Sottoscrizione Ricorso Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale nella procedura penale: la corretta sottoscrizione ricorso cassazione è un requisito di ammissibilità non derogabile. La Suprema Corte ha chiarito che, dopo le modifiche legislative del 2017, l’imputato non può più firmare personalmente il ricorso, anche se la sua firma è autenticata dal difensore. Vediamo insieme i dettagli del caso e le importanti implicazioni di questa decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di ricettazione (art. 648 del codice penale), confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per cassazione.
Tuttavia, l’atto di ricorso veniva redatto e firmato personalmente dall’imputato stesso. In calce al documento, il suo difensore apponeva la propria firma unicamente per autenticare quella del proprio assistito. L’unico motivo di ricorso sollevato riguardava la presunta omessa valutazione, da parte della Corte d’Appello, delle condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Sottoscrizione del Ricorso
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso con una procedura semplificata (de plano) e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione sollevata dall’imputato, ma si è fermata a un controllo preliminare di natura formale: la validità della sottoscrizione dell’atto.
La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse irrimediabilmente viziato perché privo della firma del difensore, unico soggetto legittimato a proporlo.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione degli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 (nota come Riforma Orlando). La Corte ha sottolineato come questa riforma abbia introdotto un requisito di ammissibilità specifico e inderogabile per il ricorso in Cassazione.
La nuova normativa stabilisce che l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. Non è più sufficiente, quindi, che il ricorso sia firmato dalla parte personalmente. La firma del difensore non serve più solo ad autenticare quella del cliente, ma è l’elemento che conferisce validità all’atto stesso.
Questa regola mira a garantire un elevato livello di tecnicismo e professionalità nel giudizio di legittimità, che è finalizzato al controllo della corretta applicazione della legge e non a una nuova valutazione dei fatti. La sottoscrizione da parte di un avvocato specializzato è vista dal legislatore come una garanzia di qualità e pertinenza dei motivi di ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento ormai consolidato e serve da monito per tutti gli operatori del diritto e per gli stessi imputati. Le formalità procedurali, specialmente in un ambito tecnico come il giudizio di Cassazione, non sono meri orpelli, ma requisiti sostanziali la cui violazione porta a conseguenze drastiche come l’inammissibilità del ricorso.
Per un imputato, ciò significa che la sentenza di condanna diventa definitiva senza che la Suprema Corte abbia nemmeno potuto esaminare le ragioni della doglianza. La scelta di un difensore abilitato al patrocinio superiore e l’affidamento a quest’ultimo della redazione e sottoscrizione ricorso cassazione non sono opzioni, ma un passaggio obbligato per poter accedere al terzo grado di giudizio.
Un imputato può firmare personalmente il ricorso per cassazione?
No. A seguito della riforma legislativa del 2017 (legge n. 103/2017), il ricorso per cassazione in materia penale deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Cosa succede se il ricorso è firmato dall’imputato ma il difensore ne autentica la firma?
Il ricorso è comunque inammissibile. La legge non richiede che il difensore si limiti ad autenticare la firma del cliente, ma esige che sia lo stesso difensore a sottoscrivere l’atto, assumendosene la paternità tecnica e giuridica.
Qual è la conseguenza principale di un ricorso per cassazione non sottoscritto correttamente?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il merito delle questioni sollevate e rende definitiva la sentenza di condanna impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22528 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 22528 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di Marchiotto NOMECOGNOME nato a Villafranca di Verona il 11/05/1976 – CUI CODICE_FISCALE avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Venezia ha conferma la sentenza del Tribunale di Verona in data 5 ottobre 2022, nei confronti di Marchiotto in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione – sottoscritto d parte personalmente, con autentica del difensore in calce – deducendo un uni motivo di ricorso, con cui lamenta l’omessa valutazione da parte della Co appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, poiché non può essere proposto dalla p personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 61 proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a
inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di ca resta peraltro irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio
autentica della sottoscrizione, la quale non attribuisce al difensore la dell’atto stesso (cfr. Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 28147
in tema di delega al deposito dell’atto).
4. Il procedimento, pertanto, deve essere definito senza formali procedura, ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle s processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della
delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
ammende.
Così deciso 1’8 maggio 2025.