Sottrazione di cose sequestrate: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di sottrazione di cose sequestrate rappresenta una violazione degli obblighi di custodia su beni vincolati dall’autorità. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato un caso emblematico riguardante l’inammissibilità di un ricorso che tentava di rimettere in discussione i fatti già accertati nei gradi di merito.
Analisi dei fatti
Un cittadino era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per aver violato i sigilli o comunque sottratto alla disponibilità pubblica beni sottoposti a sequestro penale o amministrativo. La difesa aveva proposto ricorso lamentando l’assenza degli elementi costitutivi del reato e contestando l’eccessiva severità della pena inflitta dalla Corte d’Appello. Tuttavia, le doglianze presentate non introducevano nuovi profili di illegittimità, limitandosi a riproporre le medesime tesi difensive già respinte dai giudici di merito.
La decisione della Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che il giudizio di legittimità non può essere utilizzato come un terzo grado di merito per ottenere una nuova valutazione delle prove. Quando la sentenza di appello è sorretta da una motivazione logica, puntuale e coerente con le risultanze processuali, la Cassazione non può intervenire. Oltre al rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del ricorso per cassazione. I giudici hanno evidenziato che i primi due motivi di doglianza erano meramente riproduttivi di censure già vagliate. La sentenza di merito aveva correttamente analizzato sia il profilo oggettivo della condotta che quello soggettivo (il dolo), rendendo la decisione immune da vizi logici. Anche per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la Cassazione ha ribadito che la determinazione della pena spetta al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, la pronuncia conferma che la sottrazione di cose sequestrate comporta responsabilità penali rigorose che non possono essere eluse attraverso ricorsi generici o ripetitivi. La strategia difensiva in Cassazione deve necessariamente concentrarsi su errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione, evitando di richiedere un nuovo esame delle circostanze fattuali. La decisione sottolinea inoltre il rischio economico legato alla presentazione di ricorsi inammissibili, che comporta sanzioni pecuniarie aggiuntive a carico del ricorrente.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripete solo i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Cassazione non può riesaminare i fatti ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Quali sono le sanzioni per chi sottrae beni sequestrati?
Oltre alla pena detentiva prevista dall’articolo 334 del codice penale, in caso di ricorso inammissibile il condannato deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle Ammende.
Si può contestare la misura della pena in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha omesso di motivare la scelta della sanzione o ha seguito un ragionamento manifestamente illogico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6997 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6997 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BASSANO DEL GRAPPA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME e la memoria trasmessa nell’interesse del ricorrente;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dall legge in sede di legittimità in quanto i primi due sono meramente riproduttivi di profili di cens già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla presenza dei profili costitutivi anche soggettivi della fattispecie incriminatrice, ex art 33 ascritta al ricorrente mentre l’ultimo attinge la misura del trattamento punitivo irrogato benc la sentenza impugnata, anche sul punto, si sia rilevata sorretta da sufficiente e non illogi motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 novembre 2025.