitutto dal ricorso ad una interposizione di persona per effettuare l’acquisto dell’immobile , ma anche dalle modalità seguite da COGNOME per incassare le somme derivanti dal dissequestro . Attesa l’indicazione degli elementi appena indicati nel testo dell’ordinanza impugnata, deve escludersi che questa incorra in una affermazione apodittica quando rileva la sussistenza del fumus del dolo specifico richiesto dalla legge in capo ai due attuali ricorrenti.
Infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano l’individuazione e determinazione del profitto confiscabile, deducendo che il valore dell’immobile sottoposto a sequestro è pari a € 2.000.000,00, cui vanno aggiunte le somme spese per la ristrutturazione, mentre il debito tributario è pari a € 515.219,00 , o, al più, a € 1.493.145,59.
3.1. In giurisprudenza è costante l’affermazione secondo cui il profitto del reato di cui all’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) è rappresentato dal valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti della Amministrazione finanziaria per le imposte evase e non già dal debito tributario rimasto inadempiuto (cfr., tra le tante: Sez. 5, n. 32018 del 14/03/2019, COGNOME, Rv. 277251 -01; Sez. 3, n. 40534 del 06/05/2015, Trust, Rv. 265036 -01; Sez. 3, n. 10214 del 22/01/2015, Chiarolanza, Rv. 262754 -01).
Una recente decisione ha osservato che il profitto del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, confiscabile anche per equivalente, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, il cui importo è quantificabile secondo le disposizioni sulla riscossione coattiva dei tributi,
venendo in rilievo, quanto ai beni immobili, i parametri di cui all’art. 77, primo comma, d.lgs. 29 settembre 1973, n. 602, e, quanto ai beni mobili, quelli dell’art. 517, primo comma, cod. proc. civ., applicabile in virtù del richiamo operato dall’art. 49, secondo comma, d.P.R. cit. (Sez. 3, n. 28725 del 14/06/2024, COGNOME, Rv. 286833 – 01).
Secondo questa decisione, in particolare, «l riferimento è evidentemente, quanto ai beni immobili, all’art. 77, primo comma, d.lgs. n. 602 del 1973 (testo unico sulla riscossione delle imposte sul reddito), ai sensi del quale, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, “il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede”; quanto ai beni mobili, viene in rilievo l’art. 517, primo comma, cod. proc. civ. (applicabile alla riscossione erariale in virtù del richiamo alle norme generali in materia di espropriazione forzata operato dall’art. 49, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973), ai sensi del quale “il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato aumentato della metà”». La pronuncia, inoltre, aggiunge che questo approccio «consente tra l’altro di evitare parossistiche divaricazioni tra la misura dell’intervento cautelare e l’importo effettivamente assoggettabile alla definitiva ablazione».
Ad avviso del Collegio, la soluzione appena indicata merita condivisione perché permette di ricondurre la confisca del profitto del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, e quindi l’anteriore sequestro preventivo funzionale a tale scopo, a criteri rispettosi del principio di proporzionalità.
Da un lato, infatti, il punto di partenza per l’individuazione del profitto del reato resta l’oggetto materiale della condotta, ossia il bene ‘sottratto’. Dall’altro, però, il bene ‘sottratto’ deve essere valutato nella prospettiva indicata dalla disposizione incriminatrice, e cioè nella prospettiva della funzionalità della sua sottrazione «a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva». La prospettiva dell’efficacia della procedura di riscossione coattiva, a sua volta, comporta la rilevanza dei criteri fissati dall’art. 77, primo comma, e dall’art. 49, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, quali limiti generali, e non superabili, del valore per il quale sono ammessi, nell’ambito della precisata procedura, l’iscrizione dell’ipoteca su beni immobili e il pignoramento di beni mobili.
3.2. Precisato che il profitto del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte va individuato, con riferimento ai beni immobili, in un ammontare pari al doppio dell’importo complessivo del debito erariale, deve ritenersi che la conclusione
dell’ordinanza impugnata è corretta anche in relazione alla individuazione e determinazione del profitto confiscabile, e, quindi, alla conferma del sequestro.
Invero, il Tribunale, per un verso, ha precisato che il valore dell’immobile è pari a circa € 2.000.000,00, e sul punto non sono addotti concreti elementi per ritenere incongrua tale stima, e, sotto altro profilo, ha spiegato in modo puntuale e non incongruo perché deve ritenersi che il debito erariale al quale gli attuali ricorrenti intendevano sottrarsi è pari a € 1.493.145,59.
Ciò posto, quindi, deve ritenersi che, nella specie, il sequestro funzionale alla confisca, attinge un bene immobile di valore inferiore al doppio dell’importo complessivo del debito erariale, e, per tale ragione, non si pone in contrasto con il principio di proporzionalità.
Alla complessiva infondatezza delle censure seguono il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME