Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38974 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38974 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 06/06/2024 dalla Corte d’Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 06/06/2024, la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia pronunciata dal Tribunale di Bari, in data 20/09/2022, nei confronti di COGNOME NOMENOME in relazione al reato continuato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 (il Tribunale aveva invece assolto l’imputat dall’ulteriore reato di cui all’art. 483 cod. pen.).
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del superamento della soglia di punibilità prevista dall’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. Si censura la sentenza per non aver considerato l’imposta evasa per ogni singola annualità (importi sotto soglia), e si deduce che comunque la condotta doveva essere valutata a questo specifico riguardo, con un giudizio ex ante, al momento degli atti dispositivi contestati: nella specie, l’ultimo di essi era stat compiuto nel marzo 2018, mentre i mancati versamenti IVA si riferivano agli anni 2017/2018.
2.2. Omessa motivazione sui motivi nuovi di appello con cui era stata contestata la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Si lamenta il totale silenzio della Corte territoriale sulle doglianze con le quali, tra l’altro, si contestato il carattere fraudolento dei versamenti operati dal COGNOME su un proprio conto estero, trattandosi di “somme regolarmente percepite a seguito di attività professionale, dichiarate e girate su altro conto corrente alla luce del sole” A tale ultimo proposito, la difesa richiama la mancata risposta ai rilievi difensivi imperniati sul fatto che si era trattato di “trasparenti bonifici su conto corrent bancario in uno Stato appartenente all’Unione Europea sin dal 2013 che certamente non può considerarsi ‘paradiso fiscale'”.
2.3. Violazione di legge con riferimento all’applicazione del reato continuato. Si censura l’aumento operato ai sensi dell’art. 81 cod. pen., dal momento che la condotta del COGNOME doveva essere valutata unitariamente.
2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio. Si censura l’assenza di un adeguato supporto argomentativo all’applicazione di una pena base pari al quadruplo del minimo, e di un aumento per la continuazione pari ad una volta e mezzo il minimo.
2.5. Omessa motivazione sulla richiesta di applicazione delle pene sostitutive, formulata con i motivi nuovi e ribadita nel corso dell’udienza di discussione.
2.6. Omessa motivazione in ordine alla richiesta di revoca della confisca, perché illegittima e immotivata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti qui di seguito esposti.
Il primo motivo deduce doglianze manifestamente infondate.
Invero, la valutazione della Corte territoriale – che ha preso in considerazione gli anni di imposta 2017 e 2018, ai fini della verifica della soglia di punibilit risulta pienamente in linea con il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «ai fini dell’integrazione del delitto di sottrazione
fraudolenta al pagamento delle imposte, il superamento della soglia di punibilità di cinquantamila euro non deve essere verificato con riferimento ad ogni singola annualità d’imposta». In senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 3, n. 16686 del 16/04/2021, COGNOME, Rv. 281099 – 01, nonché – da ultimo – Sez. 3, n. 28488 del 01/07/2025, COGNOME).
Il secondo motivo di ricorso è invece fondato, ed assume valenza assorbente delle ulteriori censure proposte.
Secondo un insegnamento del tutto consolidato di questa Suprema Corte, «ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, gli atti dispositivi compiut dall’obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l’esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva» (Sez. 3, n. 35983 del 17/09/2020, COGNOME, Rv. 280372 – 01. In senso conforme v. anche Sez. 3, Sentenza n. 10161 del 16/05/2017, dep. 2018, Cemin Rv. 272547 – 01, la quale ha ulteriormente precisato che : «in tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del delitt sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta di cui all’art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la natura fraudolenta degli atti dispositivi presuppone non soltanto la lesione di un diritto altrui, per effetto della riduzione del patrimonio de debitore che rende più difficoltosa l’azione di recupero dell’erario, ma anche che il pregiudizio arrecato non sia immediatamente percepibile»).
3.1. Il ricorrente lamenta, come già accennato, l’omessa risposta alle censure veicolate con i motivi aggiunti, con cui veniva appunto dedotta l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, per il difetto delle connotazioni di fraudolenza negli atti contestati.
In particolare, era stata in quella sede sottolineata l’insussistenza di tali connotazioni, dal momento che il COGNOME era stato chiamato a rispondere per aver fatto confluire, su un conto corrente aperto in Croazia ed intestato a proprio nome, alcuni bonifici effettuati utilizzando la liquidità giacente sul proprio conto italiano, ovvero quella derivante dai guadagni per consulenze in Bulgaria, ovvero ancora costituenti vincite in un casinò nel Montenegro.
Al riguardo, veniva evidenziata l’impossibilità di scorgere indici di fraudolenza in “trasparenti bonifici su conto corrente bancario in uno Stato appartenente all’Unione Europea sin dal 2013 che certamente non può considerarsi ‘paradiso fiscale’.
3.2. Ritiene il Collegio, in primo luogo, che la proposizione dei motivi aggiunti in questione sia stata del tutto rituale, in quanto le considerazioni ivi svolte costituivano sviluppo e approfondimento di rilievi critici già veicolati con i motivi
principali (cfr. in particolare pag. 5 dell’atto di appello, in cui si contesta appunt il carattere fraudolento dei versamenti sul conto croato del COGNOME).
Nessun dubbio può poi porsi sulla mancanza di un’adeguata risposta, da parte della Corte territoriale, alle predette censure.
La sentenza impugnata ha invero confermato la condanna dell’odierno ricorrente sostenendo, da un lato, che risultava “evidente la finalità del COGNOME di sottrarsi alla riscossione coattiva, facendo transitare i contanti verso un conto estero, rendendo in tal modo oggettivamente più difficoltosa l’azione di recupero dell’IVA evasa da parte di RAGIONE_SOCIALE” (cfr. pag. 5). D’altro lato, la sentenza si è soffermata (pag. 6 seg.) sulle spiegazioni addotte dal COGNOME in ordine alle movimentazioni in favore del conto estero (intenzione di acquistare una villetta in Croazia, consulenze in favore di una società bulgare, vincite al casinò), ritenendole prive di adeguato supporto dimostrativo, o comunque sostanzialmente inverosimili.
Risulta evidente, ad avviso del Collegio, la sostanziale elusione delle questioni sollevate dal COGNOME con i motivi aggiunti, ove si consideri che l’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, sanzioni ecc., “aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”. Per la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato è quindi indispensabile accertare – prima ancora della idoneità a rendere più difficoltosa la riscossione – il carattere fraudolento dell’atto, nell’accezione elaborata dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte: è necessario, in altri termini, individuare anzitutto, nella condotta dell’agente, connotazioni di «artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero» (cfr. Sez. 3, n. 35983 del 2020, cit.).
La Corte di Appello ha invece ritenuto senz’altro sufficiente, per la configurabilità del reato, richiamare le difficoltà che l’Amministrazione finanziaria avrebbe incontrato a seguito delle operazioni bancarie del COGNOME: senza peraltro soffermarsi in alcun modo sul preliminare problema della fraudolenza delle operazioni medesime. Indagine tanto più necessaria, com’è ovvio, considerando che tutte le operazioni in contestazione si risolvono nel trasferimento di somme contanti su un conto intestato non già a beneficio di un compiacente prestanome, bensì allo stesso COGNOME.
Altrettanto inconferenti risultano, per quel che specificamente interessa in questa sede, le ulteriori considerazioni volte a porre in dubbio la rispondenza al vero delle ragioni addotte dal COGNOME per giustificare le proprie disponibilità versate sul conto croato a suo nome. È invero evidente che le perplessità manifestare dalla Corte territoriale, sull’origine di tali somme, avrebbero potuto al
più costituire uno spunto investigativo utile per altre ipotesi di reato, ma nulla aggiungono nella prospettiva che qui rileva, ovvero in ordine alla possibilità di ricondurre legittimamente i bonifici, effettuati dal COGNOME verso un conto a sé intestato in altro Paese UE, nell’alveo degli “atti fraudolenti” di cui all’art. 11.
Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere ultronea la disamina degli ulteriori motivi di ricorso, ed impongono l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari.
Così deciso il 30 ottobre 2025