Sostituzione Pena Detentiva: Il No della Cassazione al Ricorso Basato su Prognosi Sfavorevole
La possibilità di ottenere una sostituzione pena detentiva con misure alternative, come il lavoro di pubblica utilità, rappresenta un aspetto cruciale del sistema sanzionatorio, volto al reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, l’accesso a tali benefici non è automatico e dipende da una valutazione discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione avverso un provvedimento di diniego, soprattutto quando il ricorso si limita a contestare la valutazione del giudice sul merito.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in via definitiva per il reato di porto illegale di arma comune da sparo. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado con una riduzione della pena, aveva confermato il giudizio di responsabilità. L’imputato ha successivamente proposto ricorso per cassazione, non contestando la condanna in sé, ma focalizzandosi sul diniego della richiesta di sostituzione pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità. Le sue argomentazioni miravano a criticare la valutazione dei giudici di merito, ritenuta inadeguata.
La Decisione della Cassazione e la sostituzione pena detentiva
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Il ricorrente, secondo la Corte, si è limitato a riproporre le stesse questionrici in termini “meramente rivalutativi”, opponendosi a risposte motivazionali che i giudici di legittimità hanno invece ritenuto “ragionevoli e adeguate”. In sostanza, non sono state denunciate violazioni di legge, ma si è tentato di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni
Il cuore della motivazione risiede nella valutazione della “prognosi sfavorevole” formulata dai giudici di merito. Il diniego della sanzione sostitutiva non era arbitrario, ma fondato su elementi concreti: i “reiterati comportamenti pregressi” dell’imputato. Questi comportamenti sono stati interpretati come indicativi di una scarsa probabilità che il condannato potesse rispettare gli obblighi derivanti dalla sanzione sostitutiva e che quest’ultima potesse raggiungere i suoi fini rieducativi. La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse logica e sufficiente, e che le critiche del ricorrente non fossero idonee a scalfire la coerenza del ragionamento seguito.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un importante principio del diritto processuale penale: la valutazione sulla concessione di pene alternative è una prerogativa del giudice di merito, il cui giudizio, se logicamente e adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di Cassazione. Per ottenere la sostituzione pena detentiva, non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice, ma è necessario dimostrare un vizio di legittimità, come una violazione di legge o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. La decisione sottolinea come il passato comportamento del condannato giochi un ruolo decisivo nella prognosi sulla sua futura affidabilità, un fattore determinante per l’accesso a benefici e misure alternative alla detenzione.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni del ricorrente sono state ritenute meramente rivalutative dei fatti, opponendosi a motivazioni ragionevoli e adeguate già fornite dalla corte precedente, senza denunciare reali violazioni di norme.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare la sostituzione della pena detentiva?
Il giudice ha negato la sostituzione della pena basandosi sui reiterati comportamenti pregressi del ricorrente, che hanno portato a una prognosi sfavorevole riguardo la sua capacità di osservare una sanzione sostitutiva e di raggiungerne i fini.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1365 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1365 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BARI il 28/12/1989
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
LETTO
il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma di quella di primo grado, è stato confermato giudizio di responsabilità del predetto limitatamente al reato di porto illegale di arma comun da sparo, con riduzione della pena ad anni uno, mesi due di reclusione ed euro 3.000 di multa;
RILEVATO
che il ricorrente, denunziando violazione di norme sostanziali e processuali, reitera rilievi in ordine al diniego della sostituzione della pena detentiva con quella del lavor pubblica, che si oppongono in termini meramente rivalutativi a ragionevoli e adeguate risposte motivazionali, fondate sui reiterati comportamenti pregressi indicativi di una prognos sfavorevole in ordine all’osservanza e al raggiungimento dei fini della sanzione sostitutiva;
RITENUTO
pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024.