Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20125 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20125 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 del TRIBUNALE di TRAPANI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che:
con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trapani in composizione monocratica ha applicato nei confronti di NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e ss., la pena di mesi otto di reclusione per i reati ascrittigli;
il Giudice ha ritenuto, “alla stregua del certificato giudiziale in atti”, non applicabi sanzione sostitutiva, condannando, pertanto, l’imputato alla pena detentiva;
avverso la sentenza, ha presentato ricorso l’imputato, per il tramite del proprio difensore, eccependo carenza di motivazione ed erronea valutazione dei presupposti richiesti dal legislatore per la sostituzione della pena.
Considerato che:
in tema di sostituzione di pene detentive brevi, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione, ai sensi dell’art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall’art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implic necessariamente l’esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (fattispecie di guida sotto l’influenza dell’alcool, in cui la Corte ha ritenuto immune censure la decisione di rigetto dell’istanza di sostituzione sulla sola base di precedente specifico con pena sospesa: Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 01);
che, in definitiva, il richiamo ai precedenti, unitamente all’evidente considerazione dei reati attribuiti all’imputato nel presente processo in danno della medesima persona (minaccia grave, danneggiamento, lesioni con l’utilizzo di un bastone portato fuori dall’abitazione senza giustificato motivo) esprime in termini privi di qualunque illogicit il fondamento della decisione di non disporre a sostituzione della pena detentiva.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc:. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/01/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente