Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51778 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51778 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a COMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, NOME COGNOME deduce l’erronea applicazione dell’art. 334, secondo comma, cod. pen. in relazione all’element oggettivo del reato contestato;
Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro in un procedimento pena (art. 334 cod. pen.) la stipulazione di negozi dispositivi dei beni di cui è disposto il sequestro, se diretta ad eludere tale vincolo e idonea a rendere an solo più difficoltoso il conseguimento delle finalità cui lo stesso è funzio (Sez. U, n. 43428 del 30/09/2010, Corsini, Rv. 248382 – 01);
Ritenuto, inoltre, che, come rilevato nella sentenza impugnata I vendita e la successiva trascrizione dell’autoveicolo ha frustrato lo scop -c -~o reale impresso dall’autorità, in quanto ha posto il terzo acquirente nella condizione poter disporre liberamente del bene;
Rilevato che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge per inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen., è inammissibile per aspecificità quanto la censura si risolve in una mera reiterazione di una censura già svol in grado di appello e motivatamente disattesa dalla Corte di appello (a pag. della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023.