Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30330 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30330 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a L’AQUILA il 09/02/1991
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del avverso l’ordinanza del 15/02/2025 del TRIBUNALE di L’AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ricorso;
RITENUTO IN FATTO
A carico di NOME COGNOME è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di L’Aquila in data 07/08/2024 decreto penale di condanna (recante n. 83/2024) per il reato di cui all’art. 186, commi 2,lett. b), e 2 -sexies, d.lgs. n. 285/1992 nella misura di mesi due di arresto ed euro 600,00 di ammenda, commisurata, previa conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, nella pena complessiva di euro 9.600,00 di ammenda.
1.1 II decreto è stato notificato al difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME il 12/08/2024. La notifica all’imputato, che aveva eletto domicilio ad un indirizzo incompleto, andava a buon fine solo il 07/10/2024.
Frattanto il 04/09/2024 COGNOME aveva nominato nuovo difensore, avv. NOME COGNOME conferendogli procura speciale per chiedere la sostituzione
della pena in lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9 -bis, d.lgs. n. 285/1992.
Il nuovo difensore ha depositato in data 21/10/2024 istanza di sostituzione della pena pecuniaria ai sensi dell’art. 459, comma 1 -ter, cod. proc. pen.
Con provvedimento in data 25/10/2024, il Giudice per le indagini preliminari ha respinto l’istanza, in ragione del fatto che veniva richiesta la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di tutta l’intera pena pecuniaria, mentre la legge l consente solo per la pena detentiva.
Con ulteriore provvedimento in data 31/10/2024 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di L’Aquila ha dichiarato l’esecutività del decreto penale.
1.2 In data 15/11/2024 il difensore di Cimino ha proposto nuova istanza di sostituzione della pena, sulla quale il Giudice per le indagini preliminari aveva apposto in calce il “non luogo a provvedere”.
1.3 Infine in data 26/11/2024 Cimino ha avanzato ulteriori istanze con le quali in via gradata si chiedeva di sospendere l’esecuzione e/o di revocare l’esecutorietà del decreto penale di condanna n. 83/2024, di sostituire la pena in esso inflitta con i lavori di pubblica utilità, di rimetterlo in termini per propor opposizione ex art. 175 cod. en. e infine di emettere il decreto di giudizio immediato, secondo la formulazione dell’art. 459, comma 1 -ter, cod. proc. pen. nella formulazione vigente all’epoca del fatto.
Con ordinanza in data 15/02/2025, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale de L’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato tutte le predette istanze.
Il giudice dell’esecuzione ha escluso che il provvedimento in data 25/10/2024, con il quale veniva respinta l’istanza di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità fosse di natura interlocutoria e la locuzione in esso utilizzata (“allo stato”) era riferita al fatto che, ove pender qe il termine, l’imputato avrebbe potuto riformulare la richiesta. Cosa che non gfattq, peraltro nemmeno impugnando il provvedimento di diniego.
Per richiedere la sostituzione della pena vale,connunque i il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto penale e peraltro, alla luce del disposto dell’art. 459, comma 1 -ter, cod. proc. pen., se alla richiesta non si accompagna la proposizione dell’opposizione, il decreto deve essere dichiarato esecutivo.
Nel termine di quindici giorni non è stata nemmeno proposta formale opposizione e la mancata proposizione non è dovuta a caso fortuito o a forza maggiore.
Avverso tale ultima ordinanza in data 15/02/2025, il difensore di COGNOME
COGNOME ha proposto ricorso, affidandolo a due motivi.
2.1 Con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, coma 1 lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione dell’art. 670 cod. proc. pen. conseguente alla nullità dell’ordine di esecuzione per mancata declaratoria di esecutività del decreto penale di condanna di cui all’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., nonché alla mancata emissione di provvedimento a definizione dell’istanza ex art. 189, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992, e infine alla violazione del termine per l’impugnazione ex art. 461, comma 6, ed ex art. 648 cod. proc. pen. con lesione del diritto di difesa ex artt. 24 e 111 Cost.
Secondo il ricorrente, in caso di tempestiva proposizione della richiesta di sostituzione della pena, l’esecutività del decreto penale non consegue al decorso del termine per l’opposizione , ma dal rigetto dell’istanza con pedissequa dichiarazione di esecutività.
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale de L’Aquila aveva respinto l’istanza, ma non aveva provveduto a dichiarare l’esecutività; la successiva e tardiva dichiarazione di esecutività non poteva consentire la regolare formazione del titolo esecutivo, né poteva dirsi che l’efficacia esecutiva discendesse dal solo decorso del termine per proporre opposizione.
La disposizione di cui all’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. correla tale dichiarazione al provvedimento di rigetto dell’istanza.
In ogni caso l’intervento successivo del provvedimento dichiarativo dell’esecutività avrebbe dovuto comportare la rituale notifica di esso alle parti per consentirne l’impugnazione, adempimento del tutto omesso.
2.2 Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, cori ra 1 1 1ett. b) e c), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione dell’art. 189, comma 9bis, d.lgs. n. 285/1992, anche in relazione all’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen.
L’imputato aveva formulato istanza di sostituzione ai sensi dell’art. 189, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992, che prevede espressamente la possibilità di sostituire sia la pena detentiva sia la pena pecuniaria. Con l’istanza di incidente di esecuzione si era dedotta la specialità di tale norma rispetto a quella di cui all’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., sulla quale si basava il provvedimento di diniego.
E pertanto , vista la natura interlocutoria del rigetto dell’istanza di sostituzione del 21/10/2024 e non essendo stata frattanto dichiarata validamente l’esecutività, in considerazione della piena accoglibilità della tempestiva richiesta di sostituzione il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto procedervi.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso; ha richiamato in proposito giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4 -, Sent. n. 48348 del 14/11/2023, Rv. 285570 – 01; Sez. 4, n. 27519 del 10/05/2017, Rv. 269977 – 01), secondo la quale la pena detentiva già convertita in pena pecuniaria non può, successivamente, essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità; in particolare la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza, previa conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, è sostituita nel suo complesso con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in quanto i due regimi sanzionatori costituiscono strumenti distinti di adeguamento della sanzione al caso concreto e alle caratteristiche personali dell’imputato, corrispondenti a diversificate e non sovrapponibili istanze afferenti alla relazione della funzione rieducativa della pena, di talché, una volta adottata una strategia sanzionatoria, non è possibile, per esigenze d f i’ coerenza e razionalità del sistema, sovrapporne altra.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato è l’ordinanza in data 15/02/2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di L’Aquila, dopo aver dichiarato l’esecutività del decreto penale con provvedimento in data 31/10/2024 a carico di NOME COGNOME ha respinto le istanze proposte dal suo difensore in data 26/11/2024 con le quali in via gradata chiedeva di sospendere l’esecuzione e/o di revocare l’esecutorietà del predetto decreto penale di condanna n. 83/2024, di sostituire la pena in esso inflitta con i lavori di pubblica utilità, di rimetterlo in termini per proporre opposizione ex art. 175 cod.’ 7- pen’. e infine di emettere il decreto di giudizio immediato, secondo la formulazione dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. nella formulazione vigente all’epoca del fatto.
Occorre premettere che, in relazione al titolo di reato per il quale è stato emesso il decreto penale di condanna, si applica l’art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 285/1992, che non è stato modificato dall’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. e che prevede, quando non ricorre, come nel caso di specie, un’ipotesi di cui al comma 2-bis del citato art. 186, che «la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e
consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze».
A questa ipotesi ldiversa da quella contemplata dall’art. 459, comma 1 -ter, cod. proc. pen., perché consente la sostituzione anche della pena pecuniaria, non si può accedere quando la pena detentiva sia già stata convertita in pena pecuniaria, come avvenuto con il decreto penale di condanna a carico di NOME COGNOME di cui nel ricorso si discute.
E difatti la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che «è illegittima la decisione del giudice di merito con la quale la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza, previa conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, è sostituita nel suo complesso con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in quanto i due regimi sanzionatori costituiscono strumenti distinti di adeguamento della sanzione al caso concreto ed alle caratteristiche personali dell’imputato, corrispondenti a diversificate e non sovrapponibili istanze afferenti alla relazione della funzione rieducativa della pena, di talché, una volta adottata una strategia sanzionatoria, non è possibile, per esigenze di coerenza e razionalità del sistema, sovrapporne altra» (Sez. 4, n. 27519 del 10/05/2017, P.m. in proc. Gregorio, Rv. 269977 – 01).
Quindi,correttamente il Giudice per le indagini preliminari ha verificato se potesse trovare applicazione la norma generale, che avrebbe consentito la sostituzione della sola pena detentiva già convertita come prevede l’art. 459, comma 1 -ter, cod. proc. pen.; e altrettanto correttamente l’ha esclusa con il provvedimento del 25/10/2024, nel quale ha ritenuto che l’avere formulato la richiesta per l’intera pena pecuniaria e non solo per quella convertita la rendeva inaccoglibile.
Nulla ha disposto sull’esecutività del decreto e avrebbe dovuto farlo perché dalla data dell’ultima notifica (07/10/2024) era già trascorso il termine di quindici giorni per proporre opposizione (spirato il 22/10/2024).
Tuttavia, applicando le regole processuali contenute nell’art. 459, comma 1 -ter, cod. proc. pen., è stato affermato con riguardo al testo previgente di questa norma (prima della modifica attuata con il d.lgs. n. 31/2024) che «è abnorme, determinando una stasi del procedimento alla luce della disciplina introdotta dall’art. 28 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito dell’emissione del decreto penale di condanna, rigetti l’istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, senza emettere decreto,,cli
giudizio immediato. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nuova disciplina prevista dall’art. 28 d.lgs. n. 150 del 2022, introduttiva del disposto di cui all’art 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., detta una regola generale di procedura, valida per tutte le ipotesi in cui l’interessato formuli istanza di applicazione di tale sanzione sostitutiva a seguito dell’emissione del decreto penale)». (Sez. 4, n. 48348 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285570 – 01; analogamente Sez. 4, n. 41407 del 15/10/2024, n.m.)
Quando è stato emesso il decreto penale di condanna in questione era già in vigore (dal 04/04/2024) il nuovo testo del comma 1 -ter dell’art. 459 cod. proc. pen., modificato dall’art. 2, comma 1 lett. s), d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31, che, sostituendo l’ultimo periodo, ha previsto come necessario – in caso di rigetto di richiesta di sostituzione della pena detentiva convertita con il lavoro di pubblica utilità, in assenza di opposizione contestuale o successiva – non l’emissione del decreto di giudizio immediato ma l’espressa dichiarazione di esecutività del decreto penale.
Deve, però, condividersi quanto affermato da Sez. 4, n. 43729 del 08/10/2024, Jaid, Rv. 287127 – 02, in motivazione, con riguardo all’imprescindibilità di un espresso pronunciamento dopo il rigetto dell’istanza, per consentire all’imputato di difendersi /l’art. 461, comma 6, cod. proc. pen., laddove prevede che contro l’ordinanza d’inammissibilità dell’opposizione a decreto penale di condanna può essere proposto ricorso per cassazione, sempre all’esito di una lettura di sistema costituzionalmente orientata alla tutela del diritto di difesa dell’imputato, dev’essere inteso come operante anche nel caso, come quello di specie, di declaratoria di esecutività del decreto per mancata opposizione a seguito di richiesta di sostituzione ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada. Dovendosi tale declaratoria considerare, ai fini d’interesse, alla stregua di una dichiarazione d’inammissibilità dell’opposizione. Diversamente opinando verrebbe irragionevolmente sacrificato il diritto di difesa dell’imputato che, al fine di ottenere la sostituzione della pena, ha dovuto non proporre opposizione e che, in caso di rigetto dell’istanza, non potrebbe ricorrere per cassazione, così subendo gli effetti di un decreto penale non opposto. A nulla varrebbe in senso contrario argomentare dalla possibilità di scegliere di proporre opposizione al decreto penale o chiedere, in seno al conseguente giudizio immediato, la sostituzione ex art. 186, comma 9-bis, in quanto si riproporrebbero i medesimi dubbi sottesi alla lettura costituzionalmente orientata conducente nel senso dell’ammissibilità della richiesta di sostituzione della pena comminata con un decreto penale già emesso> . 7)
Detto questo, bisogna constatare anche che:
– il provvedimento di rigetto della richiesta di sostituzione non è – sta0r –
tempestivamente impugnato e si è stabilizzato;
– entro il termine previsto per presentare opposizione al decreto penale di condanna, l’opposizione non è stata presentata;
– il provvedimento di rigetto era abnorme perché creava una stasi nel procedimento, ma l’abnormità può considerarsi venuta meno perché, sebbene
con atto successivo, la statuizione di irrevocabilità è intervenuta e ha quindi rimosso la causa della stasi del procedimento;
– il successivo provvedimento cha dichiarato l’esecutività non è stato comunicato, ma tale adempimento sarebbe valso non a rimettere in termini
l’imputato per proporre opposizione o per formulare un’ulteriore richiesta di sostituzione della pena, quanto per impugnare con ricorso per cassazione la
declaratoria dell’esecutività, ove ritenuta illegittima;
– tale ultimo provvedimento, seppure impugnabile, non è stato impugnato e peraltro dagli atti risulta che l’imputato ne abbia avuto conoscenza;
– in ogni caso le censure avverso quel provvedimento non andavano proposte con incidente di esecuzione ma con ricorso per cassazione.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09 maggio 2025
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Il Presidente