Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8525 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8525 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FRANCAVILLA FONTANA il 28/07/1973
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all’art. 334 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, per un verso, costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, per altro verso, reiterativi dei motivi di appello ai quali la sentenza impugnata ha dato adeguata risposta.
In particolare, con il primo motivo si intende proporre una, non consentita, diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quanto congruamente indicato dai Giudici di merito; invero, la Corte di appello ha confermato la responsabilità dell’imputato sulla base dell’individuazione del predetto come reale proprietario del mezzo, sequestrato al di lui figlio, alla luce della circostanza che COGNOME accettò la nomina come custode del mezzo, sottoscrivendo il relativo verbale, senza nulla eccepire, e che, ugualmente, all’atto della ricezione del provvedimento di confisca del mezzo non manifestò agli operanti la sua estraneità alla titolarità del mezzo, indicando ai predetti il luogo ove il motociclo si sarebbe trovato (e dove, invece, non venne più rinvenuto); la motivazione della Corte territoriale è dunque conforme al principio secondo cui per la punibilità del reato previsto dall’art. 334 cod. pen. è richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza del vincolo giudiziario che grava sul bene e nella volontà di compiere atti contrari ai doveri di custodia, in modo tale da impedire i controlli sul bene o l’esercizio dell’azione esecutiva (Sez. 6, n. 25756 del 09/02/2017, Kirov, Rv. 270483 01).
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, con il quale si eccepisce la rilevanza solo amministrativa del fatto, sulla base della sentenza delle Sezioni Unite “COGNOME“; come esattamente rilevato dalla Corte di appello, in detta pronuncia (n. 1963 del 28/10/2010 – dep. 21/01/2011, Rv. 248721 – 01) si è statuito che la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 213 cod. strada, non integra l’art. 334 cod. pen., ma solo l’illecito amministrativo previsto dal quarto comma dell’art. 213 cit.; alla luce di questa sentenza, si è
dunque precisato che il concorso apparente di norme tra le previsioni di cui all’art. 334 cod. pen. e di cui all’art. 213, comma quarto, cod. strada, con conseguente applicazione al responsabile della sola sanzione amministrativa prevista dal codice della strada, ricorre esclusivamente se la sottrazione del veicolo sottoposto a sequestro è stata realizzata mediante la circolazione dello stesso, mentre, quando tale sottrazione è realizzata con modalità diverse dalla diretta circolazione del mezzo su di una strada, è configurabile la fattispecie prevista dall’art. 334 cod. pen. (Sez. 6, n. 18423 del 10/04/2014, Pg in proc. COGNOME, Rv. 260892 – 01); situazione, quest’ultima, che ricorre nella specie, considerato che il mezzo oggetto del sequestro amministrativo non è stato più rinvenuto.
3. Anche il terzo Motivo – con il quale si censura la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. – è inammissibile; dalla sentenza di appello (pag. 1) non risulta che tale profilo fosse stato oggetto di motivo di appello e sul punto nulla ha eccepito il ricorrente. Trova quindi applicazione il principio secondo cui in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 7/10/2021 – dep. 10/02/2022, COGNOME, Rv. 282773 – 01).
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025