Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20551 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20551 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria, a seguito di gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 23 luglio 2019 dal Tribunale di Palmi, in riforma della decisione ha assolto il predetto dal reato di cui al capo B ( art. 349, comma 1 e 2, cod. pen.) perché il fatto non sussiste e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta in relazione alla responsabilità dell’imputato i ordine al reato di cui al capo A (art. 334 cod. pen.) ascrittogli.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi:
2.1. Con il primo motivo inosservanza dell’art. 334 cod. pen. per assenza del dolo specifico e vizio cumulativo della motivazione.
Il richiamo della sentenza alla sufficienza del dolo generico è inconferente rispetto al rinvio a giudizio dell’imputato per il reato di cui all’art. 341, comma cod. pen. quale custode non proprietario del mezzo confiscato, dovendosi provare un quid pluris rispetto alla scienza del vincolo e la volontà dell’amotio. In ogni caso, il verbale di affidamento del mezzo non risultava essere stato sottoscritto dal ricorrente ma solo dagli agenti operanti.
2.2. Con il secondo motivo inosservanza dell’art. 334 cod. pen. e violazione di legge penale in relazione alla mancata derubricazione nella ipotesi di cui all’art. 335 cod. pen. in quanto la mancata segnalazione alle forze dell’ordine della sparizione del mezzo poteva al più rilevare quale “colpa” ex art. 335 cod. pen. e non sul piano del dolo specifico necessario per integrare l’art. 334 cod. pen.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione all’assorbente primo motivo e deve essere accolto.
All’imputato, quale custode non proprietario è stata ascritta la condotta di sottrazione di una autovettura sottoposta a sequestro amministrativo, al solo scopo di favorire il proprietario.
Erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente per la integrazione dell’elemento soggettivo del reato in contestazione di cui all’art. 334, comma 1, cod. pen., il dolo generico. A tal proposito non è pertinente il richiamo da parte della sentenza impugnata ad altra sentenza di questa Sezione (Sez. 6 n. 25756 del 23 maggio 2017) che riguarda la diversa ipotesi di cui all’art. 334, comma 2, cod. pen., riguardante il custode proprietario del bene sequestrato, laddove la fattispecie in contestazione richiede invece testualmente che la condotta di sottrazione, dispersione o soppressione della cosa sequestrata sia posta in essere dall’agente «al solo scopo di favorire il proprietario di essa». I ogni caso, generico ed apodittico risulta l’assunto della sentenza impugnata circa il «ruolo attivo» svolto da ricorrente nella vicenda al quale la sentenza ricollega «conseguente vantaggio per la proprietaria».
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso il 27/03/2024.