Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40700 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40700 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, in cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 334 cod. pen.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati.
2.1. Vizio di motivazione, in relazione all’art. 334 cod. pen., per travisamento della prova in quanto la Corte di appello, diversamente dal Tribunale, ha erroneamente dato atto che dall’annotazione di servizio della Questura di Milano del 23 maggio 2019 risultasse che NOME COGNOME fosse stato fermato a bordo del mezzo oggetto dell’imputazione, sebbene di questo non si facesse alcuna menzione, così come nella comunicazione di notizia di reato del 6 giugno non si richiamasse il ritrovamento del mezzo.
Inoltre, poiché il ricorrente era stato detenuto dal 14 ottobre 2014 al 16 ottobre 2015, quando era già custode, non avrebbe potuto impedire la sottrazione eventuale dell’auto.
2.2. Vizio di motivazione con riguardo al ritenuto disinteresse di NOME circa il destino del veicolo visto che secondo la prospettazione della Corte di merito egli ne era alla guida.
2.3. Vizio di motivazione in relazione alla chiesta riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 335 cod. pen. in assenza di argomenti circa il dolo del delitto specie in assenza di prove che l’auto con cui era stato fermato NOME fosse quella che aveva in custodia.
2.4. Vizio di motivazione per omessa risposta della sentenza impugnata alla chiesta sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 56-quater, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, da rateizzare, in ragione delle disagiate condizioni economiche del NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riferimento all’ultimo motivo.
I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto riguardano la diversa prospettazione della medesima censura, e sono inammissibili per manifesta infondatezza.
La Corte di appello, con corretta e congrua motivazione, facendo propri anche gli argomenti adottati dal Tribunale, ha dato atto che NOME COGNOME era stato nominato custode del proprio mezzo, sequestrato con verbale del 17 aprile 2014 per assenza di copertura assicurativa e confiscato con provvedimento notificatogli il 10 dicembre 2018.
Alla luce di questi dati oggettivi, cui si aggiunge che il ricorrente fosse stato contattato telefonicamente dagli operanti, a trenta giorni dalla notifica della confisca, e avesse assicurato che si sarebbe attivato per ottemperare alla consegna (pag. 1 della sentenza di primo grado), senza invece avervi provveduto, è corretta la configurazione del delitto contestato.
Del tutto trascurabile è la circostanza che la Corte di appello abbia erroneamente rappresentato che dall’annotazione di servizio del 23 maggio 2019 risultasse che il ricorrente fosse stato fermato a bordo proprio dell’auto oggetto dell’imputazione. Infatti, ciò che rileva, anche ai fini della sussistenza del dolo di NOME, è che questi avesse deliberatamente favorito la dispersione dell’auto, datagli in custodia, senza restituirla e anzi, assicurando alla polizia giudiziaria, pochi mesi prima di essere fermato, che si sarebbe attivato a consegnarla, come era obbligato secondo il contenuto del verbale di sequestro sottoscritto, tanto da escludersi la configurabilità della diversa fattispecie di cui all’art. 335 cod. pen.
Ne consegue che la sentenza impugnata, in applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte, ha correttamente valutato che, nella specie, vi fosse la consapevolezza dell’imputato sia di disporre del bene, sia di agire in violazione dei doveri su di esso gravanti, per compiere atti contrari ai doveri di custodia, così frustrando le finalità, di rilievo pubblicistico, sottese al vincolo intangibilità ed inutilizzabilità (Sez. 6, n. 25756 del 09/02/2017, Kirov, Rv. 270483).
3. Il quarto motivo di ricorso è fondato.
Il ricorrente, pur non avendo richiesto la sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria con l’atto di appello, ha formulato detta istanza invocando l’applicazione dell’art. 56 -quater della I. 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di secondo grado, inviate a mezzo PEC il 24 marzo 2023, in cui ha chiesto di corrispondere 50 rate da 15 euro, stante la azera difficile condizione economica del NOME rappresentata sia dalla percezione del reddito di cittadinanza che dall’ammissione al gratuito
patrocinio.
Non solo di detta richiesta difensiva non vi è menzione nella sentenza, ma su di essa la Corte di appello ha omesso di provvedere senza operare, dunque, la necessaria valutazione, oggettiva e soggettiva, sulla sostituibilità della pena detentiva applicata e sulla realistica probabilità dell’adempimento delle prescrizioni anche alla luce dei nuovi e più ampi presupposti, previsti dell’art. 56 -quater I. n. 689 del 1981, fondati sul principio di proporzionalità rispetto alla capacità economica del condannato. Infatti, l’attuale entità del valore giornaliero della sanzione sostitutiva stabilita dalla norma citata («non puo’ essere inferiore a 5
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euro e superiore a 2.500 euro») è l’effetto del disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 28 del I febbraio 2022 che,richiamando il proprio precedente (Corte cost. n. 15 del 2020) ;aveva incoraggiato il legislatore ad evitare che la sostituzione della pena pecuniaria si trasformasse «in un privilegio per i soli condannati abbienti», in contrasto con l’art. 3 Cost.
Alla luce di tali argomenti, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’ omessa valutazione della richiesta di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano, mentre il ricorso è inammissibile per il resto.
P.QM.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa valutazione della richiesta di sostituzione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 14 settembre 2023
La Consigliera estensora
La Presidente