Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30310 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30310 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti dagli imputati:
NOME NOME, nato ad Aidone il DATA_NASCITA;
NOME, nata a Catania il DATA_NASCITA nonché
dalla Parte civile COGNOME NOME
avverso la sentenza COGNOME Corte di appello di Caltanissetta del 18/09/2023
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO gener NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso degli imputati venga dichiarato inammissibile e ch quello COGNOME parte civile sia accolto, con annullamento COGNOME sentenza impugnata con rinvi relativamente alle statuizioni civili, disponendosi altresì la correzione dell’errore mat evidenziato nel ricorso COGNOME predetta parte civile;
letta la memoria scritta depositata del difensore COGNOME Parte civile, AVV_NOTAIO nella quale ci si associa alle conclusioni del PG;
letta la memoria scritta depositata dal difensore degli imputati, AVV_NOTAIO, c ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso chiedendo che invece il ricorso COGNOME parte c
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venga dichiarato inammissibile per essere stato l’atto di appello presentato da AVV_NOTAIO – diverso da quello cui il mandato a impugnare era stato conferito – AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 18 settembre 2023 (motivazione depositata il successivo 12 dicembre), in totale riforma di quella di primo grado del Tribunale Enna che aveva dichiarato non doversi procedere per tardività COGNOME querela, ha condannato COGNOME NOME alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 51 di multa e COGNOME NOME alla pena di mesi due di reclusione ed euro 30 di multa (pena sospesa per quest’ultima), in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 388, commi 3 e 4, cod. pen., disponendo altre condanna dei predetti alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di merito a favore COGNOME p civile COGNOME NOME.
1.1. Agli imputati è contestato, la COGNOME, in qualità di legale rappresentante COGNOME soc RAGIONE_SOCIALE – condannata a pagare al creditore COGNOME NOME le somme liquidate nella sentenza COGNOME Corte di appello di Catania n. 210/2006 e nei cui confronti si è svolta la procedura esecuti – e COGNOME, in qualità di legale rappresentante COGNOME società RAGIONE_SOCIALE t esecutato, entrambi custodi giudiziali ai sensi dell’art. 521-bis cod. proc. civ., di avere sot soppresso, distrutto, disperso o deteriorato i beni di proprietà COGNOME RAGIONE_SOCIALE, oggetto di contra d’affitto in favore COGNOME società RAGIONE_SOCIALE e sottoposti a pignoramento presso terzi data 14 maggio 2010.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che deducono, in primo luogo, la tardività COGNOME querela sporta dal COGNOME, tardività – rilevano i predetti ricorrenti – corr riconosciuta dal Tribunale la cui pronuncia è stata erroneamente riformata dalla Corte di appell con motivazione fondata su un’illegittima inversione dell’onere COGNOME prova (non sono gli imputa a dovere dimostrare la tardività COGNOME querela). Con il secondo motivo eccepiscono che dall’istruttoria dibattimentale è emersa comunque l’insussistenza del reato ascritto, poiché i b in contestazione erano stati regolarmente alienati ben prima del pignoramento. Quindi, allorquando l’ufficiale giudiziario notificò l’atto di pignoramento presso terzi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 14 maggio 2010 tale società non deteneva i beni di proprietà COGNOME RAGIONE_SOCIALE; in assenza di pignoramento, non può dirsi integrata la fattispecie contestata.
Ha presentato ricorso anche la parte civile COGNOME NOME che deduce (primo motivo) che la Corte territoriale, pur avendo condannato gli imputati per il reato loro ascritto, non ha dis la conseguente condanna civile in proprio favore. Con il secondo motivo, eccepisce che la liquidazione a carico degli imputati delle spese di lite è stata disposta in misura inferiore ai m tabellari, senza alcuna motivazione sul punto. Infine, si evidenzia che la sentenza impugnata presenta un errore materiale, di cui si chiede la correzione (l’indicazione nel frontespizio
cognome dell’imputato come “COGNOME“, anziché “COGNOME“, come correttamente riportato nel capo di imputazione e nel proseguo COGNOME sentenza).
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, co d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclu come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va ribadita la decisione con la quale il Presidente COGNOME Sezione ha dichiarato inammissibile la richiesta di trattazione orale dei ricorsi, formulata dal difensore imputati. Invero, essa è stata depositata in data 24 maggio 2024 e l’art. 23, comma 8, de decreto-legge n. 137 del 2020, stabilisce che tale richiesta deve essere presentata entro termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza; pertanto la istanza ricorrenti è chiaramente tardiva.
Inammissibile è altresì la richiesta, contenuta nella memoria scritta depositata dag imputati ricorrenti in vista dell’odierna udienza, nella quale si è chiesto che il ricorso dell civile venga dichiarato inammissibile per essere stato l’atto di appello presentato da procurato – AVV_NOTAIO – diverso da quello cui il mandato a impugnare era stato conferito – AVV_NOTAIO.
2.1. Invero, dall’esame del fascicolo – che questa Corte è legittimata a effettuare, essen stata dedotta una nullità processuale (ex multis Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 dep. 05/06/2018, F., Rv. 273525 – 01) – risulta che l’atto di appello COGNOME Parte civile v sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, mentre la procura speciale per impugnare è stata rilasciata da COGNOME civile all’AVV_NOTAIO “AVV_NOTAIO del foro di Catania”. Peraltro, risult atti ora indicati che all’indirizzo riportato nella procura c’è lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e che tra i professionisti dello stesso figura anche l’AVV_NOTAIO “AVV_NOTAIO“; dunq l’indicazione errata nella procura risulta frutto di un mero errore materiale.
D’altro canto – e si tratta di profilo dirimente – gli imputati non hanno eccepito tale vi giudizio di appello. Deve dunque applicarsi il principio in base al quale non possono esser dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello a correttamente omesso di pronunciare, perchè non devolute alla sua cognizione (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632 – 01, fattispecie nella quale il motivo con cui si contesta la costituzione di parte civile del danneggiato perchè effettuata mediante richia all’imputazione e senza dedurre il diritto soggettivo leso, è stato ritenuto inammissibile RAGIONE_SOCIALE, in quanto davanti al giudice di appello tale profilo non era stato invocato). Non perspic infine, è il richiamo dei ricorrenti a una pronuncia COGNOME Sez. 2 di questa Corte (ord. n. 480 15/01/2024, Stan), che riguarda però la disciplina dell’art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. d tutto non pertinente rispetto alla questione in esame.
Ciò premesso, rileva il Collegio che il ricorso degli imputati è parzialmente fondato.
3.1. Il primo motivo – relativo alla dedotta tardività COGNOME querela – è manifestam infondato. La sentenza impugnata si è conformata al principio dettato da Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017 – dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170 – 01, secondo il quale nel delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice il termine per proporre la querela decorre dalla data in cui l’inottemperanza pervenga a conoscenza del creditore, restando a carico di ch deduce la tardività COGNOME querela la prova del difetto di tempestività COGNOME stessa. La C territoriale, con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede, ha chiarito c la piena conoscenza in capo alla Parte civile COGNOME sparizione dei beni pignorati non può far coincidere con l’accesso negativo dell’ufficiale giudiziario, potendo al più individuarsi con la in cui si è svolta l’udienza del processo esecutivo nella quale è stato esaminato, in contradditto con il difensore del creditore pignoratizio, il verbale redatto dall’addetto dell’IVG in meri mancata consegna dei beni, udienza celebrata il 20 dicembre 2016. Pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto tempestiva la querela, presentata il 16 marzo 2017.
3.2. Fondato è, invece, il secondo motivo. La sentenza di appello (pag. 3 s.) dopo avere ripercorso la vicenda civilistica nell’ambito COGNOME quale è stato disposto il pignoramento dei del debitore esecutato – la RAGIONE_SOCIALE, COGNOME – presso terzi, RAGIONE_SOCIALE COGNOME, nonc l’accertamento, in data 14 ottobre 2016, del mancato rinvenimento di detti beni, ha superato l’eccezione difensiva secondo la quale i beni oggetto del pignoramento erano già stati alienati data precedente alla notifica del relativo atto (14 maggio 2010) rilevando che la fattura del gennaio 2010 (relativa a tale alienazione) e l’estratto sul registro fatture “non hanno effic dirimente, trattandosi di copie informali, non sottoscritte e non vidimate, di atti unilateral predisposti dalla società asseritamente acquirente”.
Poiché presupposto per la giuridica configurabilità del reato è che al momento del pignoramento presso terzi i beni oggetto dello stesso fossero di proprietà del debitore esecutato la Corte di appello avrebbe dovuto accertare – con motivazione adeguata che non può fondarsi su una mera presunzione – la falsità COGNOME dedotta alienazione (e quindi COGNOME documentazione prodotta dagli imputati a sostegno COGNOME stessa sin dagli interrogatori svolti ai sensi dell’art bis cod. pen.: v. i relativi verbali e la fattura prodotti alle udienze del 14 gennaio e febbraio 2022 dinanzi al Tribunale di Enna).
Per tali ragioni si impone l’annullamento COGNOME sentenza impugnata, con rinvio ad altr Sezione COGNOME Corte di appello di Caltanissetta. Il Giudice del rinvio, ove confermi l’affermazi di penale responsabilità degli imputati, provvederà in merito alle doglianze COGNOME parte civile, risultano in astratto fondate. Infatti, a seguito dell’overturning con condanna penale degli imputati, la Corte di appello si è limitata a condannare i predetti alla rifusione delle sp favore COGNOME parte civile senza disporre però la condanna ex art. 538 cod. proc. pen. dei danni dai predetti cagionati alla medesima. In tal caso, valuterà anche la censura relativa alla somm
liquidata in merito alle spese di rappresentanza e difesa. Tale motivo, come il prtede stato precluso, ma esso è stato validamente proposto, atteso che è ammissibile il r cassazione proposto dalla parte civile avverso il capo COGNOME sentenza di condanna rel rifusione delle spese in suo favore quando sia dedotta la mancanza assoluta di motivazio statuizione per l’omessa indicazione, anche in modo sommario, dei criteri di determi adottati per la liquidazione, con riferimento ai limiti tariffari previsti dal d.m. n. per le attività difensive svolte» (Sez. 1, n. 7900 del 12/12/2019 – dep. 27/02/2020 Rv. 278474 – 01).
La Corte territoriale, infine, provvederà in ogni caso alla correzione dell’error relativo all’indicazione del cognome dell’imputato NOME.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione COGNOME C appello di Caltanissetta.
Così deciso 1’11 giugno 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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