Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2562 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2562 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME il
PRINCIPATO NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/08/2022 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME: “Inammissibilità del ricorso”.
Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione riesame, con ordinanza del 4 agosto 2022, ha rigettato l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME (socio della società RAGIONE_SOCIALE) avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 15 giugno 2022 che aveva disposto il sequestro dell’intero capitale sociale RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (amministrate dal fratello COGNOME NOME) nonché il sequestro preventivo di una serie di beni mobili, o in subordine dell’equivalente del loro valore; indagato (COGNOME) per il reato di cui agli art. 81, 110 cod. pen. e 11, d. Igs. 74 del 2000 (con l’aggravante della somma dovuta al fisco di euro 1.235.920,17).
Ricorre in cassazione NOME COGNOME, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. Violazione di legge (art. 324, settimo comma, nella parte in cui richiama l’art. 309, nono comma, e 321 cod. proc. pen) sulla insussistenza del fumus del reato in accertamento.
Il fumus pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza, di cui all’articolo 273 del codice di rito, necessita, comunque, dell’esistenza di concreti elementi di fatto, quantomeno indiziari, che riconducono l’evento, punito dalla norma penale, alla condotta dell’indagato. Ha errato il Tribunale del riesame nel ritenere sussistente il fumus del delitto, di cui all’art. 11 d. Igs. 74 del 2000.
La motivazione del Tribunale risulta solo apparente, in quando la garanzia patrimoniale della società è rimasta immutata, per il pagamento dei beni alienati, al prezzo di mercato. Nessun svuotamento, della consistenza patrimoniale della società, risulta accertato. Quando il trasferimento del bene risulta effettivo, come nel
caso in analisi, la condotta potrebbe anche essere valutata quale possibile atto fraudolento, ma solo in presenza di inganno o di artifici evidenti, rivolti alla sottrazione RAGIONE_SOCIALE garanzie patrimoniali (Sez. 3, n. 25677 del 2021).
La fraudolenza deve qualificare l’atto sul piano oggettivo, senza che sia necessario attingere a fatti o comportamenti ad esso estrinseci. Il fine di sottrazione caratterizza il dolo specifico del reato.
Nel caso in giudizio i beni sono stati ceduti alla valutazione di mercato, con l’incasso RAGIONE_SOCIALE somme. La società RAGIONE_SOCIALE è stata costituita da soggetti diversi dagli indagati; tre anni prima, nel 2013, che la società RAGIONE_SOCIALE ricevesse il primo avviso di accertamento, da parte dell’agenzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; finanziata con risorse estranei agli indagati, l’aumento da 10.000 a 100.000 C è avvenuto attraverso un prestito effettuato dalla zia (NOME COGNOME) che ha finanziato i nipoti. La società, del resto, non ha svolto nessuna attività nel settore dei trasporti, ma ha operato nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili, con un unico impianto di Pala eolica, sito nel Comune di Picierno.
La società RAGIONE_SOCIALE, costituita nel 2018, ha la sede legale a Milano e due sedi operative (una a Reggio Calabria e l’altra a Manduria). La RAGIONE_SOCIALE opera nel trasporto di materiale sfuso, con fatturato in costante crescita. Non sussiste coincidenza tra i clienti RAGIONE_SOCIALE due società (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE).
Le risultanze RAGIONE_SOCIALE indagini contengono grossolani errori relativi all’individuazione del parco veicoli e ai prezzi pagati per gli acquisti. Le circostanze documentate dalla difesa evidenziano la totale estraneità RAGIONE_SOCIALE società agli indagati. Del resto, se ci fosse un intento di frode al fisco non si sarebbe aspettato il 2018, ma gli atti di trasferimento sarebbero stati realizzati sin dal 2011, e ad un prezzo irrisorio in blocco e non al loro prezzo di mercato.
La ricostruzione alternativa della vicenda risulta spiegata nelle dichiarazioni di COGNOME NOME, del 22 febbraio 2022.
L’armonia familiare è venuta a mancare e conseguentemente anche gli assetti societari hanno avuto RAGIONE_SOCIALE ripercussioni.
La crisi economica della ALV è dipesa da inadempimenti di società debitrici (fallimenti) e COGNOME NOME risulta ancora creditore di euro 46.650,00 in conto finanziamento soci.
2. Violazione di legge (art. 11 d. Igs. 74 del 2000 e 14, d. Igs. 472 del 1997).
Il cessionario è responsabile in solido per il pagamento dell’imposta e RAGIONE_SOCIALE sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti (art. 14 d. Igs. N. 472 del 1997). Nel caso in giudizio, in considerazione dell’accertata effettività del trasferimento dei beni il Tribunale non ha considerato la sussistenza della responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALE società cessionarie (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) per i debiti fiscali della società cedente (ALV). In virtù di tale responsabilità la garanzia patrimoniale non può considerarsi compromessa, in quanto l’RAGIONE_SOCIALE può assoggettare ad esecuzione i beni ceduti, con azione diretta nei confronti RAGIONE_SOCIALE società cessionarie. Conseguentemente, non sussiste alcuna sottrazione di beni al soddisfacimento della pretesa erariale, presupposto giuridico sul quale si fonda il sequestro in odierno giudizio.
Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugNOME.
3. Violazione di legge (art. 321, secondo comma e 125 cod. proc. pen.); difetto di motivazione relativamente alla sussistenza del periculum di cui all’art. 321 cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame ha omesso qualsiasi motivazione sul periculum; con la sentenza del 24 giugno 2021 RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 36959 è richiesta anche una specifica motivazione sul periculum in mora per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria (per i reati previsti dall’art. 12 bis. d. Igs. 74 del 2000, Cassazione Sez. 3, n. 31938/2022).
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4. La Procura generale della Corte di Cassazione, sostituto procuratore generale NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma 1, del cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge, e non quindi per i vizi della motivazione.
In tema di riesame RAGIONE_SOCIALE misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per Cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice. (Fattispecie relativa ad annullamento dell’ordinanza di riesame confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo di reato e del tutto priva di motivazione in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti). (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 – dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710).
Nel caso in giudizio il ricorso, per il primo motivo, è sostanzialmente relativo ai vizi della motivazione, relativamente alla prospettata insussistenza del fumus del commesso reato, di cui all’art. 11 d. Igs. 74 del 2000.
4. Infatti, nel caso di specie non può dirsi la motivazione dell’ordinanza impugnata mancante, o solo apparente, poiché la stessa ha i requisiti per rendere comprensibile la vicenda e per individuare l’iter logico della decisione. L’ordinanza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come a fronte di un debito fiscale di euro
1.235.920,17 la società RAGIONE_SOCIALE alienava simulatamente i propri beni in maniera sistematica (svuotandosi del tutto) a società di nuova costituzione (RAGIONE_SOCIALE – nel 2017 -, RAGIONE_SOCIALE nel 2017 -, RAGIONE_SOCIALE – nel 2018 – e la RAGIONE_SOCIALE costituita nel 2013 con socio unico il figlio di NOME, ma dal 15 febbraio 2016 con nuovi soci anche i figli di NOME e NOME, con aumento di capitale e cambio della denominazione sociale
Del resto, «Nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, RAGIONE_SOCIALE concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa» (Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014 – dep. 27/11/2014, Armento, Rv. 26167701; vedi anche Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016 – dep. 17/06/2016, P.M. in proc. Bulgarella e altri, Rv. 26700701).
L’analisi del Tribunale del riesame, come sopra visto, risulta adeguata alle risultanze degli atti, rilevando come nessun’altra motivazione risulta per la totale cessione dei beni della società debitrice con il fisco, se non quella di disperdere il patrimonio posto a garanzia dei debiti fiscali. Del resto, la norma non richiede una finalità esclusiva, di sottrarsi al pagamento dei debiti tributari: “Nel reato di cui all’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il dolo specifico costituito dal fine di sottrarsi al pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, ricorre anche laddove l’atto simulato o fraudolento sia compiuto anche per altre distinte ed autonome finalità, non richiedendo la norma che la finalità di sottrarsi al pagamento dei debiti tributari sia esclusiva” (Sez. 3 – , Sentenza n. 10763 del 12/02/2021 Ud. (dep. 19/03/2021) Rv. 281329 – 01).
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Sul punto il ricorso, articolato/in fatto, prospetta un vizio di , motivazione, e non già una violazione di legge e, comunque, non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata, richiamando concetti e giurisprudenza non pertinenti al caso oggetto dell’impugnazione.
5. Il secondo e il terzo motivo non risultano proposti in sede di riesame: «Il disposto dell’art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. che prevede l’inammissibilità del ricorso se proposto per violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, è applicabile anche nel caso di mancata deduzione in sede di riesame poiché il relativo procedimento, avendo carattere sostanziale di impugnazione del merito, si presenta equiparabile all’appello» (Sez. 4, n. 839 del 24/06/1993 – dep. 21/10/1993, COGNOME, Rv. DATA_NASCITA).
Sul punto sarebbero, del resto, necessari accertamenti di merito sulla data dei trasferimenti per accertare la responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALE società cessionarie. Inoltre, non risulta neanche chiaro se le cessioni hanno riguardato singoli beni specifici o rami di azienda, in quanto l’applicazione della norma riguarda solo le ipotesi di cessione di azienda o di singoli rami: “In tema di responsabilità del cessionario del ramo di azienda per i debiti del cedente, il principio della inerenza del debito, desumibile dall’art. 2560 c.c., è applicabile anche ai debiti tributari a condizione che il contribuente provi che sia stato ceduto un ramo di azienda, inteso come entità economica organizzata in maniera stabile rispetto alla azienda principale, dotata di una sua autonomia funzionale; il contribuente è tenuto, altresì, a provare, tramite esibizione dei libri contabili nonché del certificato previsto dall’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, che il debito tributario del quale viene preteso il pagamento non inerisce al ramo di azienda ceduto, ma è riconducibile ad altro ramo aziendale, rimasto di proprietà del cedente ovvero ceduto a terzi” (Sez. 5 CIVILE – , Sentenza n. 11678 del 11/04/2022, Rv. 664356 – 01).
Inoltre, relativamente al periculum in mora, oltre all’assenza del relativo motivo, si deve rilevare come l’ordinanza risulta motivata laddove evidenzia che “sono gli stessi beni del patrimonio aziendale
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della RAGIONE_SOCIALE ad essere stati alienati alle società compiacenti del gruppo familiare, con la conseguenza che gli stessi, ora nel patrimonio di queste ultime, ben potrebbero a loro volta essere rivenduti ad altre società del gruppo o ancora a società terze, con ulteriore ostacolo alla riscossione erariale”. L’ordinanza rileva comunque un pericolo di aggravamento del reato di cui all’art. 11, d. Igs. 74 del 2000. Il ricorrente non si confronta con queste motivazioni specifiche.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende della somma di C 3.000,00 e RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 7/03/2023