Sostituzione Pena Detentiva: la Personalità del Reo è Decisiva
La recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui criteri per la sostituzione pena detentiva con misure alternative. La pronuncia sottolinea come la valutazione della personalità dell’imputato e la sua condotta durante il procedimento possano legittimamente precludere l’accesso a benefici, anche in presenza di apparenti vizi procedurali. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. La ricorrente lamentava due principali violazioni. In primo luogo, la mancata notifica, dopo la lettura della sentenza, della possibilità di richiedere la sostituzione della pena detentiva, come previsto dall’articolo 545-bis del codice di procedura penale. In secondo luogo, un vizio di motivazione riguardo al diniego della sua richiesta di scontare la pena presso una comunità terapeutica.
Secondo la difesa, queste omissioni avrebbero compromesso il diritto dell’imputata ad accedere a un percorso sanzionatorio alternativo al carcere, più adeguato alla sua situazione personale.
La Decisione della Corte sulla Sostituzione Pena Detentiva
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno affrontato entrambi i motivi di impugnazione, stabilendo principi chiari sia sul piano procedurale che su quello sostanziale.
La questione dell’omesso avviso
Sul primo punto, la Corte ha ribadito un orientamento già consolidato: l’omessa formulazione dell’avviso previsto dall’art. 545-bis c.p.p. non comporta la nullità della sentenza. Questo perché, secondo la giurisprudenza, tale omissione presuppone una valutazione implicita e negativa da parte del giudice di merito sull’esistenza dei presupposti per accedere alle misure sostitutive. In altre parole, se il giudice ritiene che l’imputato non sia idoneo a beneficiare di pene alternative, l’avviso diventa superfluo e la sua mancanza non costituisce un vizio invalidante.
Le Motivazioni: la Valutazione della Personalità Criminale
Il cuore della decisione risiede nell’analisi del secondo motivo di ricorso. La Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse logica, coerente e basata su elementi di fatto concreti. I giudici di merito avevano negato la sostituzione pena detentiva a causa della “personalità criminale” della ricorrente. Questa valutazione non era astratta, ma fondata su due episodi specifici e gravi:
1. L’evasione dagli arresti domiciliari durante lo svolgimento del procedimento.
2. La commissione di un furto mentre era sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.
Questi comportamenti sono stati interpretati come un chiaro segnale dell’inaffidabilità della persona e della sua incapacità di rispettare le regole. Di conseguenza, la Corte ha formulato una prognosi negativa sulla possibilità che l’imputata potesse aderire alle “prescrizioni connaturate alle misure sostitutive”. La decisione di negare l’alternativa al carcere è stata quindi considerata ampiamente giustificata e non censurabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui la concessione delle pene sostitutive non è un diritto automatico, ma è subordinata a una valutazione discrezionale del giudice basata sulla personalità del condannato. La condotta tenuta dall’imputato durante l’intero iter processuale assume un’importanza cruciale. Atti come l’evasione o la commissione di nuovi reati mentre si è sottoposti a misure cautelari possono compromettere irrimediabilmente la possibilità di evitare il carcere. La sentenza chiarisce, inoltre, che i formalismi procedurali, come l’avviso ex art. 545-bis c.p.p., cedono il passo di fronte a una valutazione sostanziale negativa sull’idoneità del soggetto al beneficio.
L’omessa comunicazione della possibilità di chiedere una pena sostitutiva rende la sentenza nulla?
No, secondo la Corte, la mancata comunicazione non comporta la nullità della sentenza, poiché presuppone una valutazione implicita da parte del giudice circa l’insussistenza dei presupposti per accedere a tali misure.
Quali elementi possono portare un giudice a negare la sostituzione della pena detentiva?
Il giudice può negarla basandosi sulla ‘personalità criminale’ dell’imputato. Nel caso specifico, l’evasione dagli arresti domiciliari e la commissione di un altro reato sono stati considerati indicatori di una prognosi negativa sul rispetto delle prescrizioni.
La condotta dell’imputato durante il processo è rilevante per la decisione sulla pena?
Sì, la condotta tenuta durante il procedimento è fondamentale. La Corte ha dato peso all’evasione e al nuovo reato commessi dalla ricorrente come prova della sua inaffidabilità, giustificando il diniego della misura sostitutiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36306 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36306 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 56 I. 689/81 consegue all’omesso avviso della possibilità per l’imputato di chiedere la sostituzione pena detentiva nonché vizio di motivazione in ordine all’insussistenza del condizioni per la sostituzione della pena detentiva inflitta con la detenzione pr una comunità terapeutica è manifestamente infondato;
rilevato, in primo luogo, che l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazion dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (vedi 1, n. 2090 del 12/12/2023, 5., Rv. 285710 – 01);
rilevato, inoltre, che i giudici di appello con motivazione fondata s apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà manifesta illogicità, hanno ritenuto insussistenti le condizioni per la sostitu della pena detentiva in considerazione del fatto che la personalità criminale de ricorrente -desumibile dall’evasione dagli arresti domiciliari nel corso procedimento e dalla commissione del reato di furto nel corso dell’esecuzione dell misura cautelare dell’obbligo di dimora- comporta una prognosi negativa in ordine al “rispetto delle prescrizioni connaturate alle misure sostitutive” (vedi pag. 4 sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 sette bre 2024.