Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2363 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2363 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE rappresentata da COGNOME NOME; nel procedimento a suo carico; avverso la ordinanza del 08/03/2022 del tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale dr. NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’annullamento con rinvio del ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del profitto confiscabile; udite le conclusioni dei difensori della ricorrente, AVV_NOTAIOti COGNOME NOME
Pisapia NOME che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del otto marzo 2022, l tribunale del riesame di Milano adito ai sensi deil’art. 322 bis cod. proc. pen. dai Pubblico ministero dei medesimo tribunale nel procedimento a carico, tra gli altri, della RAGIONE_SOCIALE in persona del socio amministratore NOME COGNOME, riforma
parzialmente il decreto impugnato del Gip di Milano del 22.10.2021 e disponeva il sequestro preventivo della somma di euro 949.040,00 ex art. 321 comma 2 cod. proc. pen. 240 cod. pen. e 452 quaterdecies cod. pen. a carico della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE e, in subordine, in caso d incapienza dei patrimoni delle suddette società, anche per equivalente a carico di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME. Confermando nel resto il provvedimento impugnato.
Avverso la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE, in persona del socio amministratore NOME COGNOME, propone ricorso deducendo cinque motivi di impugnazione.
Deduce con il primo motivo il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione al fumus del reato ex art. 452 quaterdecies cod. pen. In violazione di legge, il tribunale avrebbe ritenuto che i SOA3 prodotti nel mangimificio della RAGIONE_SOCIALE sarebbero rifiuti. Si premette che la società RAGIONE_SOCIALE era autorizzata sia per un impianto di trasformazione dei cd. SOA – 3 (cd. mangimificio attualmente dismesso) sia per un impianto di produzione di biogas o biodigestore, alimentato da FORSU e altri rifiuti organici. In tal modo rifiuti organici venivano ritirati e trattati nel biodigestore produttivo di gas e liquido di risulta detto digestato. La RAGIONE_SOCIALE era anche autorizzata ad utilizzare il digestato a beneficio dell’agricoltura, mediante spandimento su terreni agricoli. La predetta società mediante poi il citato impianto di produzione di mangimi era autorizzata a trasformare sottoprodotti di origine animale di categoria 3, che poi come mangimi cedeva alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’alimentazione delle scrofe dei suini fino a 30 kg/P.V.
Si osserva quindi che i Soa – 3 così provenienti dall’impianto di trattamento della RAGIONE_SOCIALE soddisfacevano nel caso concreto le quattro condizioni di cui all’art. 184 bis del Tua, così da doversi considerare un sottoprodotto sebbene inviati per la produzione di biogas presso un biodigestore, quale quello della RAGIONE_SOCIALE o della RAGIONE_SOCIALE ( pag. 7). Così da non potersi considerare rifiuto come invece sostenuto dal tribunale. In altri termini, i Soa 3 legittimamente provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE e utilizzati presso i biodigestori erano destinati ad “uri ulteriore utilizz conformemente a quanto richiesto dall’art. 184 bis del TUA, quale la produzione di energia, così da non potersi considerare rifiuto.
Si aggiunge che i SOA 3 trattati sarebbero idonei alla produzione di biogas in conformità con la disciplina comunitaria al riguardo, con riferimento agli artt. 10 e 14 del Reg. CE n. 1069/2009, che consente di usare per tale scopo sottoprodotti animali di categoria 3. Oltre che il dettato comunitario, conforterebbe la predetta tesi anche la circostanza per cui i Soa consentono la
produzione di energia e digestato, per cui non erano sostanza di cui i produ volevano disfarsi.
Alle medesime conclusioni si perverrebbe analizzando la normativa e l’indirizz giurisprudenziale in tema di natura e qualificazione del digestato, con riguard particolare al materiale che ne consente la produzione.
Si contesta poi la valorizzazione, come indizi, di dati che secondo il tri confermerebbero la netta prevalenza di supporti di componenti di plastica alluminio nel materiale in questione, quali: la presenza nella documentazio contabile relativa alle materie prime ritirate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della dicitur distruggere” (circostanza non vera), il riscontro de visu di frustoli colorati (privo di valenza indiziaria, non essendo relativo al prodotto finale della lavorazion tale ultimo proposito si lamenta la mancata considerazione di dati da emergerebbe la dotazione dell’impianto della RAGIONE_SOCIALE 96 con un sistema d sconfezionamento e filtraggio, risultato idoneo alla rimozione di corpi estranei
Circostanza che sarebbe stata confermata dall’unico campionamento regolare realizzato. Si contesta altresì l’affermazione del tribunale per cui la RAGIONE_SOCIALE avrebbe imposto alla RAGIONE_SOCIALE la regolarizzazione della produzion dell’utilizzo dei SOA – 3.
Emergerebbe, attraverso il percorso logico-giuridico così contestato una me motivazione apparente e la violazione delle disposizioni in terna di sottoprod di origine animale, rifiuti e conferimento di rifiuti, gestione del digest particolare, la nozione del tribunale inerente ” i rifiuti dell’industria alim categoria 3″ sarebbe una categoria inesistente di rifiuti, quale ibrido tra r Soa di categoria. Inoltre, i Soa non sarebbero considerati rifiuti inapplicabilità della relativa disciplina: se poi valorizzati a fini en sarebbero sottoposti alla parte IV del Tua.
In tale quadro e alla luce anche del regolamento CE 1069/2009 e dell’art. 2 de Direttiva 2008/98/UE, i Soa esulerebbero dalla disciplina dei rifiuti e per ragione la presenza in essi di residui di plastica sarebbe compatibile c classificazione dei Soa come tali, trattandosi di circostanza che inciderebbe sulla classificazione come SOA 3 piuttosto che Soa 2 (quando le impurità sian più marcate). Inoltre, il loro avvio alla produzione di gas non implicherebb automatica classificazione quali rifiuti, dovendosi verificare se essi valorizzati come sottoprodotti, posto che il rinvio in tale caso alla parte Tua ricomprende, in tal modo, non solo la disciplina dei rifiuti ma anche sottoprodotti e di EOW.
Si aggiunge che il biodigestore di RAGIONE_SOCIALE era autorizzato a utilizzare FORS per cui pur classificandosi i SOA 3 come rifiuti, non vi sarebbe stato illeci parte della RAGIONE_SOCIALE. Altresì anche abilitata a utilizzare il digestato p prodotto come fertilizzante.
Potendosi in tal modo ritirare rifiuti, il tribunale avrebbe dovuto riconosc liceità dell’operazione o al più accertare quali codici Cer si era autori ricevere per verificare se emergessero rifiuti non ammessi al digestore di Lu 96.
Quanto alla gestione del digestato, quello prodotto dai RAGIONE_SOCIALE quale risultato della digestione di SOA, rientra nel novero dei fertilizzant spandibile su terreni ai sensi del DM febbraio 2016, con disciplina non derogab dalla Regione, per cui il richiamo a DGR 3298/2012 sarebbe erroneo. Il tribuna non considerando la predetta normativa né il Dlgs. 75/2010, non avrebbe tenut conto della circostanza per cui la presenza di impurità come plastiche, inidon confondersi nella massa, non qualifica i Soa come rifiuto.
Con il secondo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321 240 e 452 quaterdecies cod. comma 5, e il vizio di violazione di legge circa la sussistenza dell’ele materiale del reato ex art. 452 quaterdecies cod. pen. Non si comprenderebber le ragioni della qualificazione del digestato quale rifiuto nellla sua tota difformità da quanto sul punto ritenuto dal Gip. Avendo il tribunale ader apoditticamente alla tesi di accusa circa la qualificazione come rifiuto dell’ digestato prodotto.
Con il terzo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen. circa il fumus dell’elemento soggettivo del reato ex art quaterdecies cod. pen. La motivazione non affronterebbe il tema dell’element soggettivo del reato: si osserva che sul punto rileverebbe il dato per presenza di impurità non avrebbe consentito la “digestione anaerobica riducendo la potenziale produzione di elettricità o biometano con danno del azienda.
Con il quarto motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321 240 e 452 quaterdecies cod. comma 5, e il vizio di violazione di legge in relazione agli arti. 240 352 quaterdecies e 640 bis cod. pen. in merito alla quantificazione del pro confiscabile con riguardo ai capi 1 e 2. Si contesta il calcolo del pr confiscabile alla luce della giurisprudenza, richiamata, in tema di re contratto, per mancata verifica del corrispettivo incamerato per le prestaz lecite comunque ottenute dal RAGIONE_SOCIALE al fine di enucleare, per differenza, il vanta economico direttamente derivante dal reato. Né vi sarebbe stata alcuna analisi ordine alle spese comunque sostenute dalla ricorrente per la produzione d biogas. Si osserva altresì che i vizi sopra sintetizzati conseguirebber
qualificazione del contratto intervenuto tra ricorrente e parte pubblica reato contratto, individuato come tale in ragione della nal:ura pubblica controparte e quindi della ritenuta natura non sinallagmatica del negozio.
Si rappresenta poi, come in motivazione manchi ogni considerazione della circostanza per cui l’esclusione della annualità del 2019 dal perimetro d confisca consegue alla assenza di campionamenti sui materiali ritenuti irrego per la predetta annualità, così come mancherebbe ogni considerazione sull spese della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui esse potrebbero essere valutate ai fini del calcolo del profi reato nel quadro di una distinzione tra spese lecite ed illecite. Manchereb valutazioni sulla qualificabilità piuttosto delle condotte come reati in con anche in funzione delle somme confiscabili.
Sarebbe omessa la motivazione anche sul tema della determinazione del profitto quale risparmio di spesa in ordine al capo 1. Si richiama la memo depositata in sede di appello circa l’erronea determinazione da parte del della media tra i costi di smaltimento del digestato liquido e di quello s essendo il primo quantitativamente minore. Quindi, si sostiene che il tribu non avrebbe tenuto conto della riconducibilità a profitto solo del risparm spesa che integri un ricavo concretamente introitato da ricostruire nella materiale attualità, né avrebbe individuato il corretto criterio di misu determinare tale risparmio.
COGNOME Con il quinto motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c cod. proc. pen. per assenza di autonomia di giudizio in ordine al provvedimen impugnato. Si osserva con riguardo ai provvedimenti impugnati dalle varie difes dinnanzi ai distinti collegi giudicanti, che emergerebbe dalla loro analis attività di “copia – incolla” realizzata dai diversi giudici. Si riportano riguardo al capo 2 alcuni stralci di passaggi motivazionali che sarebb rinvenibili in tutte le decisioni. Pe cui si conclude nel senso che il tribu riesame avrebbe fatto proprie tesi già elaborate in precedenza da altro coll rispetto ad altre attività difensive. Da qui l’assenza di autonoma valutazione
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, tra loro omogen convergendo sull’analisi del fumus del reato, specifico oggetto dei motivi solle dalla società ricorrente, sono inammissibili.
Si deve premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo
sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomenta posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requis minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a render comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 2593 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).
Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell’art. comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisic della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, e non per mer vizio logico della stessa; il vizio logico, infatti, va distinto dalla mot meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad un motivazione presente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).
Allo stesso modo, il travisamento del fatto da cui sarebbe derivi la f interpretazione della norma, non è censurabile in sede di legittimità, ess pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di ricorso cassazione, non è possibile dedurre come motivo il “travisamento del fatt giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapp propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precede gradi di merito (cfr Sez.3, n. 3953 del 16/10/2014, dep.28/01/2015, R 262018, in motivazione).
Tanto precisato, occorre osservare come con i motivi in esame siano stat articolate censure che attengono merito della motivazione formulata da Tribunale a fondamento del provvedimento di parziale riforma del decreto impugnato.
Il Collegio cautelare ha diffusamente argomentato in relazione al caratte di rifiuto dei SOA3 trattati dalle società di cui all’imputazione provvisor aderenza al dato normativo ed escludendo che gli stessi potessero, invec qualificarsi come sottoprodotto; l’individuazione del profitto dei reato e la re quantificazione è del pari sorretta da ampia motivazione.
Le critiche proposte in questa sede dalla ricorrente sono, quin inammissibili, risolvendosi nella formulazione di rilievi in fatto concernen valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal Tribunale e la motiva del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, n consentito proporre in questa sede.
Quanto al terzo motivo, inerente profili afferenti all’elemento sogget riguardante la misura reale per il reato considerato, anche a prescindere rilievo per cui nel riepilogo delle deduzioni difensive, contenuto provvedimento impugnato, tale argomento non risulta dedotto, occorre
premettere, in via generale, che in tema di sequestro preventivo, la verifica condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del ri o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione d questione di merito concernente la responsabilità in ordine al reato ogget investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fatti concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo al sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. del 23/02/2000, Rv.215840 – 01); è piuttosto sufficiente che sussista il f commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata i di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018,Rv.273069 Sez. 1,n. 18491 del 30/01/2018, Rv.273069 – 01), con la precisazione che Giudice deve, comunque, verificare in modo puntuale e coerente gli elementi i base ai quali desumere l’esistenza del reato astrattamente configurato, in qu la “serietà degli indizi” costituisce presupposto per l’applicazione delle m cautelari reali (Sez.3, n.37851 del 04/06/2014, Rv.260945 Sez.5,n.3722 de 11/12/2019, dep.29/01/2020, Rv.278152 – 01); ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, purc stesso emerga “ictu °culi, “essendo, quindi, sufficiente, ai fini della valutaz ordine alla sussistenza di tale elemento, dare atto dei dati di fatto emerge dalla motivazione dell’ordinanza – che non permettono di escludere “ict oculi” la sussistenza di tale elemento ( Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, 240521; Sez. 2,n. 18331 del 22/04/2016, Rv. 266896 – 01; Sez. 3 n. 26007 de 05/04/2019,Rv.276015 – 01).
Anche questo motivo appare quindi inammissibile.
Risulta inammissibile anche il quinto motivo di ricorso.
Il relativo oggetto è ancora una volta la motivazione dell’ordinan impugnata, sotto il profilo di una dedotta carenza di autonomia di giudizio essere le varie ordinanze emesse con riferimento al capo 2) dell’imputazione sovrapponibili dal punto di vista testuale; alla luce dei principi suesposti, ne va rilevata l’inammissibilità.
4.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertan che il ricorso debba essere rigettato con conseguente onere per la ricorrent sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedime provvedere al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
ammende.
Così deciso il 06/10/2022