Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15105 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15105 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME nato a Bari il 03/11/1981
avverso la sentenza del 11/09/2023 della Corte di appello di Bari
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visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME per il tramite del difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Bari che, preso atto della parziale rinuncia ai motivi di appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 2 marzo 2023 (che aveva condannato l’imputato, ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale in luogo di quella anche specifica ed operata la riduzione per il rito in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale i alla pena di un anno e mesi uno e giorni dieci di reclusione), concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione.
NOME COGNOME deduce vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento alla contestata recidiva ed alla mancata sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen.
La difesa osserva come la recidiva non sia stata ancorata all’aumentata pericolosità ma fondata sull’automatica presenza di precedenti penali.
In ordine alla richiesta di sostituire la pena detentiva in carcere con quella della detenzione domiciliare la decisione omette ogni motivazione /nonostante il ricorrente fosse stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nel corso del presente procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato poiché infondato.
Innanzitutto, si osserva che la questione attinente alla ritenuta recidiva costituisce motivo indeducibile in ragione dell’intervenuta rinuncia ai motivi in sede di gravame, allorché il ricorrente ha inteso tenere fermo solo quelli relativi al trattamento sanzionatorio, tra cui non può essere ricompreso quello in ordine alla ritenuta recidiva.
In tal senso sussiste consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la rinuncia a tutti i motivi di appello / ad esclusione di quello riguardante la misura della pena, ricomprende anche quelli concernenti la recidiva, che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione (Sez. 6, n. 54431 del 25/10/2018, La Marca, Rv. 274315; Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 259825).
La Corte di appello ha, nondimeno, riconosciuto le circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva / comunque ritenuta sussistente in ragione dei precedenti penali, evenienza che ha portato a valutare come il nuovo reato costituisse indice di aumentata pericolosità in considerazione di un precedente penale per il delitto di evasione che, con valutazione in fatto logica e priva di lacune, è stata ritenuta sintomatica dell’inclinazione del La Forgia alla violazione delle regole.
Infondata e connotata da tratti di genericità invece è la questione afferente all’omessa risposta in ordine all’istanza di sostituzione della pena detentiva con quella domiciliare, la cui formulazione in occasione della rinuncia agli altri motivi di gravame è ricompresa nella richiesta di concordato non
acconsentitq dal Procuratore generale e richiamata all’atto delle conclusioni formulate in udienza.
3.1. Tenuto conto dell’intervenuta modifica legislativa apportata al testo dell’art. 598, comma 4-bis, cod. proc. pen. dall’art. 2, comma 1, lett. z), n. 1) e 3) d. Igs. del 19 marzo 2024, n. 31, si osserva come non fosse stata formulata istanza di sostituzione di pena nei motivi di appello ovvero nei motivi nuovi; al momento della proposizione dell’atto di gravame successivo alla decisione di primo grado del 2 marzo 2023 era, infatti, venuta la norma transitoria dell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 (a decorrere dal 30 dicembre 2022), disposizione che aveva ampliato la possibilità di richiedere la sostituzione della pena detentiva ex art. 20-bis cod. pen. anche in sede di udienza.
La disposizione contenuta nel comma 4-bis dell’art. 598-bis, cod. proc. pen. prevede la possibilità di dare il consenso alla sostituzione della pena detentiva in quella sostitutiva dei lavori di pubblica utilità da parte dell’imputato o dal difensore munito di procura speciale, sino all’udienza partecipata secondo la scansione disciplinata dai commi 2, 3 e 4. Il comma 1-bis, richiamato, se consente di esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tiene fermo il principio devolutivo contenuto nell’art. 597 cod. proc. pen. (testualmente: «fermo restando quanto previsto dall’articolo 597»), norma che limita l’ambito di giudizio del giudice d’appello ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.
3.2. Sulla base di quanto evidenziato, pertanto, nessuna sovrapposizione risulta possibile tra la facoltà attribuita all’imputato dall’art. 598-bis, comma 4bis, cod. proc. pen. di prestare il consenso (personalmente o dal difensore munito di procura speciale) ed il differente ambito della sua logica previa richiesta, che deve essere necessariamente motivata in ordine ai presupposti che ne consentirebbero l’applicazione ex art. 132 cod. pen. da veicolare attraverso i motivi di gravame o, al più tardi, per mezzo di motivi nuovi.
In detti termini sussiste ormai prevalente giurisprudenza di questa Corte che, pur analizzando la tematica sotto altro profilo (Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, B., Rv. 286830 – 01), ha tenuto fermo quanto da tempo precisato dalle Sezioni Unite COGNOME (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269125 – 01) secondo cui, per l’applicazione in appello della sostituzione della pena detentiva, si rende comunque necessario che la prospettazione del tema sia veicolatck tramite apposito motivo (con il ricorso principale o con i motivi nuovi), disciplina che ha subìto una deroga solo durante la vigenza della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, non applicabile ratione temporis al caso in esame.
3.3. Dall’esame degli atti, comunque allegati al ricorso, emerge che la difesa, con la presenza dell’imputato, ha richiesto in udienza la sostituzione della pena
detentiva con quella sostitutiva di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre
1981, n. 689, senza però peritarsi di formulare motivatamente la stessa nell’atto di appello o nei motivi aggiunti.
Nessun vizio, pertanto, ha inficiato la decisione della Corte di appello che, sulla base di quanto sopra evidenziato, non era tenuta a pronunciarsi su istanze
intempestivamente formulate e non veicolate attraverso i motivi di gravame o i motivi nuovi.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso UO4/03/2025.