Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3466 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3466 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato il 15/02/1992
NOME COGNOME nato il 01/01/1989
NOME COGNOME nato il 03/02/1995
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME in qualità di Presidente del CDA della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME consigliere e NOME COGNOME in qualità di amministratrice unica della medesima società, per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale tutti i ricorr condannati per il reato di cui all’art.11 d.lgs. 74/2000, mentre la sola NOME COGNOME reato di cui all’ad. 10 quater d.lgs.74/2000. Con i primi tre motivi di ricorso, aff posizione di NOME COGNOME viene dedotto vizio della motivazione in ordine all’affermaz responsabilità, posto che la ricorrente si era affidata ad un consulente delegato dei modelli F 24, mancata assunzione di una prova decisiva e violazione dell’ad 10 quat 2 d.lgs.74/2000. Con il quarto motivo di ricorso, concernente tutti gli imputati, lamentano vizio della motivazione con riferimento alla conoscenza o conoscibilità della prodromica alla condotta contestata, costituita dall’emissione di un sequestro prevent di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE.
Con memoria difensiva i ricorrenti hanno formulato repliche e osservazioni alla causa di inammissibilità dei ricorsi.
Le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatt cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insin cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a d dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel ca dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzion precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte l difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, at disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo cens sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualific di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, c dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che la società RAGIONE_SOCIALE aveva portato in compensazione crediti tributari inesistenti, generati auto per il pagamento di ritenute IVA, contributi Inps ed Inail, crediti derivanti da contr intercorsi con la società RAGIONE_SOCIALE, precisando che la consistenza effettiva dei c negli F 24 non riceveva alcun riscontro positivo dalla documentazione esibita dalla dall’esame dei modelli 770 del 2017, 2018 e 2019. Risulta inoltre che i crediti IVA d accollate erano stati certificati falsamente da un commercialista compiacente, ceduti alla società RAGIONE_SOCIALE ed infine utilizzati in compensazione di debit previdenziali da parte della suddetta società accollante.
Il giudice a quo, in ordine al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento de contestato a tutti i ricorrenti, ha evidenziato che la società cessionaria RAGIONE_SOCIALE è amministratrice NOME COGNOME a cui è stato ceduto un ramo di azienda della RAGIONE_SOCIALE era stata costituita appena una settimana prima della suddetta cession società cedente RAGIONE_SOCIALE aveva deliberato la suddetta cessione proprio il gi
NOME COGNOME aveva ricevuto la notifica del decreto di sequestro preventivo disposto a suo caric che, a seguito della suddetta operazione, aveva esito negativo. Pertanto, il giudice a quo ha rutenuto che il suddetto atto di cessione, per le modalità e la tempistica in cui si è perfezi era stato finalizzato a sottrarre i beni societari all’azione esecutiva dell’autorità giu evidenziando anche il rapporto di parentela che legava gli altri due ricorrenti con il presi del CDA.
Alla declaratoria dell’inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/10/2024
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