Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34492 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3   Num. 34492  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 02/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 02/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso presentato da: COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 03/06/2025 del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
PREMESSO IN FATTO
Con ordinanza del 03/06/2025, il Tribunale della libertà di Perugia rigettava l’istanza di riesame proposta da NOME avverso il decreto emesso dal GIP del Tribunale di Perugia il 19/05/2025, con il quale veniva convalidato, con contestuale emissione di decreto di sequestro preventivo, il sequestro preventivo della somma di euro 15.030,00, eseguito, in relazione al delitto di cui all’articolo 11 d. lgs. 74/2000, dalla RAGIONE_SOCIALE di Finanza di Perugia all’interno dell’aeroporto internazionale dell’Umbria ‘San Francesco d’Assisi’, ove l’indagato si trovava in partenza con un volo per Bucarest.
Avverso tale ordinanza l’imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, composto di un unico motivo articolato in piø doglianze.
In relazione al fumus commissi delicti , lamenta in primo luogo violazione dell’articolo 11 d. lgs. 74/2000, norma dal contenuto assolutamente generico e al limite del contrasto col principio di tassatività.
Nel caso di specie, manca totalmente una condotta fraudolenta e, al piø, potrebbe essere applicabile l’articolo 3bis d. lgs. 195/2008, a mente del quale «l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE possono trattenere il denaro contante qualora gli obblighi di dichiarazione o di dichiarazione informativa di cui all’articolo 3, commi 1 e 3 non siano stati assolti in tutto o in parte ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, a prescindere dall’importo, potrebbe essere correlato ad attività criminose», prevedendo una articolata disciplina totalmente amministrativa circa durata e condizioni.
Inoltre, non vi Ł stato il superamento della soglia di rilevanza penale, fissata in 50.000,00 euro, sia come soglia di rilevanza del debito tributario che come valore minimo dei beni sottratti.
Manca del tutto, poi, l’elemento psicologico del reato, costituito dal dolo specifico del «fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte».
Quanto al periculum in mora , invece, lamenta l’assenza di motivazione sul profilo della idoneità della condotta a rendere inefficace la riscossione coattiva. Va infatti considerato che, se il  pagamento del debito tributario non ha efficacia estintiva del reato, esso sicuramente incide sul periculum .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Va premesso che l’indagato risulta gravato da un debito tributario di 225.945,67 euro, ossia ben al di sopra della soglia di punibilità.
Ciò posto, il motivo in cui si lamenta vizio di violazione di legge (e segnatamente dell’articolo 11 d. lgs. 74/2000) Ł inammissibile in quanto, sotto l’ombrello della violazione di legge e della carenza di motivazione (che astrattamente consentirebbero il ricorso per cassazione), in realtà si lamenta una «insufficienza» di motivazione.
Ed infatti, a norma dell’art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali Ł ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere quanto alla motivazione della relativa ordinanza – soltanto l’inesistenza o la mera apparenza della stessa (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710 – 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, COGNOME, Rv. 283916).
In tale categoria rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta o la contraddittorietà, le quali possono essere denunciate nel giudizio di legittimità soltanto tramite il motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (v., ex plurimis , sez. 5, 11 gennaio 2007, n. 8434, Rv. 236255; sez. 6, 21 gennaio 2009, n. 7472, Rv. 242916; sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5876, Rv. 226710).
 In  punto  di  gravità  indiziaria,  la  doglianza,  nelle  sue  diverse  articolazioni,  Ł inammissibile.
Va ribadito che, in tema di misure cautelari reali, «il giudice, nel valutare il fumus commissi delicti , presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all’astratta verifica della sussumibilità del fatto in un’ipotesi di reato, ma Ł tenuto ad accertare l’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell’evento alla condotta dell’indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali. (Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 – 01), onere cui il Tribunale umbro si Ł attenuto.
4.1. Ciò posto, tuttavia, l’ordinanza impugnata, con motivazione pienamente esistente e non certo apparente, ritiene che l’esportazione di una somma in danaro non dichiarata di importo nettamente superiore a quello consentito concretizzi l’ipotesi delittuosa contestata, disattendendo la tesi difensiva della finalità di scongiurare furti sulla base della agevole considerazione secondo cui sarebbe stato sufficiente depositare la somma su un conto corrente.
Tale motivazione Ł coerente con la giurisprudenza di questa Corte ritiene che «in tema di reati tributari, l’attività fraudolenta, che integra il reato previsto dall’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può essere realizzata anche mediante il trasferimento all’estero di somme di denaro, anche se in quantità inferiore alla soglia da dichiarare in occasione dell’espatrio, in
quanto la possibilità legale di esportare valuta entro certi limiti non esclude che detto trasferimento possa avvenire per sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dell’Erario» (Sez. 3, n. 42569 del 12/03/2019, Lu, Rv. 278257 – 01; Sez. 3, n. 14007 del 25/10/2017, dep. 2018, Gallotti, Rv. 272582 – 01).
In tal modo l’ordinanza impugnata, nel ritenere integrata la condotta penalmente sanzionata contestata, ha chiaramente – seppure implicitamente – indicato l’infondatezza della deduzione difensiva relativa alla applicabilità al caso in esame della fattispecie disciplinata dall’articolo 3bis d.  lgs.  195/2008.
La doglianza Ł quindi inammissibile in quanto proposta per motivi non consentiti dalla legge.
4.2. Ancora, la deduzione difensiva secondo cui l’importo sottoposto a sequestro sarebbe inferiore alla soglia di euro 50.000,00, Ł, per stessa ammissione del ricorrente, in contrasto con l’orientamento della Corte, secondo cui «il delitto previsto dall’art. 11, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, Ł reato di pericolo, integrato dall’uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare – secondo un giudizio ex ante – l’attività recuperatoria della amministrazione finanziaria, anche se il valore dei beni sottratti alla garanzia patrimoniale dell’erario Ł inferiore alla soglia di punibilità di 50.000 euro di imposta evasa» (Sez. 3, n. 15133 del 17/11/2017, dep. 2018, Stassi, Rv. 272505 – 01).
4.3. La deduzione relativa alla assenza dell’elemento psicologico del reato Ł del pari inammissibile.
Questa Corte ritiene (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015 – 01) che, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice Ł demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, compreso quello soggettivo, che, nella specie, Ł integrato dal dolo generico, essendo sufficiente, a tal proposito, dare atto dei dati di fatto che non permettono di escludere ictu oculi la sussistenza di tale elemento, circostanza non argomentata se non in modo tautologico e assertivo dal ricorrente.
L’ordinanza gravata sul punto precisa – come visto – che le asserite ‘ragioni familiari’ addotte dal ricorrente quale giustificazione appaiono totalmente assertive, così come del tutto irragionevole Ł la dedotta finalità di evitare furti, posta la possibilità di depositare i contanti su un conto corrente.
Trattasi di motivazione assolutamente sussistente e in ogni caso sufficiente al fine di escludere l’insussistenza ictu oculi dell’elemento psicologico del reato, con conseguente genericità della censura.
Quanto alla dedotta assenza del periculum in mora , non oggetto di impugnazione già in sede di riesame (come evidenziato a pagina 4 dell’ordinanza gravata), il Tribunale perugino precisa in ogni caso, con motivazione non apparente, che il pericolo di dispersione sussiste sia in relazione all’articolo 12bis d. lgs. 74/2000 che in funzione dell’attività recuperatoria dell’amministrazione finanziaria, posta evidentemente in pericolo dall’esportazione di somme nelle more del giudizio di merito, aggiungendo che il debito erariale non risulta oggetto di alcuna rateizzazione, mentre lo sono debiti nei confronti di enti diversi.
La censura Ł quindi inammissibile.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così Ł deciso, 02/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME