Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9691 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9691 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Villapiana il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 14/06/2023 del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO
NOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Modena, in sede di giudizio di rinvio disposto da questa Corte di cassazione, a seguito di istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 19 novembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale avente ad oggetto beni e somme di denaro o altri valori di proprietà sino alla concorrenza di:
1) euro 3.886.861,83, corrispondente al profitto dei reati di cui agli artt. 10bis, 10-ter; 11, comma 1, del d. leg.vo n. 74/2000 in relazione agli artt. 12-bis d. leg.vo n. 74/2000 e 321 cod. proc. pen., anche per equivalente, sui beni delle persone giuridiche e delle persone fisiche e nei limiti indicati nel provvedimento;
2) euro 160.500, corrispondente al profitto dei reati di cui agli artt. 648-ter cod. pen., 648-ter.1 cod. pen. in relazione all’art. 648-quater cod. pen. e 321 cod. proc. pen., anche per equivalente, sui beni delle persone giuridic:he e delle persone fisiche e nei limiti indicati nel provvedimento;
3) euro 118.802, corrispondente al profitto del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. in relazione agli artt. 640-quater cod. pen., 322-ter cod. pen. e 321 cod. proc. pen., anche per equivalente, sui beni delle persone giuridiche e delle persone fisiche e nei limiti indicati nel provvedimento;
in riforma del decreto i mpugnato ha ridotto il sequestro adottato nei confronti di NOME COGNOME al punto 1) nella misura di euro 1.642.408,62, confermandolo nel resto.
Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di NOME COGNOME deducendo i seguenti motivi:
2.1. Con il primo violazione di legge in relazione agli artt. 11 d.leg. vo 74/200, 321 e 324 cod. proc. pen., 178 lett. b) cod. proc. pen. avendo il Tribunale operato una modifica in fatto delle contestazioni poste a base del provvedimento cautelare in violazione del principio secondo il quale il Tribunale del riesame non può porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso da quello assunto a fondamento dell’imputazione provvisoria.
La difesa aveva dedotto la mancanza di corrispondenza della costruzione accusatoria individuata dai capi 4, 5 e 6 – nell’ambito dei quall la condotta viene individuata genericamente nel porre fraudolentemente in liquidazione le società RAGIONE_SOCIALE e l’atto fraudolento viene identificato nella cancellazione delle società dal registro delle imprese – al modello legale imposto
dall’art. 11 del citato decreto che si incentra sull’atto di disposizione patrimoniale connotato da fraudolenza.
Il Tribunale, tuttavia, nel condividere la posizione difensiva ha immutato sostanzialmente la condotta sottrattiva per incentrarla sulla presunta dissipazione dei crediti sociali che le società stesse vantavano verso i loro soci unici, della quale non v’è alcuna menzione nei capi di incolpazione.
2.2. Con il secondo violazione di legge in relazione alla carenza assoluta di astratta configurabilità del reato di cui all’art. 11 d.leg.vo n. 74/2000, mancandone gli elementi essenziali – costituiti dalla sottrazione di beni alla garanzi patrimoniale e dalla idoneità a rendere inefficace la procedura di riscossione – che non possono essere rinvenuti nella cancellazione della società dal registro delle imprese – alla data della quale l’accusa fa coincidere la consumazione del reato che non è atto di disposizione di beni patrimoniali, distinguendosi dalla procedura di liquidazione effettiva dei beni societari, alla quale è estraneo il ricorrente.
2.3. Con il terzo violazione di legge per carenza assoluta di astratta configurabilità del reato di cui all’art. 11 d.leg.vo n. 74/2000 in relazione all caratterizzazione della condotta a rendere inidonea la procedura di riscossione, nella specie insussistente in relazione alla estinzione della società.
Non è dato cogliere alcun tipo di giudizio prognostico ex ante a sostegno della conclusione in ordine alla incidenza del fenomeno successorio innescato dalla estinzione della società sulla esecuzione esattoriale, essendosi dedotto che la cancellazione di una società, di per sé, non comporta alcuna estinzione del debito, posto che è normativamente prevista la sopravvivenza della società quale controparte dell’azione recuperatoria del fisco e la possibilità di contestare alla società debiti di natura tributaria entro cinque anni dalla cancellazione, ai sensi dell’art. 28, comma 4, d. leg.vo n. 175/2014, che ha modificato l’art. 36 del D.P.R. 602/73. Come pure si era evidenziato che la c:ancellazione produce un fenomeno successorio anche verso i soci.
A tali deduzioni difensive il Tribunale ha opposto una generica difficoltà della riscossione in ragione della dispersione dei beni del patrimonio sociale e non ha considerato che sarebbe stata più appropriata l’aggressione del patrimonio dei soci, invece che quella del commercialista al quale si è attribuito un immeritato concorso nel reato per avere solamente iscritto la richiesta di cancellazione di una società, già deprivata dei suoi attivi, presso la RAGIONE_SOCIALE.
E’ pervenuta memoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO a sostegno del rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il ricorso ha ad oggetto il solo fumus dei reati di cui all’art. 11 d. leg.vo 74/2000 di cui ai capi 4, 5 e 6 della provvisoria imputazione relativi alla elusione dei debiti erariali assunti dalle società RAGIONE_SOCIALE(capo 4), RAGIONE_SOCIALE (capo 5) e RAGIONE_SOCIALE (capo 6) che hanno fondato il sequestro per il complessivo importo di 1.642.408, 62, come rideterminato dal Tribunale.
Quanto al fumus del reato di cui all’art. 11 decr. cit., il Tribunale ha condiviso il principio secondo il quale secondo il quale il profitto confiscabile non coincide con l’importo del debito tributario (come ritenuto dal provvedimento genetico) ma solo con quello dei beni sottratti alla funzione di garanzia. Ma ha osservato che “laddove, come nel caso di specie, la sottrazione avviene mediante operazioni che riguardano l’azienda nel suo complesso e non singoli beni l’oggetto della sottrazione è essenzialmente da individuare nel patrimonio aziendale che è stato così oggetto indiretto di disposizione.” (v. pg. 34 della ordinanza impugnata).
Ha, quindi, proceduto ad individuare il valore patrimoniale dei beni di cui la società debitrice erariale aveva la disponibilità all’atto della liquidazion fraudolenta in base alle risultanze di bilancio, i cui esiti sono riportati a pg. 34 sg. della ordinanza, individuandosi crediti di ciascuna società nei confronti del socio unico Vattiata per euro 243.500 (RAGIONE_SOCIALE), del socio unico Lecnar per euro 257.600 (RAGIONE_SOCIALE) e nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per complessivi euro 162.000 (RAGIONE_SOCIALE), così giustificandosi la conferma del sequestro, in relazione ai predetti capi 4, 5 e 6 per la comp lessiva somma di euro 663.100 (v. pg. 35, ibidem). A tal proposito, lo stesso Tribunale ritiene che le emergenze contabili considerate – ancorché dovranno essere oggetto di successiva verifica della loro consistenza – sono indici valevoli nella fase cautelare ai fini di una prima determinazione del profitto confiscabile (v. pg. 34, ibidem).
4. Il primo motivo è infondato.
4.1. I reati di cui ai capi 4, 5 e 6 contestano in via provvisoria la sottrazione delle garanzie del credito erariale di ciascuna delle società debitrice indicando quale atto fraudolento la cancellazione delle società dal registro delle imprese, contestualmente contestando la falsità commessa dal liquidatore della società, socio unico di ciascuna delle società, per l’omessa indicazione, nel bilancio finale
di liquidazione, del credito sociale sopra indicato per ciascuna delle società, oltre che dello stesso debito erariale.
4.2. Ritiene il Collegio che, in considerazione della articolazione dell’accusa nei termini anzidetti, non può accedersi al motivo proposto in quanto alla cancellazione della società si accompagna precisamente la contestata omissione del credito sociale – facente parte del patrimonio sociale – sul quale l’estinzione della società, causa fittizia determinante, ha prodotto l’assunto effetto dispersivo. In altri termini, il Tribunale non ha immutato il fatto contestato limitandosi ad una sua precisazione riguardante gli effettivi contenuti patrimoniali della sottrazione (v. pg. 18 della ordinanza), sulla base degli atti disponibili, rimasta nell’ambito della contestazione provvisoria.
5. Il secondo e terzo motivo sono infondati, essendo stata correttamente individuata la condotta che ha determinato il’ trasferimento del credito sociale, inducendo la difficoltà del recupero del bene da parte dell’Erario, nel contesto dato costituito, anche mediante il contributo materiale del ricorrente, dalla creazione e gestione di società in capo a “RAGIONE_SOCIALE” e del reperimento di società, quali la Deka, in funzione di attività illecite del gruppo attraverso le quali i vari soggett potevano far affidamento su meccanismi di sterilizzazione degli effetti pratici delle violazioni tributarie (v. pg. 31 della ordinanza); contesto criminoso rispetto al quale, come correttamente osservato dal giudice di merito, l’opposto fenomeno successorio è vicenda che rende quantomeno più difficile l’esecuzione esattoriale laddove non la impedisca radicalmente, specie – come nel casc in esame – in cui si accompagnano fenomeni di riciclaggio e auto-riciclaggio; analogamente al disposto dell’art. 28, comma 4, del D.leg. vo n. 175/2014 volto a postergare gli effetti della liquidazione della società (v. pg. 17, ibidem).
La valutazione così espressa dal Collegio di merito – nell’ambito della valutazione del fumus delicti del reato in esame – risulta pertanto conforme al condivisibile principio secondo il quale in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, hanno natura fraudolenta anche gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato che, diversamente da quelli simulati, determinino il trasferimento effettivo del bene, nel caso in cui risultino connotati da elementi di inganno o di artificio e, quindi, da stratagemmi finalizzati a sottrarre all’esecuzione le garanzie patrimoniali (Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023, NOME, Rv. 285206 02)
6. Del tutto generica è, infine, la finale asserzione difensiva della estraneità del ricorrente al contesto criminale, in presenza della ampia giustificazione resa dalla ordinanza impugnata della sua diretta e qualificata partecipazione resa dal
ricorrente al contesto criminoso delineato, con la quale il ricorso non si confronta in alcun modo.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 09/01/2024.