Sottrazione cose sequestrate: quando la custodia diventa responsabilità penale
La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale riguardo la sottrazione cose sequestrate, in particolare quando si tratta di un veicolo. Molti potrebbero pensare che non consegnare un’auto affidata in custodia dopo un sequestro amministrativo sia solo una violazione del Codice della Strada. La Suprema Corte, invece, ha ribadito che tale condotta integra un vero e proprio reato penale, con conseguenze ben più gravi. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un automobilista a cui era stato affidato in custodia il proprio veicolo, precedentemente sottoposto a sequestro amministrativo. Invece di adempiere ai suoi obblighi di custode e consegnare il mezzo all’autorità competente, l’imputato se ne era impossessato, sottraendolo di fatto alla procedura. Condannato in Corte d’Appello, l’uomo ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo principalmente due punti: l’inutilizzabilità di alcune sue dichiarazioni e, soprattutto, che la sua condotta dovesse essere inquadrata come un semplice illecito amministrativo sanzionato dall’articolo 213 del Codice della Strada, e non come un reato.
La distinzione tra illecito penale e amministrativo nella sottrazione cose sequestrate
Il punto cruciale del ricorso si basava sulla presunta applicabilità della sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada. Questa norma punisce chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto a sequestro, circoli abusivamente con lo stesso. Secondo la difesa, la condotta dell’imputato rientrava in questa casistica.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato categoricamente questa interpretazione. Ha sottolineato che la fattispecie prevista dal Codice della Strada riguarda esclusivamente l’ipotesi di ‘mera circolazione’ del mezzo sequestrato. Il caso in esame, invece, era diverso e più grave: l’imputato, in qualità di custode, aveva l’obbligo giuridico di conservare il bene e consegnarlo. La mancata consegna non è semplice circolazione, ma una vera e propria sottrazione cose sequestrate alla loro funzione di garanzia per lo Stato.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali. In primo luogo, ha evidenziato un vizio procedurale: la questione relativa all’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia non era mai stata sollevata davanti al Giudice d’Appello. È un principio consolidato che non si possano introdurre nuovi motivi di doglianza per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Nel merito, il motivo principale è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 1 del 2013), secondo cui la condotta di chi, essendo proprietario e custode di un veicolo sequestrato, non lo consegna all’autorità, integra il reato di sottrazione cose sequestrate. L’illecito amministrativo dell’art. 213 del Codice della Strada, invece, si configura solo quando il custode si limita a usare il veicolo per la circolazione, senza sottrarlo definitivamente al vincolo. La differenza sta nell’aggressione al bene giuridico protetto: nel primo caso si lede l’autorità della decisione giudiziaria o amministrativa, nel secondo si viola solo il divieto di utilizzo.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio di grande importanza pratica: chi viene nominato custode di un bene sequestrato, anche se ne è il proprietario, assume una responsabilità precisa. L’obbligo non è solo quello di non usare il bene, ma anche e soprattutto quello di preservarlo e metterlo a disposizione dell’autorità. La mancata consegna del veicolo non è una ‘furbata’ sanzionata con una multa, ma un reato che porta a una condanna penale, al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Un monito chiaro sulla serietà degli obblighi derivanti dalla custodia giudiziaria.
Non consegnare all’autorità un veicolo sequestrato e affidato in custodia è un reato o un illecito amministrativo?
Secondo la Corte di Cassazione, la mancata consegna del veicolo affidato in custodia integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro, e non un semplice illecito amministrativo.
Qual è la differenza tra la condotta punita dall’art. 213 del Codice della Strada e il reato di sottrazione di cose sequestrate?
L’illecito amministrativo previsto dall’art. 213 del Codice della Strada si applica solo alla ‘mera circolazione’ di un veicolo sequestrato. Il reato penale, invece, si configura quando il custode non consegna il veicolo all’autorità, sottraendolo di fatto al vincolo imposto dal sequestro.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione un motivo di ricorso non sollevato in Appello?
No, la Corte ha ribadito che un motivo di ricorso è indeducibile se non è stato sottoposto al necessario vaglio del Giudice di appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47528 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47528 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASTIGLIONE DEL LAGO il 23/03/1951
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
U
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni re ordine alle ammissioni fatte dall’imputato all’atto del controllo da parte della polizia giudi è indeducibile in quanto non sottoposto al necessario vaglio del Giudice di appello;
rilevato che manifestamente infondato risulta il motivo con cui si assume che la condotta integri la sanzione amministrativa di cui all’art. 213 Codice della Strada, avendo la Cort appello correttamente evidenziato come tale fattispecie ricorra solo in ipotesi di mera circolazi del mezzo che, nel caso in esame, non si è realizzata; che, infatti questa Corte ha avuto modo di statuire che «integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro in un procedimen penale e non l’illecito amministrativo previsto dall’art. 213, comma quarto, cod. strada condotta dell’imputato che non consegni all’autorità procedente il veicolo sottoposto a sequestr amministrativo ed affidatogli in custodia, in quanto proprietario (Sez. 6, n. 1 del 18/09/2 dep. 2014, COGNOME, Rv. 258450);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024.