Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13844 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13844 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CABRAS il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di ORISTANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG AVV_NOTAIO
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso
lette le conclusioni del difensore
lAVV_NOTAIO conclude per raccoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 30 giugno 2023 il Tribunale del riesame di Oristano ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME ed ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano del 26 maggio 2023 con il quale è stato disposto il sequestro preventivo di euro 1.025.150 e dei beni costituenti il patrimonio destiNOME al trust RAGIONE_SOCIALE per le quote riferibili a NOME COGNOME.
Il Tribunale del riesame ha confermato la sussistenza del fumus del reato ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, così contestato nel capo di imputazione: «… perché, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ha posto in essere atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, avendo assicurato il suo patrimonio immobiliare facendolo confluire in un trust e rendendo invisibile la sua attività imprenditoriale, utilizzan come schermo diverse società e cooperative intestate a soggetti prestanome.
In Oristano, dal 5 maggio 2012, reato permanente».
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME.
2.1. Dopo aver ricostruito l’iter del procedimento, riassunto i motivi di riesame, con il primo motivo si deducono l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione agli art. 2802, 2812, 2813 e 2817 cod. civ., 70 d.P.R. n. 602 del 1973, e la violazione degli artt. 42 Cost. e 321 cod. proc. pen.
Si contesta la motivazione del Tribunale del riesame nella parte in cui ha ritenuto sussistente il fumus del reato nella costituzione del trust, avvenuta il 4 aprile 2012, senza tener conto che i beni confluiti nel trust erano gravati da due ipoteche di primo grado iscritte in favore dell’ente di riscossione, RAGIONE_SOCIALE che, per la iscrizione ipotecaria antecedente, sono inopponibili al trust, sicché il creditore esattoriale non incontrerebbe, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, alcun ostacolo alla riscossione.
Per altro, l’azione esecutiva non sarebbe stata espletata per la definizione con l’agente della riscossione della vertenza.
Quanto alla proroga del trust, avvenuta il 24 marzo 2022, oltre a rilevarsi che si tratta di atto non contestato, si rileva che la proroga non ha inciso sul contenuto del trust, con la conseguenza che la garanzia ipotecaria è rimasta immutata.
Si richiama la giurisprudenza anche al fine di sostenere l’assenza dell’elemento soggettivo del reato.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 nella parte in cui il Pubblico ministero, il Giudice per le indagini prelimina ed il Tribunale del riesame hanno ritenuto il reato permanente, mentre si tratta di delitto istantaneo con effetti permanenti.
Di conseguenza, il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto il reato contestato non estinto per prescrizione, come eccepito con il riesame.
Inoltre, l’ordinanza impugnata ha ritenuto consumato il reato per effetto del rinnovo del trust avvenuto il 24 marzo 2022, mentre l’atto dispositivo è la costituzione del trust, oggetto della incriminazione; il rinnovo non conterrebbe alcun atto dispositivo. Il fatto contestato all’indagato è solo la costituzione d trust, avvenuta il 4 aprile 2012.
La prescrizione impedirebbe anche la confisca per equivalente, essendo inapplicabile l’art. 578-bis cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 11 d.lgs. n. 74 de 2000 e 521 cod. proc. pen. perché il Tribunale del riesame avrebbe attribuito rilevanza, ai fini della sussistenza del fumus, al rinnovo del 22 marzo 2022 mentre l’imputazione concerne esclusivamente la costituzione del trust.
2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 125, 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen. per la mancanza di motivazione sul periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, nella parte in cui deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 42 Cost., è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
1.1. Come affermato da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 01, «… non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU Invero, l’inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta…».
1.2. Il primo motivo, nel resto, è manifestamente infondato.
1.2.1. Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione del principio, espresso da Sez. 3, n. 20862 del 07/11/2017, dep. 2018, Palazzo, Rv. 273661 01, per cui integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte anche la stipulazione di un negozio giuridico simulato, poiché la necessità della declaratoria giudiziale per superare l’effetto segregativo dell’atto dispositivo rende più difficoltoso il recupero del credito erariale; fattispecie relativa al conferimen da parte dell’imputato dei beni in un trust cd. auto dichiarato o «shame trust», che ricorre quando il disponente mantiene il controllo del fondo oppure quando ne
dispone come cosa propria, nella quale la Corte ha affermato la sussistenza del reato anche ove si ritenga l’atto non simulato, ma nullo o inesistente, precisando, inoltre, che il negozio compiuto al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto è da considerarsi comunque nullo, ai sensi dell’art. 1418 cod. civ., per la violazione della norma imperativa rappresentata dall’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000.
1.2.2. Il Tribunale del riesame ha indicato precise circostanze di fatto in base alle quali ha ritenuto che il trust non sia stato costituito per le sue legittime fina ma per sottrarre i beni all’erario, quindi con una finalità fraudolenta, posto che la sua costituzione è avvenuta successivamente all’accumulo del debito erariale ed è stato accompagNOME da una serie di atti – indicati a partire da pag. 2 – volti a non comparire quale reale titolare di società.
Nel trust sono confluiti i beni immobili indicati a pag. 3 dal valore superiore ad un milione di euro; il trust è stato apparentemente costituito per garantire alla madre beneficiaria, deceduta però nel 2018, un decoroso tenore di vita, posto che dalle indagini è risultato che la gestione dei beni era sempre in capo all’indagato che di fatto ne ha concretamente disposto.
La finalità fraudolenta è stata, poi, resa ancora più evidente dal rinnovo nel marzo 2022, per 50 anni, operato senza alcuna indicazione del beneficiario e di fatto con gli immobili sempre gestiti dal ricorrente e nella sua disponibilità (cf pag. 9-11 dell’ordinanza impugnata); il rinnovo è avvenuto, secondo il Tribunale del riesame, in concomitanza con altra esposizione debitoria e prossime azioni di riscossione coattiva.
1.2.3. Il Tribunale del riesame ha esplicitamente motivato sull’argomento difensivo relativo alla costituzione di due ipoteche ed ha ritenuto correttamente la circostanza di fatto non dirimente, tenuto conto della consistenza immobiliare del trust e che il reato sussiste anche quando si rende più difficoltosa la riscossione del credito erariale.
Per altro, sul punto il ricorso è del tutto generico, perché non indica per quali importi le ipoteche siano state iscritte e neanche se coprivano tutto il debito erariale già maturato prima della costituzione del trust. Pertanto, tutte l argomentazioni sulla priorità delle iscrizioni e sugli effetti delle ipoteche sono de tutto generiche rispetto al quadro indiziario delineato nell’ordinanza impugnata che fa riferimento anche ai debiti erariali maturati successivamente alla costituzione del trust – cfr. pag. 11 – e che sono con tutta evidenza estranei alle ipoteche iscritte nel 2004 e nel 2011.
1.2.4. Il motivo non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata sulla concreta disponibilità materiale e giuridica dei beni da parte dell’indagato, sicché il trust è una creazione puramente apparente.
1.2.5. Quanto all’elemento soggettivo, il motivo, punto 1.2., in realtà prospetta una ricostruzione alternativa del fatto, non accolta dal Tribunale del riesame, il quale ha ampiamente motivato sulle reali finalità della costituzione del trust e sul suo rinnovo, avvenuto a distanza di anni dalla morte della beneficiaria apparente.
Il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 e si sostiene che tale delitto sia istantaneo con effetti permanenti, ed i terzo, sulla violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., sono manifestamente infondati.
2.1. Il Tribunale del riesame non ha ritenuto il reato permanente, come si sostiene nel ricorso, ma ha correttamente richiamato la giurisprudenza secondo cui il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è un reato di pericolo eventualmente permanente, che si perfeziona nel primo momento di realizzazione della condotta finalizzata a eludere le pretese del fisco e la cu consumazione può protrarsi per tutto il tempo in cui vengono posti in essere atti idonei a mettere in pericolo l’obbligazione tributaria (Sez. 3, n. n. 28457 de 28/04/2021, COGNOME, Rv. 281594-01).
2.2. Il ricorrente ha erroneamente richiamato la sentenza di Sez. 6, n.32694 del 2021, Banchi, non massimata, che ha riferito la natura di reato istantaneo al delitto di autoriciclaggio, non all’art. 11 d.lgs. n.74 del 2000; cfr. pag. 5 in c Corte di cassazione richiama il principio di diritto espresso da Sez. 2, n. 38838 del 04/07/2019, COGNOME Marco, Rv. 277098 – 01 secondo cui il reato di autoriciclaggio ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui vengono poste in essere le condotte di impiego, sostituzione o trasformazione di beni costituenti l’oggetto materiale del delitto presupposto, nessun rilievo dovendo quindi riconoscersi, ai fini della consumazione, alla circostanza che gli effetti delle condotte indicate s protraggono nel tempo.
2.3. Il Tribunale del riesame ha correttamente applicato i principi della giurisprudenza secondo cui il delitto ex art. 11 d.lgs. n.74 del 2000 può manifestarsi anche attraverso una pluralità di condotte, tutte realizzate allo scopo di depauperare il patrimonio del soggetto debitore verso l’erario; in tal caso, mentre il reato si perfeziona nel primo momento di realizzazione della condotta finalizzata a eludere le pretese del fisco, la consumazione si protrae per tutto i tempo in cui vengono posti in essere atti idonei a mettere in pericolo l’obbligazione tributaria.
2.3.1. Nel caso de quo, il capo di incolpazione, che per la fase processuale è necessariamente provvisorio, fa riferimento a diverse condotte simulate o fraudolente, consistite sia nel rendere invisibile la sua attività imprenditori mediante l’uso come schermo di diverse società e cooperative intestate a soggetti
prestanome sia nell’aver «assicurato il suo patrimonio immobiliare facendolo confluire in un trust».
Il Tribunale del riesame ha ritenuto che tale condotta sia proseguita perché nel marzo del 2022 il trust è stato rinnovato, con le caratteristiche prima descritte, ed è dunque proseguita «l’assicurazione del patrimonio», la sottrazione alla pretesa erariale. Deve rilevarsi che al rinnovo del trust fa riferimento anche la richiesta di sequestro preventivo del Pubblico ministero e ciò chiarisce l’ambito dell’incolpazione provvisoria.
2.3.2. Non sussiste, quindi, alcuna violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., anche in considerazione della natura provvisoria e magmatica dell’incolpazione nella fase delle indagini preliminari e del testo dell’imputazione.
2.4. Dunque, in base alla formulazione dell’imputazione ed agli elementi di fatto acquisiti, correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto che l’att dispositivo del 2022 concretizzi il reato, ne segni il momento consumativo, con la conseguenza che il termine di prescrizione decorre da tale data.
Il rinnovo del trust, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, costituisce un nuovo vincolo sui beni, per altro in assenza di destinatario e per un periodo di 50 anni, ed in ogni caso, ove non si volesse ritenere sussistente la permanenza, una nuova concretizzazione del reato.
3. Il quarto motivo è inammissibile.
Dalla lettura dei motivi di riesame non risulta in alcun modo che sia stata dedotta al Tribunale del riesame la questione relativa all’insussistenza del periculum in mora.
Va affermato, anche con riferimento ai procedimenti cautelari incidentali reali, il principio espresso dalla giurisprudenza in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, secondo cui, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, su fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tal punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505 – 03).
4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali.
Così deciso il 14/02/2024.