Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34041 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34041 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Bergamo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/04/2025 del GIP del Tribunale di Bergamo Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha emesso nei confronti di COGNOME NOME il 20/06/2024 decreto penale di condanna, irrogando la pena di mesi 6 di arresto ed euro 1.500 di ammenda e sostituendo la pena detentiva con euro 9.000 di ammenda (per complessivi euro 10.500 di ammenda), in relazione al reato previsto dall’ art. 186, comma 2 lett. c), d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per aver circolato sulla pubblica via a lla guida di un’autovettura essendo in stato di ebbrezza con tasso riscontrato pari a 1,53 e 1,61. Con la circostanza aggravante di cui a ll’ art. 186, comma 2bis , cod. strada per aver provocato un sinistro stradale. Fatto commesso in Carobbio degli Angeli il 5 marzo 2024.
La difesa ha formulato istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’ art. 459, comma 1ter , cod. proc. pen. ma il giudice, considerato che il reato è aggravato ex art. 186, comma 2bis , cod. strada , ha respinto l’istanza ritenendo preclusa la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso tale provvedimento deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, vizio di motivazione in relazione all’affermato principio di specialità dell’ art. 186, comma 9bis , cod. strada rispetto all’applicazione dell’ art. 20 bis d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. La difesa ritiene che la pena sostitutiva sia stata chiesta ai sensi dell’ art. 56 bis legge 24 novembre 1981, n. 689, da considerare istituto diverso dal lavoro di pubblica utilità previsto dall’ art. 186, comma 9bis cod. strada.
La disciplina dettata dai novellati artt. 56 bis e 56 ter legge n. 689/81, come introdotti dall’ art. 71 d. lgs. n. 150/2022, si assume, riguarda la diversa figura generale del lavoro di pubblica utilità sostitutivo e inerisce a un istituto del tutto distinto rispetto al lavoro di pubblica utilità p revisto dall’ art. 186, comma 9bis , cod. strada.
Inoltre, con la legge n. 150/2022, il legislatore ha introdotto la previsione dell’ art. 20 bis cod. pen., che prevede una regola generale per la quale le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge n.689/81, fatto salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge. Pertanto, il lavoro di pubblica utilità previsto dall’ art. 56 bis legge n. 689/81 ha natura e funzione di sanzione sostitutiva della pena principale, mentre la corrispondente figura dell’ art. 186, comma 9bis , cod. strada ha natura di pena principale. La sostituzione richiesta costituiva unicamente una modalità alternativa di espiazione della pena.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente, a seguito della notifica del decreto penale di condanna in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada ha formulato richiesta di sostituzione, ai sensi dell’art. 459, comma 1ter , cod. proc. pen., della pena con esso irrogata con la sanzione del lavoro di pubblica utilità ex art. 56 bis legge n.689/81. La disciplina che viene in rilievo, dunque, è quella dettata dal procedimento per decreto e non già quella, sulla quale si basa il provvedimento impugnato, di cui all’art.186, comma 9bis , cod. strada (in ordine alla non sovrapponibilità dei due istituti processuali si veda, da ultimo, Sez. 4, n. 17561 del 16/01/2024, Ruocco, Rv. 286496 – 01 secondo cui «in tema di guida in stato di ebbrezza, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all’art. 186,
comma 9-bis, cod. strada, discipliNOME in conformità al modello previsto dall’art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, di cui mutua le modalità esecutive, deve essere tenuta distinta dal diverso istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all’art. 20 bis , cod. pen., regolamentato dagli artt. 56 bis e 56 ter legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellati dall’art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150»).
L’art. 459, comma 1ter , cod. proc. pen., introdotto dalla legge 20 ottobre 2022 n. 150, prevede che, quando è stato emesso il decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, anche senza formulare atto di opposizione. In tal caso l’imputato può chiedere un termine di 60 giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui all’art. 56 bis , primo comma, e il programma dell’ufficio di esecuzione esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. L’ultimo periodo di tale disposizione è stato modificato dall’art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31 (cd. correttivi alla Riforma Cartabia). Secondo il testo vigente fino a tale modifica, il giudice che, in difetto dei presupposti, avesse respinto la richiesta di sostituzione, avrebbe dovuto emettere decreto di giudizio immediato. Secondo il testo oggi in vigore, applicabile al caso in esame ratione temporis , in difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta di sostituzione e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto.
L’istanza di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità risulta proposta in data 9/09/2024, come detto ai sensi dell’art. 459, comma 1 -ter , cod. proc. pen. citato. Per inciso si osserva che, ai sensi dell’art. 459, comma 1ter , cod. proc. pen., la sostituzione con la pena del lavoro di pubblica utilità può essere richiesta solo con riferimento alla pena detentiva e non anche con riferimento alla pena pecuniaria, in coerenza con la previsione di cui all’art. 20 bis cod. pen. rubricato come “pene sostitutive delle pene detentive brevi” che annovera il lavoro di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva della reclusione e dell’arresto.
Nella vigenza della disciplina antecedente all’introduzione del comma 1ter nell’art. 459 cod. proc. pen., a opera del d.lgs. n. 150 del 2022, e, quindi, alla sua modifica, attuata con il d.lgs. n. 31 del 2024, in forza della quale, rigettata l’istanza di sostituzione, il giudice, in assenza di opposizione, dichiara esecutivo il decreto,
tale ultimo provvedimento era stato ritenuto ricorribile per cassazione in base a una lettura di sistema costituzionalmente orientata alla tutela del diritto di difesa dell’imputato. Si era, dunque, ritenuto applicabile l ‘art. 461, comma 6, cod. proc. pen., che p revede che contro l’ordinanza di inammissibilità dell’opposizione è ammesso il ricorso per cassazione, anche nel caso di declaratoria di esecutività del decreto per mancata opposizione a seguito di richiesta di sostituzione della pena, dovendosi tale declaratoria considerare, ai fini d’interesse, alla stregua di una dichiarazione d’inammissibilità dell’opposizione. Diversamente opinando, si diceva, sarebbe stato irragionevolmente sacrificato il diritto di difesa dell’imputato che, al fine di ottenere la sostituzione della pena, ha dovuto non proporre opposizione e che, in caso di rigetto dell’istanza, non potrebbe ricorrere per cassazione, così subendo gli effetti di un decreto penale non opposto (Sez. 4, n. 43729 del 08/10/2024, Jaid, Rv. 287127 -01).
Tale ragionamento non può essere esteso alla nuova disciplina, che consente ora al destiNOMErio del decreto penale di condanna di chiedere la sostituzione della pena unitamente all’opposizione onde, nel caso in cui tale opposizione non sia stata proposta u nitamente all’istanza di sostituzione per scelta dell ‘ interessato, il provvedimento di rigetto di quest’ultima istanza non può essere equiparato alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione e non risulta, pertanto, impugnabile.
Va, infine, considerato che il provvedimento impugnato, sebbene privo della statuizione di esecutività del decreto penale di condanna, non impedisce che il decreto penale diventi esecutivo all’esito della presente procedura. La complessa evoluzione normativa e l ‘ articolata posizione della giurisprudenza sulla questione della ricorribilità del provvedimento qui impugnato giustificano l’esclusione della condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 08/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME