Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6341 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6341 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza in data 13/07/2023 del Tribunale di Napoli Nord, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita la discussione della difesa del ricorrente, AVV_NOTAIO, che si è associato alle conclusioni della Procura generale.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 13/07/2023, il Tribunale di Napoli Nord dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui agli artt. 646, 61 n. 11 cod. pen., commesso in epoca antecedente e prossima al novembre 2018, per difetto di querela.
Avverso la predetta sentenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Veniva rilevato come l’atto di denuncia-querela presentasse due lacune: la prima, relativa alla mancata precisazione dei poteri rappresentativi dei due querelanti; la seconda, relativa alla mancanza dell’autentica di firma da parte del legale di fiducia nominato nella querela e delegato anche al formale deposito della stessa. In realtà, dalla lettura della visura camerale allegata alla querela i due firmatari risultavano avere i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per il conseguimento dell’oggetto sociale; inoltre, risultavano essere i firmatari del contratto di agenzia con l’indagato che, a più riprese, era stato messo in mora al fine di restituire quanto materialmente appreso e non” di sua proprietà. Nessuna norma, infine, prevede l’autentica da parte del difensore nominato di fiducia e delegato al deposito della querela.
Il ricorso è infondato con riferimento al secondo – assorbente – profilo di diritto dedotto.
La querela, datata 05/02/2020, formalizzata per iscritto e sporta nei confronti di NOME COGNOME nell’ambito del presente procedimento, sottoscritta dal dott. NOME COGNOME e dal dott. NOME COGNOME, nelle rispettive qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore delegato di RAGIONE_SOCIALE, risulta priva della sottoscrizione autentica prevista dall’art. 337, comma 1, cod. proc. pen. Si afferma in giurisprudenza che la querela, anche se recapitata da un incaricato del soggetto legittimato o spedita per posta in piego raccomandato, deve in ogni caso presentare la sottoscrizione autenticata (anche da una delle persone indicate dall’art. 39 disp. att. cod. proc. pen.), quand’anche tale soggetto (ipotesi, qui non ricorrente) rivesta la qualità di pubblico ufficiale (Sez. 4, n. 39064 del 03/06/2004, brio, Rv. 229956).
Fondato è, invece, il primo profilo.
L’esercizio del diritto di querela, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare (qui non ricorrente o comunque non ricavabile dagli atti), rientra fra i compiti del rappresentante legale di una società di capitali e, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, non richiede il conferimento di un apposito mandato (Sez. 6, n. 16150 del 26/04/2012, COGNOME, Rv. 252715). Nello stesso senso, si pone Sez. 2, n. 45402 del 25/09/2019, COGNOME, Rv. 277767, secondo cui il legale rappresentante di una società di capitali è legittimato, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare, sporgere la querela senza necessità di specifico e apposito mandato, in quanto titolare dei poteri di gestione e di rappresentanza per tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale e per le attività funzionali al raggiungimento degli scopi della società, rilevando, a tal fine, non già la distinzione tra atti di ordinari e straordinaria amministrazione, ma la verifica in concreto dei poteri e della facoltà conferite.
L’accoglimento di detto profilo di doglianza non determina, tuttavia, alcun effetto sulla presente decisione finale di complessivo rigetto del ricorso.
La qualità di parte pubblica esonera il ricorrente dalla condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 11/01/2024.