Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45518 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45518 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il 29/09/1987
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce Sez. Distaccata di Taranto ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede del 24 maggio 2023, con la quale NOME era stato condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro trecentocinquanta di multa in relazione al reato di cu all’art. 624 bis e 625 bis cod. pen., in relazione al furto di un ciclomotore, ch trovava all’interno di un garage, mediante effrazione della serratura ed introduzione all’interno dello stesso garage, il 16 giugno 2016.
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione, in punto di rifiuto della richiesta di sostituzione della p detentiva con la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 20 bis cod.pen.
Il ricorso è inammissibile.
Il motivo risulta essere meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi d specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata.
La Corte ha ritenuto, condividendo il giudizio del Tribunale, che la sostituzione della pena detentiva non potesse essere concessa alla luce della negativa personalità dell’imputato, emergente dal certificato del casellario giudiziale, in ragione dei pluri delitti contro il patrimonio commessi, anche beneficiando della sospensione condizionale della pena.
La valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione pena, ed il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità de sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall’art. 1 c.p., sicché la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice solo motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 5 n. 17959 del 26/01/2024 Ud. (dep. 07/05/2024) Rv. 286449-01 Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102-01; Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sampugna, Rv. 191006; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, COGNOME, rv. 247853). Si tratta di un accertamento di fatto, non sindacabile in sede d legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso sottoposto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovíc, Rv. 276716).
In conclusione, deve affermarsi che, anche successivamente alle modifiche apportate dal D.Igs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, l’altro, la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna, le sue modalit commissione e la personalità del condannato, per come risulti anche dai precedenti
penali. I “fondati motivi” che impongono la non sostituzione della pena, ai sensi dell’art. 58, comma primo, seconda ‘parte, I. n. 689 del 1981, esprimono la necessità di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l’adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti consone alla finalità rieducativa – le pene sostitutive – e l’obiettivo di assic effettività alla pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 novembre 2024.