Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35262 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35262 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 maggio 2023 la Corte di Appello di Bpri, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 26 settembre 2016, previa concessione delle attenuanti generiche, rideterminava la pena infli ta a COGNOME NOME NOME il reato di cui agli artt. 2 e 5 L. 895/67 in mesi quattro di reclusione e 120 euro di multa.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’imputato tramite il proprio difensore, articolando due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione degli art. 20 bis c d. pen. e 545 bis cod. proc. pen.
La Corte di Appello, infatti, aveva ritenuto inammissibile la richiesta di pena sostitutiva, avanzata dal difensore nelle conclusioni depositate per l’udienza a trattazione scritta, in difetto di procura speciale.
Secondo il ricorrente, per avanzare richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, non sarebbe necessario il consenso dell’imputato, né del procuratore speciale; dunque, la mancanza di procura speciale non renderebbe – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appe lo – la relativa richiesta inammissibile.
2.2 Con il secondo motivo lamentava l’omessa motivazione circa le ragioni della mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pe uniaria, come richiesta dal difensore.
Disposta la trattazione scritta del procedimento il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, concludeva per l’annullamento con rinvio
CONSIDERATO IN DIRITTO
ig t4 , 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1.1 La lettura dell’art. 545 bis cod. proc pen GLYPH istingud due p ssibili sviluppi processuali, a fronte dell’avviso del giudice alle parti circa la possibilità di sostitu la pena detentiva inferiore a quattro anni con una pena sostituiva.
La pena detentiva può essere, infatti, sostituita con una pena di specie diversa da quella pecuniaria solo previo consenso espresso dall’impu ato presente personalmente, ovvero dal suo procuratore speciale; viceversa nel caso di richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, a sostituzione può essere disposta, previo parere del pubblico ministero, senza che il legislatore richiami la necessità del consenso dell’imputato o del suo procur tore speciale,
poiché il consenso è espressamente richiesto solo per la sostituzi detentiva con una pena di specie diversa da quella pecuniaria. ne della pena
Premesso che è pacifico che il meccanismo bifasico di cui all’a -t. 545 bis coek proc pen possa operare anche in fase di appello, in quanto « non vi sono ragioni per ritenere il modello ( eventualmente) bifasico discipliNOME dall’ant. 545 bis cod. proc pen non compatibile con la struttura propria del giudizio di appello, alla luce del disposto dell’art. 598 cod. proc. pen» (Sez. 6, n. 14035 del 20/J2/2024), tale pronuncia evidenzia la ratio sottesa alla necessità che per la so tituzione della pena con altre pene di tipo detentivo vi sia il consenso dell’imputatò.
«Quanto, infatti, alla sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, la necessit del formale consenso discenderebbe dal divieto di lavori forzati c:1313ligatori, che trova fondamento nell’art. 4 Cedu e, quanto alle altre sanzioni soStitutive di tipo detentivo, configurate come pena, il formale consenso trova giustificazione nella possibilità di rimetterne l’applicazione alla scelta ultima dell’implAato, anche in ragione delle limitazioni che ne conseguono.
Il consenso è dunque richiesto solo quando la pena sostitutiva abbia un grado di incidenza apprezzabile sulla libertà personale dell’imputato, e dunque è rimessa alla valutazione dell’imputato medesimo la vantaggiosità della sòstituzione; al contrario, la sostituzione con la pena pecuniaria, che non ha alcuna fflittività sulla libertà personale, non richiede un previo formale consenso e può essere applicata in esito alla mera verifica della sussistenza delle condizioni di legge.» (Sez. 6, n. 14035 del 20/02/2024 Ud. (dep. 05/04/2024) Rv. 286216)
La Corte territoriale ha errato nell’applicare l’art. 545 bis cod. prpc. pen. e non ha fatto buon governo nemmeno dei principi espressi da questa Co te e più sopra richiamati, poiché, a fronte della richiesta – contenuta nelle conclus oni scritte del difensore riportate in epigrafe alla sentenza impugnata – di « applicazione di pena pecuniaria sostitutiva ex art. 545 bis cod. proc. pen.» ha motivato il rigetto in ragione della mancanza di procura speciale che, come visto, in caso di sostituzione della pena inflitta con pena pecuniaria non è richiesta, poiché non ei richiesto, per le ragioni testè evidenziate, il consenso dell’imputato.
1.2 L’accoglimento del primo motivo di ricorso è assorbente del secondo motivo, strettamente correlato al primo: è evidente che l’errone’ applicazione dell’art. 545 bis cod. pro. pen. ha portato ad una motivazione sul punto erronea e incongrua.
punto costituirà l’oggetto unico del giudizio di rinvio ad altra sezione della C , pertanto, disposto l’annullamento della decisione innpt. gnata solo in , ossibilità di applicare la sanzione sostitutiva indicata dal difensore, che orte di Appello di Bari che dovrà esprimersi sulla sostituibilità della pena detentiv, , alla luce del principio più sopra evidenziato.