Sostituzione Pena Detentiva: La Cassazione Conferma il ‘No’ Basato sulla Personalità Criminale
La recente ordinanza della Corte di Cassazione esplora i confini della discrezionalità del giudice nel concedere o negare la sostituzione pena detentiva con misure alternative come la detenzione domiciliare. Il caso in esame offre un chiaro esempio di come la valutazione della personalità del condannato possa diventare un ostacolo insormontabile per l’accesso a benefici penali, anche in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, come previsto dall’art. 20 bis del codice penale. Il ricorrente, tramite il suo difensore, ha contestato la motivazione con cui i giudici di merito avevano respinto la sua richiesta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha confermato la decisione della Corte d’Appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea un principio fondamentale del processo penale: il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni e la Valutazione sulla Sostituzione Pena Detentiva
Il cuore della decisione risiede nella natura della valutazione compiuta dai giudici d’appello. Essi avevano negato la sostituzione della pena basandosi su un’analisi della “personalità criminale” del ricorrente. Tale valutazione si fondava su tre elementi specifici:
1. Le modalità del reato: Il modo in cui il crimine era stato commesso è stato ritenuto indicativo di una certa pericolosità.
2. Un precedente specifico: La presenza di una precedente condanna per un reato simile ha pesato negativamente.
3. L’assenza di resipiscenza: La mancanza di qualsiasi segno di pentimento ha completato il quadro.
Secondo i giudici di merito, questi fattori, considerati nel loro insieme, non permettevano di formulare una “prognosi favorevole” riguardo alla capacità del condannato di rispettare le prescrizioni legate alla detenzione domiciliare.
La Corte di Cassazione ha stabilito che questa analisi costituisce un “apprezzamento di fatto”. In altre parole, è una valutazione che rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Poiché la motivazione fornita non era né manifestamente illogica né contraddittoria, non poteva essere contestata in sede di legittimità. Il ricorso, cercando di ottenere una diversa valutazione dei medesimi fatti, chiedeva alla Cassazione un intervento che esulava dalle sue competenze.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale per chiunque affronti un processo penale. La concessione di pene alternative al carcere dipende fortemente dalla valutazione discrezionale del giudice sulla personalità dell’imputato e sulla sua affidabilità futura. Per contestare con successo un diniego in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice; è necessario dimostrare che la sua motivazione è viziata da un errore di diritto o da un’illogicità palese e incontrovertibile. In assenza di tali vizi, la valutazione fattuale dei giudici di merito rimane insindacabile, rendendo arduo ottenere una riforma della decisione.
Quando un giudice può negare la sostituzione della pena detentiva?
Un giudice può negarla quando, sulla base di elementi come le modalità del reato, i precedenti penali e la mancanza di pentimento, ritiene che la personalità del condannato non consenta una prognosi favorevole sul rispetto delle prescrizioni di una misura alternativa.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sulla personalità del condannato?
Non è possibile se la contestazione si limita a un disaccordo sulla valutazione dei fatti. Il ricorso in Cassazione è ammissibile solo se si dimostra che la motivazione del giudice è manifestamente illogica, contraddittoria o basata su un errore di applicazione della legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38735 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38735 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME, il quale si duole dell’erronea motivazione espressa dalla Corte di merito con riferimento all’art. 20 bis cod. pen. per mancata sostituzione della pena inflitta con quella della detenzione domiciliare.
Considerato che i giudici di appello, con motivazione fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, hanno ritenuto insussistenti le condizioni per la sostituzione della pena detentiva in considerazione del fatto che la personalità criminale del ricorrente – desumibile dalle modalità reato, dal precedente specifico annoverato e dalla mancanza di manifestazioni di resipiscenza – non consente una prognosi favorevole in ordine al rispetto delle prescrizioni della pena sostitutiva proposta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore