Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5624 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5624 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza in data 28/04/2025 la Corte di appello di Salerno dichiarava inammissibile l’appello proposto dal difensore dell’imputato COGNOME NOME avverso la sentenza in data 21/10/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale il predetto era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 44 lett b), 64,71,65,72, 93,95 d.P.R. n. 380/2001 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato; La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’appello proposto a mezzo EMAIL perché privo della sottoscrizione digitale del difensore dell’imputato (a nulla rilevando la sottoscrizione digitale da parte di altro avvocato privo di formale investitura fiduciaria da parte dell’imputato e, dunque, privo di legittimazione ad impugnare), in linea con il principio di diritto, secondo cui, in tema di impugnazioni proposte nel periodo transitorio di cui all’art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è inammissibile, ai sensi del comma 7 del citato articolo, l’impugnazione proposta dal difensore con atto in formato digitale, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, sprovvisto della prescritta sottoscrizione digitale dello stesso difensore (Sez.6, n. 15672 del 13/03/2024, Rv.286302 – 01; Sez.4, n. 48545 del 25/10/2023, Rv.285571 – 01).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso, 30/01/2026