Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8814 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8814 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Locri il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto ‘l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione dell’art.131-bis cod.pen., dichiarando nel resto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 settembre 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri del 06/12/2021, appellata da COGNOME NOME, in relazione al reato di cui all’art. 334, comma 1 e 2, cod. pen., per aver sottratto al provvedimento di sequestro amministrativo un veicolo che non veniva più rinvenuto in suo possesso in occasione di controlli da parte delle forze dell’ordine.
GLYPH Propone ricorso COGNOME NOME deducendo 5 ordini di motivi, chiedendo l’annullamento della sentenza.
2.1. Con primo motivo si deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett c) e 179 cod. proc. pen., 420-ter cod. proc. pen., art. 6 C.E.D.U., 24 e 111 Costituzione, in quanto la difesa aveva rilevato l’esistenza di
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un duplice impedimento a comparire, stante l’intervenuto impegno professionale avente natura concorrente rispetto a quello dinanzi alla Corte di appello; la Corte d’appello ha respinto la richiesta difensiva ritenendola intempestiva, violando così il diritto di difesa poiché, in primo luogo, deve essere valutata la legittimità dell’impedimento e solo successivamente la tempestività della comunicazione.
2.2. Con secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) d) ed e) cod. proc. pen., con riferimento all’art. 334 cod. pen., per non avere la Corte di appello motivato la censura relativa alla sussistenza della condotta esecutiva del reato, ritenuta sostanziata nell’aver permesso, ovvero non aver impedito a terzi di asportare il bene soggetto a sequestro, mentre il reato è punito a titolo di dolo e la sottrazione deve essere una conseguenza previsto prevedibile di condotta volontariamente tenuta; la motivazione sul punto è illogica e apparente.
2.3. Con terzo motivo si deduce omessa motivazione con riguardo agli artt. 69, 133, 131-bis cod. pen. in quanto con l’appello la difesa aveva dedotto la sussistenza del vizio di motivazione in relazione al bilanciamento delle circostanze, avendo il giudice di primo grado operato un giudizio di equivalenza senza argomentare sul punto, mentre la Corte di appello, pur riferendo il motivo di censura, ha omesso di argomentare sul punto.
2.4. Con quarto motivo si deduce vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento della contestata recidiva, per assenza di argomentazione sul punto.
2.5. Con quinto motivo si prospetta vizio di motivazione sulla lieve entità del fatto, in particolare il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’esclusione della punibilità, in quanto un solo precedente giudiziario non può essere di per sé ostativo al riconoscimento dell’art. 131-bis cod pen, mentre invece la Corte ha rilevato che il fatto non può essere ritenuto di particolare tenuità, stante la non esiguità del danno e della offensività della condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento, anche se la sentenza deve essere modificata in punto di trattamento sanzioNOMErio.
2.11 primo motivo di ricorso appare generico e, conseguentemente, inammissibile.
Si censura l’omesso rinvio per legittimo impedimento del difensore senza illustrarne la tempestività, il carattere di assolutezza e, soprattutto, le ragioni dell’impossibilità di una sostituzione, come prescritto dall’art.420-ter cod. proc. pen.
L’obbligo di tempestiva comunicazione dell’impedimento, valutato con riferimento all’insorgere della concomitante impegno processuale, costituisce una delle condizioni che legittimano il rinvio della trattazione del procedimento.
A differenza del rinvio richiesto per motivi di salute, in cui è sufficiente la pronta comunicazione al giudice, quando la richiesta di rinvio sia collegata al coevo impegno difensivo è onere del difensore darne tempestiva comunicazione al giudice, tempestività che va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell’impedimento, tempestività nel caso neppure allegata posto che, secondo la prospettazione del ricorrente, la verifica della tempestività della richiesta sarebbe successiva al riconoscimento del legittimo impedimento.
3. Gli altri motivi di ricorso, in punto di responsabilità, sono inammissibili perché generici: i motivi, infatti, erano già stati dedotti in sede di appello e i ricorrente omette di confrontarsi con la esauriente motivazione fornita dalla Corte di appello di Reggio Calabria.
Deve premettersi che la sentenza impugnata costituisce un’ipotesi di “doppia conforme” che, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, e le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico, complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12.6.2019, Rv.277218-01 ).
Il giudice di appello non è, quindi, tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.
Va, altresì, ribadito il principio consolidato secondo il quale (Sez. 6 , n. 5465 del 04/11/2020 Rv. 280601 – 01), in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
4. La Corte di appello ha, infatti, correttamente valutato la sussistenza dell’elemento oggettivo, osservando che la condotta può consistere anche nel semplice spostamento della cosa, senza alcun preavviso agli organi competenti non essendo dimostrata, se non in termini puramente essertivi, la circostanza che la sottrazione del veicolo al vincolo di custodia fosse dipesa da fatto di terzo (un
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furto o altra condotta di appropriazione) che sarebbe stato onere dell’imputato denunciare e che l’imputato ha allegato solo al momento del controllo.
Sulla scorta di tale conclusione la Corte di merito ha preso in considerazione anche l’elemento soggettivo del reato, integrato dal dolo generico, e, pertanto, ha ritenuto accertata la consapevole volontà dell’imputato di disporre del bene in violazione del vincolo su di esso gravante (Sez. 6, n. 25756 del 09/02/2017, Kirov, Rv. 270483 – 01).
Parimenti generici sono il terzo ed il quarto motivo di ricorso.
Nel dedurre il difetto di motivazione in merito alle censure espresse sul riconoscimento della contestata recidiva, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, che ha rilevato l’assoluta aspecificità del gravame, che non aveva addotto elementi suscettibili di diversa valutazione: il ricorso sul punto non apporta ulteriori elementi, risultando del pari generico.
Non merita esito diverso il motivo relativo al mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto, avendo la Corte di appello espressamente motivato il diniego di applicazione poiché fatto non può essere ritenuto di particolare tenuità, stante la non esiguità del danno e della offensività della condotta, peraltro sintomatica di una personalità incurante delle prescrizioni impartite dall’autorità’.
Deve essere osservato come nel determinare il trattamento sanzioNOMErio il primo giudice, senza effettuare giudizio di bilanciamento, abbia sia concesso le attenuanti generiche sia aumentato la pena per la recidiva; dovendosi per il principio del favor rei considerare le riconosciute attenuanti generiche – valutate nella massima estensione – quali prevalenti sulla ritenuta recidiva, la pena deve essere individuata in mesi 4 di reclusione ed euro 40 di multa.
In tema di giudizio di legittimità, i casi di rettificazione della motivazione enumerati nell’art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non sono tassativi, sicché risulta suscettibile di correzione ogni erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità (Sez.3, n.37770 del 26/09/2025, Roman, Rv. 288864).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione e euro 40 di multa.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così è deciso, 04/02/2026