Sostituzione pena detentiva: la discrezionalità del giudice
La sostituzione pena detentiva con sanzioni pecuniarie è uno strumento cruciale nel nostro ordinamento per evitare il carcere per reati meno gravi. Tuttavia, non si tratta di un diritto automatico per il condannato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 45062/2024, ha ribadito i confini della discrezionalità del giudice di merito nel negare tale beneficio, specialmente quando dubita che l’imputato adempirà al pagamento. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il caso in esame: furto aggravato e richiesta di conversione della pena
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato in concorso, confermata sia in primo grado che in appello. La difesa dell’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, come previsto dalla legge n. 689/81. Secondo il ricorrente, il diniego della Corte d’Appello costituiva una violazione di legge e un vizio di motivazione.
La richiesta mirava a convertire la reclusione in una sanzione economica, evitando così l’ingresso in carcere. Tuttavia, i giudici di merito avevano respinto la richiesta, motivando la loro decisione con una valutazione negativa sulla probabilità che l’imputato avrebbe effettivamente pagato la somma dovuta.
La valutazione sulla sostituzione pena detentiva e la decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la correttezza della decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno sottolineato che il rigetto della richiesta di sostituzione era supportato da una motivazione “conferente” e non censurabile in sede di legittimità.
Il punto centrale della decisione risiede nel potere del giudice di merito di formulare un giudizio prognostico. La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice non è obbligato a concedere la sostituzione, ma può respingerla se, sulla base di un’analisi dei fatti e delle circostanze (come la condizione economica o i precedenti dell’imputato), ritiene fondatamente che l’obbligazione pecuniaria non verrà adempiuta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Citando precedenti sentenze (Sez. 5, n. 44402/2022 e Sez. 2, n. 15927/2024), ha ribadito che è pienamente consentito al giudice di merito negare la sostituzione pena detentiva breve quando, attraverso un giudizio di fatto, emerge il rischio di un futuro inadempimento.
La motivazione della Corte d’Appello, che esprimeva una “prognosi negativa in ordine all’adempimento dell’obbligazione pecuniaria”, è stata considerata logica e coerente con le risultanze processuali. Questo giudizio previsionale rientra nella piena discrezionalità del giudice del merito e non può essere sindacato dalla Cassazione se adeguatamente motivato, come nel caso di specie.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza n. 45062/2024 riafferma un principio fondamentale: la sostituzione della pena non è un automatismo. La decisione finale spetta al giudice, che deve bilanciare l’obiettivo di deflazione carceraria con la necessità di garantire l’effettività della sanzione penale. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che la richiesta di sostituzione deve essere supportata da elementi che convincano il giudice della serietà e della capacità di adempiere al pagamento. Una semplice richiesta formale potrebbe non essere sufficiente di fronte a una valutazione negativa del giudice, basata su elementi concreti. La decisione sottolinea quindi l’importanza della valutazione complessiva della personalità e della situazione economica del condannato nel processo decisionale.
Un giudice può rifiutare la sostituzione della pena detentiva con una pecuniaria?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, un giudice può legittimamente rifiutare la richiesta di sostituzione se fornisce una motivazione adeguata e coerente, basata su un giudizio di fatto che prevede l’inadempimento del pagamento da parte dell’imputato.
Quale criterio può usare il giudice per negare la sostituzione della pena detentiva?
Il criterio principale è una “prognosi negativa”, ovvero una previsione sfavorevole del giudice sulla capacità o volontà dell’imputato di pagare la sanzione pecuniaria. Questa prognosi deve essere basata su un’analisi coerente delle risultanze processuali e delle circostanze del caso.
Cosa succede se il ricorso contro il diniego di sostituzione della pena viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Nel caso specifico, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45062 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45062 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SOLOPACA il 24/04/1970
avverso la sentenza del 18/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.
Rilevato che la difesa si duole della mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 58 I. 689/81 e 545 bis cod. proc. pen.
Considerato che il rigetto della richiesta è sorretto da conferente motivazione, non suscettibile di essere censurata in questa sede, avendo la corte di merito, sulla base di un giudizio coerente con le risultanze in atti, espresso una prognosi negativa in ordine all’adempimento dell’obbligazione pecuniaria;
considerato che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, è consentito al giudice di merito respingere la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi ove, in base ad un giudizio di fatto, ritenga che l’imputato non adempirà al pagamento (cfr. Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, COGNOME, Rv. 283954 – 01; Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse, Rv. 286318 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente