Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12247 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12247 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a IGLESIAS il 01/09/1986
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 29 gennaio 2024 la Corte di appello di Bologna ha confe la decisione del Tribunale di Rimini che aveva riconosciuto NOME colpevole del re cui all’art. 186, co. 2, lett. b), CdS, e lo aveva condannato alla pena di dieci giorn euro 600 di ammenda.
La Corte distrettuale rigettava la richiesta di sostituzione della pena con l’appli lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art.186, comma 9 bis / C.d.S. ( evidenziando che il FARCI era gravato da due precedenti specifici per guida in stato di ebbrezza ed era risultata l’assoluta inefficacia preventiva delle due precedenti condanne, laddove a tale fin utilità aveva neppure svolto l’esecuzione di lavori socialmente utili precedentemente a seguito della richiesta di messa alla prova.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio dife deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconosciment sostituzione della pena, come previsto dall’art.186, comma 9 bis. C.d.S. Evidenzia che distrettuale era incorso in un travisamento della richiesta, avendo motivato in ordine istituto della messa alla prova laddove, con riferimento alla sostituzione della pena di pubblica utilità di cui all’art.186, comma 9 bis T C.d.S., ricorrevano tutti i presupposti di legge in quanto il ricorrente non ne aveva mai beneficiato e ricorrevano gli altri presuppost previsti dalla norma.
I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di vagliati e disattesi, in modo congruo e logico, dal giudice di appello, oltre che trattamento sanzionatorio sorretto, invece, da sufficiente e coerente motiva ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della C appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertant da vizi di legittimità. Invero il giudice distrettuale, pur facendo erroneo riferimen della messa alla prova, ha fornito una motivazione assolutamente pertinente a relazione al diverso istituto disciplinato dall’art.186, comma 9 bis C.d.S. che giudice del merito il potere discrezionale di non riconoscere la richiesta sostitu pena detentiva applicata con i lavori di pubblica utilità, evidenziando da un lato ch era incorso in due precedenti violazioni della stessa norma (guida in stato di eb dall’altra era escludere una funzione criminal-preventiva alla sanzione sost ragione di uno specifico trascorso del condannato il quale, ammesso ai lavori soci utili a seguito di una pregressa richiesta di messa alla prova, pur avendo dato esecu stessi, nondimeno era incorso in una nuova violazione della stessa ipotesi contravven testimoniando in concreto, con la propria condotta, l’inidoneità della misura a f deterrente alla commissione di reati della stessa specie.
4.Considerato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura ind dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22.1.2025