Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9928 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9928 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Putignano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2025 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del primo motivo e per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Bari assolveva NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 334 cod. pen. per insussistenza del fatto.
Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Bari articolando due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione per manifesta illogicità. L’imputato è stato tratto a giudizio per avere venduto a terzi il veicol Fiat 600 di sua proprietà, sottoposto dapprima a sequestro amministrativo (in data 25/12/2020) e poi a confisca (in data 21/05/2021) in relazione alla contestata violazione dell’art. 193 Codice della strada. Il Tribunale ha assolto l’imputato sulla base dei ritenuto difetto tanto dell’elemento oggettivo del reato, escluso in ragione della mancata annotazione del vincolo nei pubblici registri, quanto dell’elemento soggettivo, avendo l’imputato sostenuto di non essere a conoscenza del vincolo, tesi ritenuta dal giudice compatibile con il mancato aggiornamento dei pubblici registri. L’illogicità della motivazione si manifesta ove solo si consideri la circostanza, non contestata, che il veicolo era stato sequestrato proprio all’imputato contestualmente all’elevazione del verbale di contravvenzione per la violazione dell’art. 193 Codice della strada, ciò da cui consegue la piena consapevolezza da parte dell’imputato dei vincolo imposto.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all’art. 334 cod. pen. L’affermazione del Tribunale secondo la quale l’elemento della sottrazione resterebbe escluso “poiché il bene risultava libero nei pubblici registri” è frutto di una erronea interpretazione dell’art. 334 cod. pen. che eleva ad elemento costitutivo del reato un adempimento, ovvero l’annotazione del sequestro amministrativo dei pubblici registri, non previsto dall’art. 334 cod. pen., la cui mancanza è, dunque, irrilevante ai fini della integrazione del reato.
Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Occorre preliminarmente chiarire la natura dell’odierno ricorso, verificando se si versi in un caso di ricorso immediato ex art. 569 cod. proc. pen. o, invece, di ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen. Solo ricorrendo la prima ipotesi, infatti, si porrebbe la questione, prospettata dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, della inammissibilità del primo motivo di ricorso in
ragione della natura del vizio di motivazione denunciato, ciò da cui dovrebbe conseguire, ai sensi dell’art. 569, comma 3 cod. proc. pen., la conversione del ricorso in appello. Come correttamente premesso dal ricorrente, il ricorso va qualificato come ricorso ordinario ex artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen, in quanto proposto avverso una sentenza di assoluzione per uno dei reati di cui agli artt. 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen., inappellabile da parte dell’Ufficio del pubblico ministero in forza del disposto di cui all’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p) della legge 9 agosto 2024, n. 114.
Tanto premesso, va rilevata la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente.
Dalla sentenza impugnata risulta che il sequestro amministrativo dell’autoveicolo Fiat 600 di proprietà di COGNOME era stato eseguito il 25/12/2020 contestualmente all’accertamento e contestazione all’imputato, in quel momento alla guida del veicolo, della violazione dell’art. 193 C.d.S. e che, con provvedimento della Prefettura in data 21/05/2021, notificato all’imputato in data 29/05/2021, ne era stata disposta la confisca. L’imputato, nominato custode al momento del sequestro, nel luglio 2021 aveva poi venduto a terzi l’autovettura previa esibizione e consegna della carta di circolazione, rimasta nella sua disponibilità e, dunque, priva di annotazioni indicanti il vincolo di cui egli non aveva fatto menzione al momento della vendita.
Tale essendo la vicenda processuale, la decisione del Tribunale è errata sotto un duplice profilo, correttamente evidenziato con i due motivi di ricorso.
È manifestamente illogica e contraddittoria l’affermazione secondo la quale non vi sarebbe prova della consapevolezza, da parte dell’imputato, della sussistenza del vincolo imposto sull’autoveicolo di sua proprietà in ragione della mancata comunicazione del sequestro alla Motorizzazione, ciò che giustificherebbe il “convincimento del COGNOME che l’autovettura fosse libera dal vincolo”. Si tratta di conclusione in insanabile contrasto con le circostanze del sequestro, eseguito contestualmente alla contestazione della violazione al codice della strada nei confronti dell’imputato, nominato custode del veicolo e destinatario della notifica del provvedimento di confisca in data antecedente alla vendita. A fronte di tali dati di fatto, che provano la piena consapevolezza da parte di COGNOME del vincolo imposto, nessun rilievo riveste la mancata annotazione del sequestro nei pubblici registri.
Né l’omesso adempimento della annotazione nel vincolo vale a revocare in dubbio l’elemento oggettivo del reato. La comunicazione al PRA del vincolo del sequestro amministrativo, prevista dall’art. 213, comma 10-bis del Codice della
strada (disposizione, peraltro, introdotta con decreto-legge 10/09/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge n. 156 del 09/11/2021, in epoca successiva ai fatti contestati a COGNOME) non ha valore costitutivo del vincolo, ma solo di pubblicità legale, trattandosi di adempimento finalizzato a rendere opponibile il vincolo ai terzi. L’omessa comunicazione non ha, dunque, alcuna rilevanza ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 334 cod. pen., sussistendo sottrazione penalmente rilevante quando l’agente, in relazione alla particolare natura ed al regime giuridico del bene sottoposto a vincolo, ostacoli o renda difficoltoso il compimento degli ulteriori atti della procedura quali, ove si tratti un sequestro amministrativo, quelli relativi alla successiva confisca o all’acquisizione all’erario del bene. (Sez. 6, n. 31256 del 21/06/2016, Rv. 267683-01). Situazione che ricorre nel caso di specie in cui l’imputato, profittando della mancata annotazione del vincolo sulla carta di circolazione, non esibita in occasione di controllo e rimasta nella sua disponibilità, ha venduto a terzi il veicolo sottoposto a vincolo della cui esistenza era consapevole.
Per completezza di analisi, va esclusa, nel caso in esame, la configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 213, comma 8, del Codice della strada, punita con la sola sanzione amministrativa, che, come già chiarito da Sez. 6, n. 18423 del 10/04/2014, Rv. 260892-01, in relazione all’analoga previsione originariamente contenuta nell’art. 213, comma 4, C.d.S., ricorre esclusivamente se la sottrazione del veicolo sottoposto a sequestro è stata realizzata mediante la circolazione dello stesso, mentre, quando tale sottrazione è realizzata, come nel caso di specie, con modalità diverse dalla diretta circolazione del mezzo su di una strada, è configurabile la fattispecie prevista dall’art. 334 cod. pen.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata, con conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Bari.
Così deciso, il 26/01/2026