Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10688 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10688 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;
Lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO per l’accoglimento del ricorso
Depositata in Cancelleria
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RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino con sentenza 20 gennaio 2023 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Vercelli del 24 marzo 2021 ha dichiarato prescritto il reato sub A dell’imputazione (art. 110 cod. pen. e 256, d. Igs. 152 del 2006) e rideterminato la pena nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME in mesi 9 di reclusione ed euro 150,00 di multa, ciascuno, relativamente ai reati di cui agli art. 81, 110, 334 e 349 cod. pen. (accertati il 9 febbraio 2018 ed il 7 marzo 2018).
I due imputati hanno proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2. 1. NOME COGNOME.
Violazione di legge (art. 349 cod. pen.); vizio della motivazione relativamente all’elemento soggettivo del reato. Il ricorrente non è stato nominato custode dei beni in sequestro. I beni non erano segnalati con apposito cartello di sequestro e con dei sigilli; c’era solo un cartello e l’imputato aveva mantenuto le chiavi per l’accesso dal cancello. Manca, pertanto, il dolo del reato di violazione dei sigilli.
2. Violazione di legge (art. 334 cod. pen.); carenza della motivazione relativamente alla ritenuta “proprietà” dei beni da parte del ricorrente. Per le sentenze di merito l’imputato può essere equiparato al proprietario dei beni in sequestro, con una interpretazione estensiva del concetto di proprietario (colui che abbia l’effettiva disponibilità del bene e ne sia l’effettivo utilizzatore). La disponibilit per l’imputato sarebbe relativa alla circostanza che i beni in sequestro erano custoditi nell’area della carrozzeria. La nozione di proprietario, comunque, non può essere dilatata contro il reo. Per due beni in sequestro si è trattato solo di uno spostamento non certo di un utilizzo
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degli stessi. Il ricorrente non poteva essere ritenuto proprietario, ma solo un detentore dei beni in sequestro.
NOME COGNOME. Con un unico motivo il ricorrente prospetta un vizio della motivazione (contraddittorietà e manifesta illogicità) relativamente alla mancata sospensione condizionale della pena.
Per la Corte di appello non sarebbe concedibile il beneficio in quanto il ricorrente avrebbe già fruito della sospensione condizionale in altra occasione, nell’assenza di una prognosi favorevole di recidiva.
Il precedente penale è del 2013, per porto d’armi, una contravvenzione estinta ex art. 460 cod. proc. pen. (punita con una pena di euro 15.000,00 di ammenda anche con sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria).
Hanno chiesto, pertanto, l’annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi risultano fondati, limitatamente al reato di cui all’art. 334 cod. proc. pen., inammissibili nel resto, perché manifestamente infondati.
Per il reato di cui all’art. 334 cod. pen. si deve osservare che la norma richiede nel primo comma lo scopo di favorire il proprietario e nel secondo comma la proprietà o il possesso del bene. I ricorrenti non avevano certo la disponibilità dei beni quali dominus, o reali utilizzatori: “Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro penale o amministrativo, la nozione di proprietario non coincide con quella civilistica, dovendosi intendere in senso estensivo sì da includervi anche la persona che abbia l’effettiva disponibilità del bene sottoposto al sequestro e che ne sia reale utilizzatore. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto il giudice di merito aveva omesso di verificare se l’imputato, nominato custode di un’autovettura a seguito
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di sequestro amministrativo, potesse o meno qualificarsi come proprietario del mezzo o, comunque, avesse l’effettiva disponibilità dello stesso)” (Sez. 6, Sentenza n. 22529 del 27/04/2018 Ud. (dep. 21/05/2018 ) Rv. 273387 – 01).
La sentenza, quindi deve annullarsi senza rinvio limitatamente al reato di cui all’art. 334 cod. pen. perché il fatto non sussiste (manca l’elemento oggettivo del reato) e la pena deve rideterminarsi in quella di mesi 8 di reclusione ed euro 100,00 di multa, per ciascun imputato.
Relativamente al ricorso di NOME COGNOME deve rilevarsi che il motivo, COGNOME sulla COGNOME sospensione COGNOME condizionale COGNOME della COGNOME pena, COGNOME risulta manifestamente infondato: “Il giudice non ha l’obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile per difetto dei presupposti di legge, ai sensi dell’art. 164, comma secondo, cod. pen. (Nella fattispecie la RAGIONE_SOCIALE. ha ritenuto immune da censure la sentenza che si era limitata a richiamare la circostanza di una precedente concessione del beneficio)” (Sez. 3, Sentenza n. 6573 del 22/06/2016 Ud. (dep. 13/02/2017) Rv. 268947 – 01.
Nel nostro caso, inoltre, la Corte di appello evidenzia, con motivazione adeguata e logica e con valutazione di merito insindacabile in questa sede di legittimità, la precedente condanna e la gravità della condotta quali elementi per una prognosi negativa.
Per il ricorso di NOME COGNOME la sentenza impugnata (e nello stesso ricorso in cassazione non ci sono contestazioni) evidenzia con accertamento in fatto che il ricorrente aveva ammesso di aver spostato i veicoli, infatti egli aveva le chiavi del cancello.
Comunque, “Il reato di cui all’art. 349 cod. pen., nell’ipotesi in cui i sigilli siano apposti sulla cosa o su una parte di essa allo scopo di impedire la prosecuzione illegittima di un’attività, è integrato anche dal semplice riutilizzo del bene o ripresa dell’attività illecita mediante accorgimenti idonei ad evitare la lesione dell’integrità materiale del sigillo. Fattispecie relativa al sequestro di un autolavaggio azionato senza intervenire sul quadro elettrico sul quale erano stati apposti i sigilli” (Sez. 3, Sentenza n. 7407 del 15/01/2015 Ud.,
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dep. 19/02/2015, Rv. 262424 – 01 e Sez. 3, Sentenza n. 38198 del 27/04/2017 Ud., dep. 01/08/2017, Rv. 270800 – 0).
La violazione dei sigilli mira ad impedire la violazione del vincolo di immodificabilità della res (Sez. 3, n. 19722 del 03/04/2008 – dep. 16/05/2008, Palomba, Rv. 24003701), mentre la sottrazione dei beni sottoposti a sequestro (punita ex art. 334 cod. pen.) mira ad impedire la dispersione o la sottrazione dei beni (vedi per un caso di sottrazione di bestiame in sequestro – evidentemente nell’impossibilità per la natura del bene di apposizione dei sigilli – Sez. 6, n. 37266 del 05/10/2006 – dep. 09/11/2006, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Il ricorrente aveva la disponibilità dei beni depositati in un luogo recintato e lui stesso aveva le chiavi del cancello (peraltro ammetteva di aver spostato due vetture trasportandole nella nuova sede della carrozzeria).
Il dolo è stato ritenuto dalle sentenze di merito per lo spostamento dei due veicoli e per la sparizione degli altri beni in sequestro in considerazione delle ammissioni e della circostanza che il ricorrente aveva le chiavi del cancello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 334 cod. pen. perché il fatto non sussiste rideterminando la pena in mesi otto di reclusione ed euro 100,00 di multa. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi
Così deciso il 21/12/2023