Sottrazione Beni Pignorati: La Cassazione e il Momento della Consumazione
Il reato di sottrazione beni pignorati, previsto dall’art. 334 del codice penale, punisce chi sottrae, distrugge o danneggia un bene mobile sottoposto a pignoramento o sequestro. Una questione cruciale in questi casi è stabilire quando il reato sia stato effettivamente commesso. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione (n. 16038/2024) offre un chiarimento fondamentale su come determinare il momento consumativo del reato, specialmente quando mancano prove dirette.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un uomo, condannato nei primi due gradi di giudizio per aver sottratto un bene sottoposto a vincolo giudiziario. La scoperta del reato era avvenuta a seguito di una denuncia presentata dalla sua ex coniuge in una data specifica (5 luglio 2016). La difesa del ricorrente si concentrava su un unico punto: l’errata individuazione, da parte della Corte d’Appello, della data di consumazione del reato, collocata in un periodo immediatamente precedente alla denuncia. Secondo la difesa, questa collocazione temporale era arbitraria e non supportata da prove concrete.
La Questione Giuridica sulla data di sottrazione beni pignorati
Il nodo centrale del ricorso verteva sulla prova del momento consumativo del reato. Quando esattamente è stato sottratto il bene? In assenza di una data certa, è legittimo per un giudice ancorare la consumazione del reato alla data in cui la sottrazione è stata accertata, ovvero al momento della denuncia?
L’imputato sosteneva che tale approccio fosse una violazione di legge, in quanto si basava su una presunzione e non su fatti accertati. La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a valutare la correttezza del ragionamento presuntivo seguito dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato e una semplice riproposizione di argomenti già adeguatamente respinti dalla Corte d’Appello. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende ha suggellato la decisione.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato nella propria giurisprudenza (richiamando la sentenza n. 52566/2016). I giudici hanno affermato che il momento consumativo del reato di sottrazione beni pignorati può essere legittimamente ritenuto, sulla base di elementi indiziari, considerazioni logiche e massime di esperienza, coincidente con quello del suo accertamento.
Questo principio si applica specialmente quando non emergono prove rigorose di situazioni particolari o anomale che possano mettere in dubbio tale valutazione presuntiva. Nel caso di specie, la sottrazione del bene era stata effettivamente accertata solo al momento della denuncia e non era stato possibile determinarla in precedenza. Di conseguenza, il ragionamento della Corte d’Appello, che aveva collocato il fatto in un periodo ‘prossimo e antecedente’ alla denuncia, è stato considerato corretto e logico. In sostanza, spetta all’imputato fornire una prova rigorosa che la sottrazione sia avvenuta in un’epoca diversa, tale da confutare la presunzione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un importante strumento a disposizione dei giudici per accertare i reati di cui è difficile provare l’esatta datazione. Stabilisce che la data della denuncia o della scoperta del fatto illecito può fungere da valido punto di riferimento temporale per la consumazione del reato, a meno che la difesa non fornisca prove solide e inequivocabili di una diversa collocazione temporale. Per chi si trova accusato del reato di sottrazione beni pignorati, questa pronuncia sottolinea l’onere di dover dimostrare attivamente l’esistenza di circostanze che possano invalidare la ricostruzione presuntiva dell’accusa, rendendo insufficiente una mera contestazione generica.
Quando si considera commesso il reato di sottrazione di beni pignorati se non si conosce la data esatta?
Secondo la Corte di Cassazione, in assenza di prove contrarie, si può presumere che il reato si sia consumato in un periodo immediatamente precedente alla data del suo accertamento, come ad esempio la data della denuncia. Tale presunzione si basa su elementi indiziari, logica e massime di esperienza.
Cosa può fare l’imputato per contestare la data del reato presunta dal giudice?
L’imputato deve fornire una prova rigorosa dell’esistenza di situazioni particolari o anomale che dimostrino che il fatto è avvenuto in un’epoca diversa. Una semplice contestazione senza prove concrete non è sufficiente a confutare la valutazione presuntiva del giudice.
Perché il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e riproduttivo di una censura già adeguatamente confutata dalla Corte d’Appello. La motivazione del ricorrente non ha introdotto elementi nuovi o prove idonee a scalfire il principio giuridico applicato correttamente dai giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16038 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16038 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione di legge nella parte in cui la decis impugnata ha individuato la consumazione del reato in periodo antecedente e prossimo al 5 luglio 2016, data della denuncia presentata dalla moglie del ricorrente, è manifestamen infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello c ha rilevato, in conformità con pacifica giurisprudenza di questa Corte (secondo cui il momen consumativo del reato previsto dall’art. 334 cod. pen. può essere ritenuto – sulla bas elementi indiziari, di considerazioni logiche, ovvero di fatti notori e massime di esperi coincidente con quello dell’accertamento salvo che venga rigorosamente provata l’esistenza di situazioni particolari o anomale, idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rend almeno dubbia l’epoca di commissione del fatto, Sez. 6, n. 52566 del 30/11/2016, Calò, Rv. 268939 – 01), che solo al momento della denuncia è stata accertata la sottrazione del bene che in precedenza la stessa non fosse altrimenti determinabile;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/03/2024.