Sottrazione di cose sottoposte a sequestro: quando i legami familiari provano il dolo
L’ordinanza n. 43011 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante chiave di lettura sul reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro, disciplinato dall’articolo 334 del codice penale. Con questa decisione, la Suprema Corte ribadisce come la prova del dolo specifico, elemento essenziale per la configurabilità del reato, possa essere desunta da elementi indiretti, come gli stretti legami familiari tra l’autore del fatto e il proprietario del bene sequestrato. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni dei giudici.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Lecce. L’imputato era stato condannato per aver sottratto un’autovettura che si trovava sotto sequestro. Nel suo ricorso per Cassazione, la difesa sollevava principalmente due questioni: la prima riguardava la presunta insussistenza del dolo specifico, ovvero l’intenzione di favorire il proprietario del veicolo; la seconda contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo la tesi difensiva, non vi era prova sufficiente a dimostrare che l’azione fosse stata compiuta con lo scopo specifico di avvantaggiare il proprietario. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato questa impostazione, confermando la validità del ragionamento seguito dai giudici di merito.
La Prova del dolo specifico nella sottrazione di cose sottoposte a sequestro
La Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e logica sulla sussistenza del dolo specifico. In particolare, la prova di tale elemento psicologico è stata ricavata dagli stretti legami familiari che intercorrevano tra l’imputato e il proprietario dell’autovettura sottratta. Questo legame, secondo i giudici, costituiva un indizio sufficientemente forte per concludere che l’intento dell’azione fosse proprio quello di favorire il congiunto, eludendo il vincolo imposto dall’autorità giudiziaria.
La Genericità del Motivo sulle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile. La Cassazione ha osservato come la contestazione della difesa fosse del tutto generica. L’imputato non aveva instaurato un confronto effettivo con le argomentazioni della Corte d’Appello, la quale aveva negato le attenuanti motivando la sua decisione in base al valore non trascurabile dell’autovettura sottratta. La mancanza di una critica specifica e puntuale alla motivazione del giudice di merito ha reso il motivo di ricorso non meritevole di accoglimento.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su principi consolidati in materia di procedura penale e di diritto penale sostanziale. In primo luogo, viene ribadito che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Se il giudice dei gradi precedenti ha fornito una motivazione logica e coerente, come nel caso di specie per la sussistenza del dolo, la Cassazione non può sindacarla. La valutazione dei fatti e degli indizi, come il legame familiare, rientra pienamente nelle prerogative del giudice di merito.
In secondo luogo, si evidenzia la necessità che i motivi di ricorso siano specifici e non generici. Per contestare una valutazione del giudice, come quella sul diniego delle attenuanti, è necessario criticare punto per punto il ragionamento seguito, e non limitarsi a riproporre le proprie tesi in modo astratto. La genericità del motivo porta inevitabilmente alla sua inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma due importanti aspetti. Da un lato, nel reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro, il dolo specifico può essere validamente provato anche attraverso elementi logici e presuntivi, come la natura dei rapporti personali tra i soggetti coinvolti. Dall’altro, riafferma il rigore con cui la Corte di Cassazione valuta l’ammissibilità dei ricorsi, sanzionando la genericità dei motivi. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Come può essere provato il dolo specifico nel reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro?
Secondo la Corte, il dolo specifico, consistente nello scopo di favorire il proprietario, può essere adeguatamente dimostrato sulla base di elementi indiziari come gli stretti legami familiari tra l’autore del reato e il proprietario del bene.
Perché il motivo di ricorso sulle attenuanti generiche è stato ritenuto inammissibile?
È stato ritenuto inammissibile perché generico. Il ricorrente non ha mosso una critica specifica alla valutazione del giudice di merito, il quale aveva negato le attenuanti in base al valore dell’autovettura sottratta, limitandosi a una contestazione astratta.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43011 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43011 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CEGLIE MESSAPICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché la Corte di appello di Lecce ha dato conto della sussistenza del dolo specifico richiesto per la sussistenza del delitto di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro di cui all’ art. 334, comma 1, cod. pen., consistito nello scopo di favorire il proprietario, avendo dato adeguata dimostrazione della sua ricorrenza in ragione degli stretti legami familiari;
ritenuto che anche il motivo con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche è ugualmente generico in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate in ragione del valore dell’autovettura sottratta al sequestro;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024