Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24589 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24589 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a FARFAN( REP. DOMINICANA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 27/10/2023 del GIP TRIBUNALE di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sér – ifffgle conclusioni del PG c:NUMERO_DOCUMENTO · G:
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME NOME ricorre avverso il provvediment con cui il Giudice per le indagini preliminari di Firenze, a seguito di ri presentata dal procuratore speciale dell’imputato, ha disposto la sostituzione pena pecuniaria inflitta all’imputato per il reato di cui all’art. 186, commi 2 b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con il lavoro di pubblica utilità.
1.2. Con l’unico motivo sollevato lamenta violazione di legge /ex art 111, comma 7, Cost i per inosservanza degli artt. 186, comma 9-bis /c1.1gs. 285/1992 e 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, lamentando che, con il provvedimento impugnato il Giudice abbia erroneamente applicato al condannato le diverse e più affli norme sul lavoro di pubblica utilità sostitutivo, previste e disciplinate dal co disposto degli artt. 459, comma 1-ter i cod. proc. pen. e 56-bis, 56-ter e 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
La norma di riferimento è l’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., che così recita:” Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniari sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato, personalmente o a mezzo procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del de può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica uti cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza formulare l’atto di opposizione…”.
Nel caso di specie, non avendo l’imputato formulato opposizione al decret penale di condanna, che lo aveva condannato a pena pecuniaria (così sostitu l’originaria pena detentiva), trova applicazione il su citato art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., in luogo degli artt. 186, comma-9 bis, d.lgs. 285/ 1992 e 54 d.lgs 274/2000.
Il diverso regime si riconnette, in sostanza, ad una scelta process dell’imputato, consistita nel non presentare opposizione all’anzidetto decreto.
A rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 22 febbraio 2024
Il Presidergle Il Consigliere estensore