Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34473 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34473 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Ruffano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa 1 1 11 settembre 2023 dalla Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito pe l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce con la quale è stata confermata la sua condanna alla pena di mesi
quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all’art. 388 cod. pen. in relazione al sottrazione, quale comproprietario e custode giudiziario, dei beni mobili sottoposti a pignoramento mobiliare nella procedura esecutiva a carico della consorte.
Deduce tre motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione al rigetto della eccezione di intempestività della querela il cui termine di proposizione, in tesi difensiva, decorreva non dal 5 ottobre 2016, ovvero dalla data di accesso dell’ufficiale giudiziario, bensì dal momento in cui il ricorrente ha presentat opposizione all’esecuzione e istanza di sospensione della procedura esecutiva, manifestando, così, la volontà, nota alla parte creditrice, come risulta dal verbale citato nel motivo di ricorso, di opporsi alla pignoramento e alla consegna del bene.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME in quanto costui è stato sentito come teste, anziché come soggetto indagato in procedimento connesso a seguito della querela sporta nei suoi confronti dal ricorrente in data 14 novembre 2016.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. Ad avviso del ricorrente, le irregolarità della procedura consistite nell’omesso avviso al custode, nelle riprese fotografiche non autorizzate, nella presenza di un fabbro non dipendente dall’IRAGIONE_SOCIALEVRAGIONE_SOCIALE, nella direzione dell’Istituto, affidata a un soggetto gravato da precedenti giudiziari, in ragione delle quali, all’att dell’accesso dell’ufficiale giudiziario, il ricorrente aveva chiesto l’intervento Carabinieri – consentono di escludere la sussistenza della condotta sottrattiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di ricorso è generico e meramente reiterativo della medesima eccezione dedotta nel giudizio di appello, respinta dalla Corte territoriale con motivazione adeguata e immune da vizi logici o giuridici.
Come già chiarito dalla Corte territoriale, il ricorrente confonde l’esercizio de diritto riconosciutogli dalla legge di proporre opposizione all’esecuzione con la condotta criminosa contestata, consistita nella sottrazione dei beni sottoposti a
pignoramento, sottrazione la cui data di accertamento (dalla quale computare il termine per la presentazione della querela) è stata temporalmente collocata, con argomentazioni non illogiche, all’atto dell’accesso dell’ufficiale giudiziario (5/10/16 In tale circostanza, infatti, il ricorrente ha materialmente impedito il prelievo dei be precedentemente individuati all’atto del pignoramento, sostenendo che l’immobile era sottoposto a sequestro penale. Peraltro, la Corte territoriale ha dato conto che tale provvedimento di sequestro preventivo riguardava l’immobile e non i beni mobili pignorati, beni che, peraltro, non sono stati messi a disposizione degli organi della procedura esecutiva neanche in epoca successiva al citato accesso dell’ufficiale giudiziario.
Il secondo motivo di ricorso deduce per la prima volta in questa Sede, peraltro in termini vaghi e privi del necessario requisito della specificità e dell’autosufficienz una questione non formulata in appello.
Il terzo motivo è generico e integralmente versato in fatto, insistendo, in termini assai confusi, sulla rilevanza di irregolarità procedurali che, come chiarito dalla sentenza impugnata con argomentazioni completamente trascurate dal ricorrente, non hanno alcuna incidenza sulla valutazione relativa alla sussistenza della condotta ascritta al ricorrente.
La sentenza impugnata, infatti, ha legittimamente posto l’accento sulla condotta materialmente tenuta dal COGNOME, che ha impedito l’accesso all’appartamento da parte dell’ufficiale giudiziario e, conseguentemente, di verificare la presenza o meno al suo interno dei beni precedentemente pignorati.
Va, a tale riguardo, ribadito che il reato di sottrazione di beni pignorati di c all’art. 388, comma quinto, cod. pen. è configurabile non solo quando la “amotio” sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi nel reperimento del compendio esecutato (Sez. 6, n. 11717 del 30/01/2024, COGNOME, Rv. 286179; Sez. 6, n. 32704 del 17/04/2014, COGNOME, Rv. 260338). Si è, infatti, osservato che la condotta di “sottrazione”, pur dovendosi definire in ragione della natura e del regime giuridico dei beni coinvolti – assumendo la stessa, corrispondentemente, estrinsecazioni diverse (cfr. Sez. 6, n. 31979 del 08/04/2003, COGNOME, Rv. 226220) – costituisce una delle condotte alternative mediante le quali può realizzarsi il delitt in esame, ed esercita anche, rispetto alle altre, un ruolo di chiusura improntato all’esigenza di sanzionare ogni comportamento contrassegnato dalla direzione e
dall’attitudine a ledere l’interesse tutelato, che è quello alla conservazione del vincol di natura privatistica apposto su determinati beni, in funzione del corretto conseguimento delle finalità la cui attuazione esso specificamente viene a presidiare. Sotto tale profilo, pertanto, si è ritenuta rilevante ogni attività idonea a rendere n solo impossibile, ma anche semplicemente più difficoltosa la concreta attuazione delle pretese, delle facoltà e dei diritti il cui pieno soddisfacimento l’ordinamento giuridic intende in tal guisa tutelare (cfr. Sez. 6, n. 49895 del 03/12/2009, dep. 30/12/2009, COGNOME, Rv. 245543; Sez. 6, n. 4312 del 07/02/1985, COGNOME, Rv. 169048; Sez. 6, n, 179 del 02/10/1984, dep. 1985, COGNOME, Rv. 167317). Ne consegue che il reato di sottrazione di cose sequestrate o pignorate sussiste ogni qual volta si ponga in essere un’azione diretta ad eludere il vincolo, cioè a rendere impossibile o difficile la realizzazione delle finalità cui la cosa, per effetto dell’imposizione del vinco stesso, è rivolta, e ciò anche a prescindere dal rilievo di una materiale amotio del bene (Sez. 6, n. 4630 del 07/02/1984, Suppo, Rv. 164271).
5. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024