Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4615 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 4615  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Termoli (CB) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 04/05/2023 dalla Corte di appello di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Attraverso il proprio difensore, NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte di appello di Campobasso indicata in epigrafe, che ne ha confermato la condanna per il delitto di sottrazione di beni sottoposti a pignoramento (art. 388, cod. pen.) nonché al conseguente risarcimento dei danni ed al ristoro di spese giudiziali in favore della parte civile NOME COGNOME.
Nella sua qualità di debitore e di custode, egli avrebbe sottratto alla relativa procedura di esecuzione forzata ed al creditore assegnatario due autoveicoli sottoposti a pignoramento.
2. Il ricorso è sorretto da sei motivi.
2.1. Il primo consiste nella violazione di legge processuale, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto la legittimità dell’ordinanza con la quale il Tribunale ha revocato l’ammissione del teste a discarico richiesta dalla difesa.
Osservano i giudici d’appello che l’eventuale nullità è rimasta comunque sanata, non avendola in quella sede eccepita il difensore, pur presente; e comunque che le circostanze esposte nel relativo capitolo di prova erano generiche.
Replica il ricorrente: che, in udienza, egli formulò la relativa eccezione di nullità, tanto che il Tribunale si pronunciò una seconda volta sul punto; ed altresì che le circostanze su cui era stato indicato il testimone si presentavano decisive, dovendo quegli riferire se l’imputato fosse mai venuto a conoscenza del pignoramento.
2.2. Il secondo ed il terzo motivo, sotto il profilo del vizio cella motivazione e della violazione delle regole processuali di valutazione probatoria, censurano il giudizio di colpevolezza formulato dai giudici di merito: anzitutto, per avere la sentenza ritenuto sufficiente, ai fini della sussistenza del dolo, la semplice conoscibilità della procedura espropriativa da parte del custode, pur dando atto della mancata dimostrazione di un’effettiva conoscenza di essa, nel caso specifico, da parte dell’imputato; in secondo luogo, per avere la Corte d’appello manifestato la convinzione che egli abbia agito con la sistematica volontà di sottrarsi alla conoscenza legale degli atti esecutivi e quindi di eludere i prevedibili provvedimenti giudiziari, senza, tuttavia, che tale deduzione sia sorretta da alcun elemento di prova, ma, semmai, venendo smentita dai verbali redatti dall’ufficiale giudiziario nel corso della procedura esecutiva, dai quali l’imputato risulta sempre assente alle operazioni, nonché dalla testimonianza, negli stessi termini, resa dallo stesso creditore.
2.3. Il quarto motivo lamenta vizi di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, perché la stessa Corte d’appello, avendo dato atto della mancata conoscenza del pignoramento da parte dell’imputato, ne ha comunque escluso l’ostinata volontà di sottrarre i beni al pignoramento; inoltre, lo stesso creditore ha dichiarato di aver recuperato pressoché integralmente quanto spettantegli, sicché, anche sotto il profilo delle conseguenze del reato, non appare giustificato il giudizio di gravità del fatto espresso in sentenza per negare dette circostanze attenuanti.
2.4. L’ultima doglianza attiene al difetto assoluto di motivazione sui motivi d’appello riguardanti le questioni civili, ovvero: a) nullità della sentenza di primo grado per mancata indicazione delle generalità della parte civile; b) eccessiva e non motivata entità delle somme liquidate a titolo di rifusione delle spese giudiziali, in misura non conforme al tariffario professionale, ove si considerino la non particolare complessità della causa, la presenza di motivi di compensazione e lo scopo lucrativo della costituzione di parte civile, vista la quasi integrale soddisfazione del proprio credito da essa ottenuta prima e fuori del processo.
2.5. Da ultimo, il ricorso deduce l’intervenuta prescrizione del reato nelle more del presente giudizio d’impugnazione, per il decorso del relativo termine.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
 Ha depositato argomentate conclusioni scritte il difensore ricorrente, sostanzialmente ribadendo quanto già esposto in ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Logicamente prioritaria è la disamina del secondo motivo di ricorso, la cui fondatezza rende superflui gli altri, assorbendoli.
Cade in errore, infatti, la Corte d’appello, allorquando sostiene che, per l’affermazione della colpevolezza dell’imputato, non fosse necessaria la conoscenza effettiva, da parte di costui, degli atti della procedura esecutiva e, quindi, del vincolo attraverso di essi imposto sui beni asseritamente sottratti, ritenendo sufficiente che egli fosse stato messo in condizione di conoscerli, attraverso la regolare notifica degli stessi.
Nel delitto di sottrazione di beni pignorati o sottoposti a sequestro, trattandosi di fattispecie dolosa, la conoscenza effettiva dell’esistenza del vincolo giudiziario sul bene è invece indispensabile per la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato, e non può essere validamente surrogata dalla semplice possibilità astratta della stessa, desunta esclusivamente dall’osservanza delle forme legali di comunicazione degli atti, le quali sono strumentali soltanto al regolare svolgimento della procedura giudiziaria esecutiva.
Peraltro, nello specifico, la notificazione d’i quegli atti all’imputato è avvenuta mediante il meccanismo della c.d. “compiuta giacenza”, in presenza del quale l’ipotesi della mancata conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario risulta quanto meno probabile.
 La sentenza impugnata, pertanto, dev’essere annullata, rendendosi tuttavia necessario rinviare gli atti al giudice di merito.
La Corte d’appello, infatti, verosimilmente per la ritenuta superfluità del dato, non ha accertato – e comunque non ha spiegato in motivazione con la puntualità invece necessaria – se l’imputato abbia o meno avuto conoscenza della procedura esecutiva e del suo ufficio di custode. Ragione per cui, su tale profilo, s’impone un supplemento di motivazione e, ove necessario, di accertamento.
Merita soltanto un cenno l’ultimo motivo, in tema di prescrizione. Esso non è fondato.
Il processo risulta essere rimasto sospeso, infatti, nel corso del giudizio di primo grado, per il tempo complessivo di undici mesi (5 dicembre 2019 – 5 novembre 2020): i quali, aggiunti ai sette anni e sei mesi del termine di prescrizione massimo prorogato previsto dalla legge, e senza contare eventuali sospensioni ulteriori, fanno sì che quello, dal momento del commesso reato (19 novembre 2015), non sia ancora decorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024.