Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22528 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 22528 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Villafranca di Verona il DATA_NASCITA – NUMERO_DOCUMENTO avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Venezia ha conferma la sentenza del Tribunale di Verona in data 5 ottobre 2022, nei confronti di COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione – sottoscritto d parte personalmente, con autentica del difensore in calce – deducendo un uni motivo di ricorso, con cui lamenta l’omessa valutazione da parte della Co appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, poiché non può essere proposto dalla p personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 61 proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a
inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di ca resta peraltro irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio
autentica della sottoscrizione, la quale non attribuisce al difensore la dell’atto stesso (cfr. Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 28147
in tema di delega al deposito dell’atto).
4. Il procedimento, pertanto, deve essere definito senza formali procedura, ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle s processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della
delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
ammende.
Così deciso 1’8 maggio 2025.