Sostituzione Pena Detentiva: L’Importanza della Tempestività nel Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: la richiesta di sostituzione pena detentiva con una sanzione pecuniaria deve essere presentata tempestivamente e come motivo specifico di impugnazione. Introdurla per la prima volta nelle conclusioni scritte del giudizio d’appello la rende irrimediabilmente tardiva e, di conseguenza, inammissibile. Analizziamo insieme questa importante decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Nell’atto di impugnazione originario, la difesa aveva contestato la sussistenza stessa del reato, richiesto la concessione delle attenuanti generiche e la non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
Tuttavia, solo in un momento successivo, ovvero al momento del deposito delle conclusioni scritte per l’udienza d’appello (svoltasi in modalità ‘cartolare’), la difesa avanzava per la prima volta la richiesta di sostituire la pena detentiva con una pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 20-bis del codice penale.
La Decisione della Cassazione sulla sostituzione pena detentiva
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, focalizzandosi proprio sulla modalità e la tempistica con cui era stata avanzata la richiesta di pena sostitutiva.
La Tardività del Motivo d’Appello
Il punto cruciale della decisione risiede nella tardività della richiesta. I giudici di legittimità hanno chiarito che la volontà di ottenere una pena sostitutiva doveva essere oggetto di uno specifico motivo nell’atto di appello. Non è possibile ‘agganciare’ una richiesta così rilevante in una fase avanzata del processo, come quella delle conclusioni scritte. Si tratta di un tema autonomo e distinto rispetto a quelli originariamente sollevati (sussistenza del reato, attenuanti, ecc.) e, come tale, doveva essere formalizzato fin dall’inizio.
La Manifesta Infondatezza della Richiesta
La Corte, pur non essendo tenuta a farlo data la tardività, ha aggiunto un’argomentazione ad abundantiam. Ha evidenziato come la richiesta fosse, in ogni caso, manifestamente infondata già nel merito. Era stata formulata come una semplice istanza, priva di qualsiasi giustificazione. La difesa non aveva fornito alcun elemento per spiegare perché l’imputato avrebbe meritato tale beneficio o come avrebbe potuto onorare la pena pecuniaria sostitutiva.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda su un rigoroso rispetto dei principi procedurali. I motivi di appello devono essere specifici e completi sin dalla loro formulazione iniziale. L’udienza di discussione, anche se cartolare, serve a illustrare le ragioni già esposte, non a introdurre nuove domande o motivi di doglianza. Permettere il contrario significherebbe violare il principio del contraddittorio e le rigide scansioni temporali del processo penale.
Inoltre, la Corte ha sottolineato una palese contraddizione nell’argomentazione difensiva. Nel ricorso per cassazione, la difesa aveva sostenuto, quasi paradossalmente, l’insussistenza di mezzi di pagamento da parte dell’imputato. Questo argomento, usato per altri fini, rendeva ancora più evidente l’infondatezza della richiesta originaria di convertire la pena in una sanzione economica, che presuppone proprio la capacità di pagarla.
Conclusioni Pratiche
La decisione offre una lezione chiara per gli operatori del diritto: ogni richiesta, specialmente quella relativa alla modalità di esecuzione della pena come la sostituzione pena detentiva, deve essere pianificata e formalizzata nei tempi e nei modi corretti. Presentare un’istanza di tale importanza in modo tardivo e non motivato equivale a una sua sicura reiezione per inammissibilità. È essenziale che l’atto di impugnazione contenga, fin da subito, tutti i motivi di doglianza, ciascuno supportato da adeguate argomentazioni in fatto e in diritto.
È possibile chiedere la sostituzione della pena detentiva con una pecuniaria per la prima volta nelle conclusioni scritte dell’appello?
No, secondo l’ordinanza in esame, tale richiesta è tardiva e quindi inammissibile. Deve essere formulata come uno specifico motivo nell’atto di appello iniziale, non potendo essere introdotta in una fase successiva del procedimento.
Cosa si rischia presentando una richiesta di pena sostitutiva senza adeguate motivazioni?
Una richiesta non motivata viene considerata manifestamente infondata e quindi inammissibile. È necessario spiegare le ragioni per cui si ritiene di avere diritto al beneficio e dimostrare, implicitamente o esplicitamente, la capacità di adempiere alla sanzione pecuniaria.
Per quali ragioni principali il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due motivi principali: in primo luogo, la richiesta di sostituzione della pena era tardiva, in quanto presentata solo nelle conclusioni scritte d’appello; in secondo luogo, la Corte l’ha ritenuta manifestamente infondata perché formulata come semplice richiesta senza alcuna giustificazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2259 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2259 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con cui si contesta violazione di legge in relaz al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con que pecuniaria ai sensi dell’art. 20bis cod.pen.- è inammissibile in quanto tardivo poiché intr solamente al momento dell’invio delle conclusioni scritte per l’udienza cartolare d’appello; infatti avrebbe dovuto essere oggetto di specifico motivo d’appello, non potendo nemmeno essere considerato ‘collegato’ a quelli formulati nell’appello, che concernevano la sussist del reato, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la non menzione; infine, abundantiam, si evidenzia la manifesta infondatezza del motivo e la sua inammissibilità fin grado precedente, in quanto formulato come semplice richiesta senza alcuna giustificazion delle ragioni (con cui l’imputato avrebbe onorato la pena sostituita) ed anzi, quanto men questa sede, argomentando per absurdum, sostenendo l’insussistenza di mezzi di pagamento da parte dell’imputato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023
Il Con gliere Estensore’
Il Presidente