Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4333 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4333 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a PESCIA il 11/07/1990
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE avverso l’ordinanza de! 06/09p0 9 4 dP!!A CORTE D’APPELL O n nT FIRENZE Visti gli atti, i provvedimenti impugnati e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorso avverso l’ordinanza 06/09/2024 e il rigetto del ricorso avverso la sentenza del ‘n/11/20 9 3;
udito il difensore, avv. COGNOME del foro di Prato, che si riporta ai motivi dei ricorsi e insiste per i’accoaiimento deaii stessi.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 23 novembre 2023, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della riPricinno GLYPH n! IP nrocco il Tribu nale di Firenze . ha ritenuto COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011 (cap
e del reato di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, n. 2 cod. pen. (capo b concesse ie attenuanti aeneriche e Vattenuante di cui aiVart 62, n. 2 cod. pen. ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, lo ha condannato alla pena di ai ustizi a.
Avverso tale sentenza COGNOME ha proposto ricorso per cassazione formulando tre motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica riol fattr , come furto consumato, anziché come tentativo. La Corte territoriale aveva riconosciuto che la condotta dell’imputato, il quale s era introdotto nell’abitazione della persona offesa ove si era impossessato dell somma di denaro ivi custodita, era stata ripresa dalle telecamere ivi installate seguita “da remoto”, tramite il proprio telefono cellulare, dalla stessa person offesa. La sentenza impugnata aveva, tuttavia, omesso di rilevare che proprio tale monitoraggio aveva consentito di avvisare i Carabinieri, i quali erano prontamente intervenuti, arrestando l’imputato mentre, insieme ad altro soggetto rimasto ígnoto, stava uscendo dall’abitazione. Tale circostanza, secondo il ricorrente, attesterebbe che egli era stato sorpreso mentre non aveva ancora ottenuto la signoria sulle cose trafugate sicché la condotta integrava solo gli estremi de tentativo di furto.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di contraddittorietà della motivazione. In modo illogico la sentenza impugnata avrebbe affermato che la persona riffiric.m non aveva esercitato un nrvhnro di rrintrrdln su g li oggetti prelevati dall’imputato, mentre in realtà ella aveva seguito l’azione furtiva attraverso telecamere collegate al proprio telefono cellulare.
2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di illogicità della motivazione in quanto la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la circostanza attenuante de risarcimento dei danno e le circostanze attenuanti aeneriche, non ie ha poi ritenute prevalenti sull’aggravante contestata.
Con distinto ricorso, NOME COGNOME ha impugnato l’ordinanza in data 6 settembre 2024, con cui la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato l’inammissibilità del suddetto ricorso, in quanto il medesimo, depositato in via telematica a mezzo PEC, risultava privo della firma digitale del proponente, e ha di conseguenza disposto l’esecutività della sentenza impugnata.
Con l’unica censura, l’imputato denuncia il vizio di motivazione sostenendo che il ricorso recava firma digitale codificata del difensore nella prima pagina in altro a destra, firma il cui certificato era attivo e non scaduto. Tale sottoscrizi era immediatamente visibile ad occhio nudo e il ricorso era stato inviato al corretto
indirizzo di posta elettronica, come attestato dalla ricevuta di consegna. ricorrente denuncia, altresì, la mancanza di motivazione, dal momento che l’ordinanza impugnata non spiegava i motivi per cui il ricorso non risultava firmato al sistema in dotazione alla cancelleria.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso avverso l’ordinanza 06/09/2024 e il riaetto del ricorso avverso l sentenza del 23/11/2023.
Considerato in diritto
Occorre in via preliminare affrontare la questione, prospettata dal difensore dell’imputato nel corso della discussione orale, concernente la rilevanza del ricorso depositato in modalità cartacea avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze in data 23 novembre 2023 successivamente alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta in via telematica avverso la medesima pronuncia.
Alla data di proposizione del ricorso, il deposito telematico degli atti er regolato dall’art. 87-bis, dias. 10 ottobre 2022, n. 150. Nelle more dei pien funzionamento del portale telematico, disciplinato dal D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, concernente il deposito telematico degli atti penali, alla cui integrale entra in vigore conseguirà il progressivo abbandono degli altri canali di deposito, il cita art. 87-bis (sulla falsariga della disciplina dettata per l’emergenza Covid 19 dall’a 24, d.l. n. 137 del 2020) consente il deposito telematico con valore legale di att documenti e istanze, da effettuare «mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale deali indirizzi elettronici d all’art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbra 2011 n. 44», purché effettuato presso gli uffici di posta elettronica certificata de uffici giudiziari destinatari indicati in apposito provvedimento del Direttor generale per i sistemi informativi automatizzati pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.
Tra gli atti per cui è consentita tale modalità di deposito rientrano anche gl atti di impugnazione (comma 3). In tal caso l’atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale.
Il comma 7 dell’art. 87-bis individua le specifiche ipotesi di inammissibilità deii’impuanazione depositata teiematicamente le quali si aaaiunaono a quelle indicate dall’art. 591 cod. proc. pen. Esse ricorrono: a) quando l’atto impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente ne registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1; c) quando l’atto trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secon quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di po elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello.
In tali casi, il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione della decisione impugnata.
2.1. La modalità telematica di deposito è consentita in alternativa a quella ordinaria fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti, previsti dall’art. 87, d.lgs. n. 150 del 2022, con cui saranno definiti i profili t di tale modalità. Detta disposizione, al comma 4, stabilisce che sino a quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei suddetti regolamenti, continuano ad applicarsi, nel testo viaente al momento dell’entrata in vigore del decreto, le disposizioni concernenti il deposito cartaceo degli att Correlativamente, l’entrata in vigore dell’art. 111-bis cod. proc. pen. (introdot dal d.lgs. n. 150 del 2022), che ha disposto l’esclusività della modalità telemati (salve le eccezioni di cui ai commi 3 e 4), è stata differita al quindicesimo giorn successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, oppure al diverso termine di transizione al nuovo regime di deposito eventualmente previsto dal regolamento di cui ai comma 3.
Dalle richiamate disposizioni emerge che durante la fase transitoria, le diverse modalità di deposito degli atti di impugnazione, cartacea ovvero telematica, devono ritenersi tra loro alternative. Ne consegue che, una volta che il difensore abbia optato per il deposito telematico e il giudice si sia pronunciato ravvisando una causa di inammissibilità, il potere impugnatorio della parte deve intendersi consumato, senza che sia consentito di ricorrere alla modalità alternativa.
A ritenere diversamente ; ammettendo che il difensore possa depositare secondo le forme ordinarie il ricorso già proposto in via telematica che sia stat
dichiarato inammissibile, si verrebbe a configurare una sorta di anomala ipotesi di rimessione in termini ai di fuori dei casi consentiti dai legislatore.
2.2. Alla luce di tali considerazioni, nella specie l’unico atto di impugnazion proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze in data 23 novembre 2023 deve ritenersi quello presentato in via telematica e dichiarato inammissibile dalla medesima Corte territoriale con ordinanza 6 settembre 2024, in quanto ritenuto privo di sottoscrizione digitale.
Tale conclusione comporta la necessità di esaminare, innanzitutto, il ricorso proposto avverso tale ultimo provvedimento.
3.1. Dagli atti del fascicolo processuale – cui questa Corte ha accesso in ragione in ragione della natura processuale della censura proposta – risulta l presenza di un’attestazione della cancelleria del giudice territoriale nella quale dà atto che «il file contenente il ricorso per cassazione non contiene firme»; a ta attestazione sono allegate le stampe video della verifica effettuata con programma “Firma OK” e con il programma “ArubaSign”.
Il ricorrente sostiene che la firma digitale era stata apposta al ricorso, com risultava dalla copia cartacea del medesimo, la quale recava la coccarda attestante l’apposizione della sottoscrizione digitale.
3.2. Preliminarmente si rileva che, benché l’ordinanza impugnata faccia riferimento all’art. 24, d.l. n. 137 del 2020, nella specie – come sopra detto – tr applicazione l’art. art. 87-bis, d.lgs. n. 150 del 2022. Tuttavia, per quanto ril in questa sede, la disciplina recata dalle due disposizioni è sostanzialmente analoga.
Si è già rilevato che l’art. 87-bis, d.lgs. n. 150 del 2022 consente il deposi telematico degli atti di impugnazione, stabilendo al comma 4 che essi devono essere sottoscritti digitalmente «secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati» e devono contenere «la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica pe immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale». L’atto di impugnazione deve essere inviato tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, «con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate» (comma 4).
Il Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia ha emanato il provvedimento attuativo in data 9/11/2020, il quale contiene l’individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari d depositi di cui all’art. 24, comma 4, del d.l. n. 137 del 2020, e le specifiche tecni relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio, stabilendo che «L’
del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso ali uffici aiudiziari indicati neira rispetta i seguenti requisiti: è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di gin dnrigm , ..ntrì toctigio, Cfl7 rctr,7irni p4 , r Inpor7irmi rii I7irun’2′ copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata».
L’art. 12 del provvedimento 16/04/2014 (sostituito dall’art. 15 del provvedimento in data 02/08/2024, efficace a decorrere dal 30 settembre 2024) individua le specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1 dei decreto dei Ministro della giustizia 21/02/2011 n. 44 (recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e ru3 1 tecnologie dell’informazione e della comunicazione). delle
In particolare, stabilisce che l’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta seguenti requisiti: «a) è in formato PDF; b) è privo di elementi attivi; c) è ottenu da una trasformazione di un documento testuale ; senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia dì parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata estern secondo la struttura riportata ai commi seguenti; e) è corredato da un file i formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell’Allegato 5; e è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata».
Dispone, inoltre, che la struttura dei documento firmato «è PAcIES-BES (o PAdEc Part 3) o CAdES-BES; certificato di firma è inserito nella busta crittografica; è fatto divieto di inserire nella busta crittografica le informazion revoca riguardanti il certificato del firmatario. La modalità di apposizione dell firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo “firme multip indipendenti” o parallele, e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, io stesso documento (o contenuto della busta). L’ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e un’alterazione dell’ordinamento delle firme non pregiudica la validità della busta crittografica; ne caso del formato CAdES il file generato si presenta con un’unica estensione p7m». Tale meccanismo è valido sia per l’apposizione di una firma singola che per l’apposizione di firme multiple.
3.3. Il comma 7, lett. a) dell’art. 87-bis, d.lgs. n. 150 del 2022 stabilisce la mancanza di sottoscrizione digitale dell’atto di impugnazione costituisce causa di inammissibilità dello stesso.
A tal fine, la giurisprudenza di legittimità (formatasi nella vigenza dell disciplina dettata per l’emergenza Covid 19 dall’art. 24, d.l. n. 137 del 202 distingue le ipotesi di mera irregolarità della sottoscrizione da quelle di mancanz della stessa.
4.1. In ossequio al carattere tassativo delle cause di inammissibilità e a principio di stretta interpretazione delle stesse, si è affermato che l’ipote inammissibilità per mancata sottoscrizione digitale dell’atto di impugnazione da parte del difensore non si estende al caso in cui la sottoscrizione risulti irregol (Sez. 5, n. 24953 del 10/5/2021, Garda Genesis De Iesus, Rv. 281414). Si è pertanto ritenuto che non costituisce causa d’inammissibilità dell’impugnazione la qualificazione, da parte del sistema informatico in dotazione all’ufficio giudiziari della firma digitale apposta dal difensore come non valida, in ragione del mancato utilizzo di uno specifico “software” (nella specie “RAGIONE_SOCIALE“, essendo stato l’att sottoscritto col sistema “Pades-bes”), posto che la verifica della validità del sottoscrizione deve prescindere dalle caratteristiche del “software” impiegato per aeneraria e, parallelamente, per condurre la stessa operazione di verifica (Sez. 2 n. 32627 del 15/06/2022, COGNOME, Rv. 283844 – 01).
Si è inoltre affermato che, poiché l’art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137 del 2020 prevede cause tassative di inammissibilità, tra le quali è compresa unicamente la mancanza della sottoscrizione dell’atto di impugnazione da parte del difensore, di cui alla lett. a) di tale disposizione, non costituisce caus inammissibilità dell’impugnazione di un provvedimento cautelare la mera irregolarità della sottoscrizione digitate (Sez. 5, n. 22992 del 28/04/2022, Truzzi Rv. 283399 – 01, la quale ha affermato il principio in fattispecie in cui la firm seppur apposta, non era riconosciuta come valida dal sistema di verifica dell’ufficio giudiziario destinatario, con esito di “certificato non attendibile”).
Questa Corte ha, altresì, precisato che costituisce un’ipotesi di mancanza di sottoscrizione, e non di mera irregolarità della stessa, il caso del ricorso cassazione sottoscritto con firma digitale corredata da un certificato elettronic scaduto, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione ex art. 24, comma 6sexies, lett. a), d.l. n. 137 del 2020. Ciò in quanto l’art. 24, comma 4-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) equipara l’apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata, basata su un certificato elettronico scaduto, alla mancat sottoscrizione (Sez. F, n. 45316 del 10/08/2023, COGNOME, Rv. 285532 – 01).
4.2. Con riguardo all’ipotesi di sottoscrizione mancante le pronunce della giurisprudenza di legittimità non paiono univoche.
In ordine temporale, va innanzitutto richiamata Sez. 1, n. 2784 del 20/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282490 – 01, secondo la quale, in tema di
impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da COVID-19, non costituisce causa d’inammissibiiità deirappeiio la mancata riievazione, da parte del programma informatico in dotazione dell’ufficio giudiziario, della firma digitale apposta dal difensore con il sistema CAdES sull’atto in formato “pdf” trasmesso a mezzo PEC. In quel caso, si era rilevato che «il difensore dell’indagato aveva inoltrato la sua richiesta all’indirizzo PEC, inviando un ‘file’ firma digitalmente come attestato dall’estensione “p7m” che identifica le firme digitali eseguite con il sistema CAdES ricevendo l’attestazione di ricezione notoriamente utilizzata per indicare che il documento in pdf è munito della predetta firma digitale». Si è inoltre escluso che potesse avere rilevanza la circostanza che la segreteria del Tribunale avesse stampato il file pdf ed avesse rilevato l’assenz della sottoscrizione digitale, in quanto «è ben possibile che il ‘file’ sia stato da un programma informatico che non ha rilevato l’esistenza di quella firma digitale in formato ‘CAdES’ che, come detto, dalla ‘mali’ trasmessa risulta aver qualificato il ‘file’ in pdf trasmesso in allegato».
Diversa la valutazione espressa da Sez. 6, n. 34099 del 03/072023, P., (non massimata) in ipotesi in cui il funzionario di cancelleria aveva attestato che il f contenente l’atto di appello proveniente dall’indirizzo PEC del difensore non risultava firmato digitalmente, mentre era stata contestualmente accertata la presenza della firma sul mandato conferito dal ricorrente al difensore.
Pur a fronte di tali dati contraddittori, la pronuncia richiamata ha escluso l possibilità di applicare il principio del favor impugnationís sulla base di argomentazioni di ordine sostanziale, ritenendo che queste non possano «certo spingersi sino al punto di sterilizzare le tassative disposizioni che censurano co l’inammissibilità il mancato rispetto della disciplina in ordine alla necessar presenza della firma digitale che regola la trasmissione delle impugnazioni i cui requisiti di forma sovraintendono alla tutela della certezza della provenienza dell’atto dal suo autore non diversamente declinabile».
Due più recenti sentenze, entrambe non massimate, hanno invece valorizzato la portata del richiamato principio del favor impuanationis.
Sez. 3, n. 10470 del 07/03/2024, S., ha esaminato l’ipotesi in cui l’atto d impugnazione era stato ritenuto privo di valida sottoscrizione digitale del difensore, in quanto la sottoscrizione apposta non era stata riconosciuta dal sistema a seguito di verifica eseguita dalla cancelleria mediante il software RAGIONE_SOCIALE. La Corte ha osservato che l’art. 24, comma 6-sexies, lett. a), d.l. n 137 del 2020 prevede la sanzione dell’inammissibilità quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto dioitalmente dal difensore, ma non tipizza le modalità di sottoscrizione digitale consentite. Ha pertanto affermato che «anche in ragione del principio del favor impugnatíonis, la causa di inammissibilità
dell’impugnazione di cui alla lett. a) dell’art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, ricorre solo quando deve escludersi che ratto di impugnazione sia stato sottoscritto digitatmente, mentre è indifferente il sistema prescelto per effettuare la sottoscrizione digita se la stessa sia stata apposta».
Esaminando una fattispecie analoga a quella ci occupa, Sez. 4, n. 34784 del 10/09/2024, COGNOME (non massimata) ha ritenuto che il ricorso per cassazione in formato telematico, benché non riconosciuto dal sistema di verifica della cancelleria, non può essere dichiarato inammissibile se vi sono elementi qualificanti che attestano la paternità certa dell’atto processuale. Nella specie, cui il file recante l’atto di impugnazione secondo il software di verifica risulta “non firmato”, la Corte ha evidenziato la documentata presenza del logo contenente la firma digitale nei documenti visualizzati sul computer del difensore, la provenienza da un indirizzo PEC certificato del difensore e la presenza di firme digitali riconosciute su altri documenti allegati allo stesso invio, tra cui la proc speciale. Si è pertanto ritenuto che tali elementi evidenziassero un quadro indiziario idoneo a porre in dubbio l’effettiva mancanza della sottoscrizione digitale, e che, pertanto, non poteva affermarsi con certezza che si fosse verificat la causa di inammissibilità prevista dall’art. 87 bis, comma 7, lett. a), d.lgs. n. del 2022, sicché, in tale situazione, il principio del favor impugnationis imponeva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’impugnazione.
5. Ritiene il Collegio che tale soluzione debba essere condivisa.
5.1. Le disposizioni che disciplinano il deposito telematico degli atti d impugnazione individuano una serie di requisiti tecnici volti a garantire la provenienza degli atti medesimi, l’originalità e la completezza degli stessi. Tal requisiti sono invero «posti a presidio del rispetto delle garanzie sostanziali che normativa processuale deve assicurare alla valenza processuale dell’atto informatico di parte trasmesso mediante la posta elettronica certificata. Il difet o l’irregolarità della certificazione informatica della riferibilità dell’atto al suo autore (firma digitale), della provenienza dell’atto da detto soggetto (intestazione del casella PEC), della abilitazione del difensore (presenza nel REG.IND.E. – registro informatico degli indirizzi elettronici), della riferibilità all’ufficio giudiziario casella di destinazione (provvedimento dirigenziale contenente l’elenco degli indirizzi elettronici degli uffici giudiziari abilitati), della completa e integrità atti inviati (firma digitale degli allegati), non pongono soltanto in dubbio l’idonei dell’atto al raggiungimento dello scopo processuale che la legge gli affida, ma ne determinano l’inesistenza giuridica. Tali carenze o vizi vulnerano, infatti, la stes
esistenza dell’atto creato e spedito in forme diverse da quelle stabilite da normativa emergenziale che introduce una deroga, da interpretarsi quindi in senso restrittivo rispetto alle ordinarie regole processuali in ragione dell’eccezional delle condizioni che ne hanno giustificato l’adozione, ai normali schemi formali di proposizione dell’impugnazione, sicché può affermarsi che l’impugnazione che difetti di detti specifici requisiti non viene di fatto ad esistenza». Tuttav correlativamente, la medesima sentenza ha affermato che soltanto l’accertata carenza di tali requisiti essenziali di esistenza dell’atto di impugnazione p giustificare la sanzione dell’inammissibilità. (Sez. 1, n. 41098 del 15/10/2021 COGNOME, Rv. 282151 – 01). In definitiva, la gravità delle conseguenze connesse al ricorrere di tali vizi, ne impone il rigoroso accertamento.
5.2. Nella specie, pur a fronte di una pluralità di elementi contraddittori, ta verifica non vi è stata. In particolare, da un lato, il mancato riconoscimento, parte dei sistemi di verifica utilizzati dalla cancelleria, della firma digitale app sul ricorso e, dall’altro, la presenza sulla copia cartacea del ricorso del l contenente la firma digitale, il riconoscimento della firma digitale apposta sull procura speciale allegata al ricorso, la provenienza di tali atti dalla PEC d difensore non consentivano di affermare con certezza che si versasse in un’ipotesi di firma mancante, e non, piuttosto, che vi fosse un problema di rilevazione, da parte del programma in dotazione all’ufficio giudiziario, della firma digitale. I presenza di tali contraddizioni, di una disciplina tecnica ancora in divenire e da una situazione di “assestamento” dei sistemi telematici di deposito degli atti penali, Corte territoriale si è limitata a recepire le indicazioni della cancelleria, omette di effettuare ogni accertamento in ordine alla effettiva carenza di sottoscrizion digitale dell’atto.
5.3. In tale situazione si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze in data 23 novembre 2023, cui consegue la revoca della dichiarazione di esecutività della medesima sentenza.
Deve a questo punto essere esaminato il ricorso proposto dal COGNOME avverso tale pronuncia. Esso è nel suo complesso infondato per le ragioni di seguito specificate.
I primi due motivi di ricorso, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.
7.1. Secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del individuazione del momento della consumazione del delitto di furto, «il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato
consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva» (Sez. 5, n.26749 del 11/04/2016, COGNOME, Rv. 267266), di tal che «risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo dell sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervent dell’avente diritto o della polizia» (Sez. 5, n.7704 del 05/05/1993, Gallo, Rv 194483. V., altresì, Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278 – 01).
7.2. Ai fini della configurazione dell’autonoma disponibilità della cosa, che segna il momento acquisitivo a cui l’impossessamento è funzionale, è sufficiente che l’agente abbia conseguito anche solo momentaneamente l’esclusiva signoria di fatto sul bene, in quanto assume rilievo decisivo la effettiva concretizzazion del rischio di definitiva dispersione dello stesso, anche se questa non si sia, fatto, realizzata per l’intervento di fattori causali successivi ed autonomi. In a termini, la fattispecie si realizza in forma consumata, solo quando l’agent acquisisce l’autonoma disponibilità della cosa sottratta, e il soggetto passivo del reato ne perde la detenzione.
In tale prospettiva assumono rilevanza le misure di vigilanza e controllo rispetto all’adozione di immediate iniziative contenitive, le quali possono di fat escludere il conseguimento, da parte dell’agente, di una signoria autonoma sul bene, e che determinano l’arrestarsi della condotta alla fase del tentativo.
Le Sezioni unite di questa Corte, pronunciandosi in fattispecie di furto in supermercato, hanno affermato che «il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offes (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell’ordine presenti in loco sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela dell detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l’agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfe di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo» (Sez. U, n. 52117 de 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 – 01).
In sostanza, ai fini della ravvisabilità del tentativo, occorre che le caut adottate dal soggetto passivo del reato consenta un contestuale intervento impeditivo che, di fatto, precluda all’agente l’esercizio di autonomi poter dispositivi sulla cosa, escludendo ex ante il pericolo di definitiva dispersione dei bene sottratto (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, P., Rv. 274016 – 01), ovvero che consentano di interrompere l’azione criminosa nell’immediatezza.
7.3. Con riferimento al monitoraggio dell’azione da parte delle forze dell’ordine, secondo il costante avviso della giurisprudenza di legittimità, integra reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo l’impossessamento, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza. Poiché il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, l’osservazion a distanza da parte degli agenti non assume rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata poiché tale osservazione non solo non avviene ad opera della persona offesa, ma neppure impedisce il conseguimento dell’autonomo possesso della res, prima dell’arresto in flagranza (Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, COGNOME, Rv. 267266 – 01).
7.4. Nel caso in esame, correttamente i giudici del merito hanno ritenuto che ricorresse il furto nella forma consumata. Nonostante la presenza di una telecamera di sorveglianza collegata con il telefono cellulare della persona offesa, che ha consentito alla medesima di avvedersi dell’ingresso di ignoti nella sua abitazione e di avvisare le forze dell’ordine, che hanno poi operato l’arresto i flagranza dell’imputato, questi ha potuto completare l’impossessamento della refurtiva, in quanto – come chiaramente evidenziato dalla sentenza impugnata egli è stato bloccato dai Carabinieri solo dopo che era uscito dall’appartamento della persona offesa, fuggendo con addosso la refurtiva.
La circostanza che l’impossessamento della refurtiva sia avvenuto sotto il controllo a distanza della vittima non esclude la consumazione del reato dal momento che l’intervento della polizia giudiziaria, allertata dalla persona offesa, avvenuto soltanto dopo che l’imputato ne aveva conseguito – anche se soltanto per un breve lasso di tempo – il possesso, non rilevando ai fini della lesione de bene giuridico protetto qualsiasi criterio spazio- temporale (Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, cit.; Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, cit.).
La Corte territoriale ha dato puntuale conto in motivazione di tale circostanza, evidenziando come, al momento dell’arrivo dei Carabinieri, il COGNOME aveva già occultato sulla propria persona la refurtiva e si era dato alla fuga, conseguendo i tal modo l’autonoma disponibilità della refurtiva, mentre solo il suo inseguimento da parte della polizia giudiziaria ne aveva consentito l’arresto.
Tale analitica ricostruzione e la conseguente valutazione giuridica del fatto in termini di furto consumato si sottrae alle censure prospettate dal ricorrente.
Il terzo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della attenuante del risarcimento del danno in
regime di prevalenza, non è consentito in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondato.
Esso, invero, implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione di equivalenza delle circostanz si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrog in concreto. Nella specie, la sentenza impugnata ha motivato in modo esauriente in ordine agli indici giustificativi del giudizio di valenza espresso, sottolineando gravità dei fatti e la circostanza che il reato è stato commesso mentre l’imputato era sottoposto al regime di sorveglianza speciale, nonché la ritenuta sussistenza della recidiva qualificata. Trattasi di considerazioni che costituiscono espression di valutazioni discrezionali tipicamente di merito che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità, essendo nella specie sorrette da sufficiente complessiva illustrazione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza del 6.9.2024 depositata il 9.9.2024 e revocata la dichiarazione di esecutività della sentenza n. 5227/2023 impugnata rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso in Roma, il 27 novembre 2024.