Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28423 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28423 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Lecce c/
NOME COGNOME, nato in Ghana DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 6/12/2023 del Tribunale di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di convertire il ricorso in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. e trasmettere gli atti alla Corte di appello di Lecce per il giudizio di secondo grado;
lette le memorie, depositate dai difensori di NOME COGNOME, che hanno chiesto di rigettare il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 dicembre 2023 il Tribunale di Lecce ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME in ordine al reato di cui all’art. 213, comma 4, C.d.S., in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, che ha dedotto l’erronea applicazione della legge, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che la condotta, contestata all’imputato, fosse riconducibile nell’ambito applicativo dell’art. 213 C.d.S., mentre è stato contestato il reato di cui all’ar 334 cod. pen., ossia l’attività di sottrazione, distruzione o dispersione da parte dell’imputato di un bene di cui è proprietario, sottoposto alla sua custodia e non rinvenuto nel luogo della custodia.
Il 24 e il 29 maggio 2024 sono pervenute memorie nell’interesse di NOME COGNOME, con cui si è chiesto di rigettare il ricorso della Parte pubblica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La declaratoria di improcedibilità perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, pronunciata dal Tribunale di Lecce nei confronti di NOME COGNOME, si basa sull’assunto secondo cui, nella fattispecie in disamina, è applicabile l’art. 213 C.d.S., che configura un illecito amministrativo e si pone in rapporto di specialità con l’art. 334 cod. pen.
3. Siffatto rilievo è errato.
Al riguardo giova precisare che, mentre l’art. 213 C.d.S. prevede l’ipotesi di colui che guida abusivamente un mezzo sottoposto a sequestro amministrativo, l’art. 334 cod. pen. disciplina diverse ipotesi.
Quella prevista dal primo comma concerne il soggetto che ha in custodia la cosa e si realizza con condotte alternative, analiticamente indicate (sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione, deterioramento), commesse con il dolo specifico di favorire il proprietario del bene.
L’ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 334 cit. riguarda le condotte tipiche già descritte, realizzate dal proprietario che sia anche custode.
Entrambe le anzidette ipotesi (ma anche quella colposa disciplinata nell’art. 335 cod. pen.) sono caratterizzate, rispetto all’ipotesi prevista dal codice della strada, dalla circostanza che si tratta di reati “propri”, che possono essere commessi esclusivamente dal custode (comma primo dell’art. 334 cit.) o dal proprietario custode (comma secondo).
Questa è una prima rilevante differenza con l’illecito di carattere amministrativo perché la condotta prevista dal comma 4 dell’art. 213 C.d.S. può essere realizzata da “chiunque”.
L’art. 213 cit., inoltre, si riferisce al solo sequestro amministrativo previst dal medesimo articolo e non ogni condotta indicata nell’art. 334 cit. integra l’ipotesi di illecito amministrativo.
Tra le condotte descritte nell’art. 334 cod. pen., infatti, l’unica per la qual può affermarsi una corrispondenza e sovrapposizione tra i fatti descritti nelle due norme è la sottrazione. Non altrettanto può dirsi per le altre condotte previste dalla norma codicistica: soppressione, distruzione e dispersione nulla hanno a che vedere con la circolazione del veicolo.
Ne discende, quindi, come sottolineato nella pronuncia delle Sezioni unite n. 1963 del 28/10/2010 (dep. 21/01/2011, P.G.in proc. Di Lorenzo, Rv. 248721 01), che l’art. 213 cit. deve essere ritenuto speciale, ai sensi dell’art. 9 della L 24 novembre 1981, n. 689, soltanto con riguardo alla condotta di chi circoli abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.
Tale condotta, quindi, integra esclusivamente l’illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 334 cod. pen.
Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che, nel caso in esame, il Tribunale non ha considerato che non è stata contestata la condotta di chi circoli abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ma la diversa ipotesi concernente la mancata consegna all’autorità procedente del ciclomotore, sottoposto a sequestro amministrativo, da parte dell’imputato, proprietario e custode.
Erroneamente, quindi, il menzionato Tribunale ha ravvisato l’illecito amministrativo di cui all’art. 213 C.d.S.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per il giudizio.
Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce per il giudizio. Così deciso il 12/6/2024