Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37634 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37634 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME, nata a Gela il’DATA_NASCITA NOME, nato a Brindisi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME, in sostituzione dell’avvocato NOME COGNOME, difensore della parte civile NOME COGNOME, che deposita nota spese e conclusioni scritte, ed insiste per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa in data 29 novembre 2021 dal Tribunale di Gela con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati condannati alla pena di mesi sei di reclusione per il reato loro in concorso ascritto
di cui all’art. 388, commi 1 e 3, cod. pen. – nella formulazione anteriore al d.lgs. 11 maggio 2018 n. 63 che, per effetto dell’interpolazione di due nuovi commi, ha ricollocato al comnna 5 la medesima previsione prima inserita al connma 3 – per avere in qualità di proprietari sottratto o comunque disperso un quantitativo imprecisato di beni mobili presenti nel magazzino nella loro disponibilità, in relazione ad un debito da loro contratto dell’importo di venticinquemila euro, nascente dalla risoluzione di una vendita con obbligo di restituzione del prezzo anticipato dal venditore COGNOME NOME, eludendo il buon esito dei precedenti accessi effettuati dall’ufficiale giudiziario presso il proprio esercizio commerciale; fatti commessi in Gela sino all’ 1 giugno 2017 (data della querela).
Tramite il proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso, articolando, in due distinti atti del tutto speculari, un unico motivo che di seguito si sintetizza.
2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla integrazione dei reati di cui all’art. 388, commi 1 e 3, cod. pen., per mancanza di prove ed erronea interpretazione della fattispecie penale contestata.
In particolare, le sentenze di primo e secondo grado non motivano in ordine alla sottrazione dei beni pignorati ma unicamente sulla dispersione dei beni non ancora sottoposti a pignoramento, avendo fatto riferimento a condotte che si assumono fraudolente, sebbene i beni pignorati siano stati regolarmente rinvenuti e sottoposti ad assegnazione al creditore pignorante nelle relative procedure esecutive.
La difesa aveva, infatti, provato per tabulas che gli unici tre pignoramenti eseguiti in data 8 aprile e 8 maggio 2018 erano relativi ai beni dati in custodia a NOME COGNOME, parente del creditore NOME COGNOME (parte civile), e sono stati assegnati dal Giudice dell’esecuzione civile al predetto creditore.
L’imputazione ha ad oggetto la sottrazione di beni pignorati con collocazione dei fatti fino alla data della querela, mentre i fatti considerati nelle sentenze si riferiscono a vicende successive.
In particolare, è stato valorizzato il fatto che nel luglio del 2017 entrambi gli imputati erano stati visti entrare nel loro negozio per prelevare della merce non sottoposta a pignoramento.
Si rappresenta, inoltre, che in data 14 luglio 2017 è stato eseguito un sequestro preventivo di merce per l’importo di venticinquennila euro, a dimostrazione che nel magazzino vi era ancora merce sufficiente a garantire il credito che era dell’importo di ventiduemila euro.
COGNOME Si deve dare atto che il difensore dei ricorrenti, dopo aver avanzato la richiesta di trattazione orale, ha rinunciato a tale richiesta, non comparendo all’udienza, depositando conclusioni scritte con cui si riporta ai motivi di ricorso.
Va solo osservato che la richiesta di discussione orale non è revocabile, con conseguente inefficacia della rinuncia alla trattazione orale che non modifica il rito prescelto, considerato che una volta instaurato il rito nelle forme della discussione orale, tutte le parti processuali hanno acquisito il diritto a che l’udienza si svolga nelle forme della trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
Agli imputati è stata attribuita e contestata una condotta volta a sottrarre non già i beni oggetto di pignoramento, ma ad eludere i futuri pignoramenti, ancora da compiersi, rapportati alle diverse e progressive scadenze degli assegni postdatati versati al creditore a garanzia del credito, posti a fondamento degli atti di precetto per dare corso a distinte e plurime procedure esecutive.
Tale condotta non è prevista dalla legge come reato.
L’elusione degli obblighi in corso di accertamento di cui al primo comma dell’art. 388 cod.pen. si riferisce esclusivamente e tassativamente alla pendenza di una azione giudiziaria.
Con il primo comma si puniscono, infatti, i comportamenti destinati a precostituire una situazione di ineseguibilità della decisione giudiziaria definitiva, estendendo esplicitamente la tutela anche agli obblighi “dei quali è in corso l’accertamento dinanzi l’Autorità giudiziaria”, ma pur sempre subordinatamente alla emissione di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria che costituisca il presupposto dell’ingiunzione da eseguire.
Nella fattispecie in esame il titolo esecutivo è costituito non da un provvedimento giudiziario, ma da assegni bancari che venivano azionati con il precetto alla data della loro scadenza.
Sulla base della pacifica ricostruzione dei fatti è emerso, infatti, che dopo i primi tre pignoramenti eseguiti nei mesi di aprile e maggio 2017, il creditore ha notato che i debitori, prima della scadenza degli ulteriori assegni e, dunque, prima che venissero azionati i relativi pignoramenti, stavano asportando dal proprio magazzino dei beni diversi da quelli già pignorati e affidati al custode giudiziario.
Pertanto, rispetto a tale pacifica ricostruzione dei fatti, prescindendo dal carattere fraudolento o meno di tali condotte, manca innanzitutto il provvedimento dell’autorità giudiziaria che costituisce il primo presupposto per la configurabilità
dell’ipotesi di reato prevista dal comma 1 dell’art. 388 cod. pen. che punisce la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
Infatti, la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 388 cod. pen. non punisce qualunque elusione delle pretese creditorie, che trovano tutela nei rimedi approntati dal codice civile e di procedura civile, ma solo le condotte volte ad eludere le decisioni adottate dall’autorità giudiziaria.
Tanto meno è configurabile il reato di sottrazione di beni pignorati di cui al comma 5 dell’art. 388 cod. pen. (in cui è stato trasfuso il comma 3 dopo la introduzione dei due nuovi commi introdotti dal d.lgs. 11 maggio 2018 n. 63), essendo del tutto carente il presupposto del pignoramento.
La COGNOME giurisprudenza COGNOME richiamata COGNOME nella COGNOME sentenza COGNOME di COGNOME appello (Sez. 6, n. 16495 del 04/02/2020, Picerno, Rv. 278964) non è pertinente al caso perché si riferisce alla diversa questione della rilevanza agli effetti penali della ingiunzione emessa da parte dell’ufficiale giudiziario ex art. 492 cod. proc. civ. di astenersi dal sottrarre all’espropriazione i beni pignorati, prima che siano perfezionate le ulteriori formalità che l’ordinamento processuale civile prescrive ai fini della validità ed efficacia del pignoramento, mentre nella fattispecie in esame manca del tutto il pignoramento dei beni oggetto delle condotte fraudolenti.
Esclusa la sussistenza di un tale presupposto, risulta evidente, sulla base dello stesso accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata, l’insussistenza del reato contestato.
Pertanto, in applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, in assenza di ulteriori elementi di prova da valutare, desumibile dall’analisi delle due decisioni di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2024
Il Co COGNOME ere estensore COGNOME
Il Pre idente